Cassazione Civile, Ordinanza n. 15490/2026 del 21/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dalla donazione, compiuta dal fallito nel 2017 in favore delle figlie e con riserva di diritto di abitazione, di alcune porzioni immobiliari facenti parte di un fabbricato. Il Tribunale aveva dichiarato l'inefficacia dell'atto ex art. 64 l. fall.; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il curatore potesse scegliere tra il meccanismo stragiudiziale della trascrizione della sentenza di fallimento e un'azione giudiziale di merito per l'accertamento dell'inefficacia dell'atto a titolo gratuito. Il ricorrente ha proposto cinque motivi: (1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione di carenza di interesse ad agire del fallimento; (2) violazione degli artt. 100 c.p.c. e 64 l. fall. per difetto di interesse ad agire, essendo disponibile un rimedio stragiudiziale; (3) motivazione apparente sulla interpretazione della domanda introduttiva; (4) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la Corte qualificato la differenza tra domanda di accertamento e domanda costitutiva come differenza solo quantitativa; (5) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla consistenza del patrimonio del fallito, in particolare quote societarie e altre attività, rilevante ai fini della proporzionalità della liberalità rispetto al patrimonio ai sensi dell'art. 64 l. fall.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché la censura riguardava una questione processuale e, comunque, l'eccezione di carenza di interesse era stata implicitamente respinta dalla Corte territoriale. Ha poi affermato che l'art. 64 l. fall. non attribuisce al curatore un rimedio esclusivo: la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento è una facoltà alternativa, ma non impedisce di agire in giudizio per ottenere una sentenza dichiarativa di inefficacia dell'atto gratuito. Il terzo motivo è stato respinto perché la motivazione non era apparente: la Corte d'appello aveva indicato il dato testuale dell'atto introduttivo, in cui era stata chiesta la "revoca" della donazione ai sensi dell'art. 64 l. fall., sufficiente a giustificare l'interpretazione della domanda. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto contro una argomentazione ad abundantiam, priva di decisività. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata indicazione degli atti o documenti da cui risultasse la consistenza del patrimonio ulteriore del fallito. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
"i beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento"
La norma attribuisce al curatore una facoltà peculiare e un rimedio stragiudiziale di acquisizione dei beni all'attivo, ma non ha carattere esclusivo: il curatore può anche agire in giudizio per ottenere una sentenza dichiarativa di inefficacia dell'atto a titolo gratuito.
Il vizio di omessa pronuncia riguarda le domande di merito, non le questioni puramente processuali; queste ultime possono dar luogo, al più, a nullità per errore nella soluzione implicita, non a omessa pronuncia in senso tecnico.
L'interesse ad agire è ritenuto sussistente quando il curatore utilizza l'azione giudiziale come rimedio alternativo per conseguire l'inefficacia dell'atto gratuito, pur in presenza della diversa facoltà stragiudiziale prevista dalla legge fallimentare.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per i vizi di nullità della sentenza e del procedimento, ma la Corte ha escluso che ricorressero i presupposti denunciati dal ricorrente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per le censure di violazione di legge; nel caso concreto la Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze sollevate.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo è inammissibile se non viene indicato specificamente il fatto decisivo trascurato e gli atti o documenti da cui risulterebbe, secondo il modello di censura delineato dalle Sezioni Unite.
Richiamato come base del ricorso introduttivo nel procedimento sommario di cognizione.
Richiamato quale norma applicata dal Tribunale nell'ordinanza che ha accolto la domanda della curatela.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è apparente solo se non rende percepibile il fondamento della decisione; nel caso di specie tale vizio è stato escluso.
Richiamato in relazione al dovere di motivazione della sentenza.
Citato incidentalmente quale fonte della relazione fallimentare da cui emergevano elementi patrimoniali del fallito.
Richiamato per il reclamo avverso la trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel meccanismo previsto dall'art. 64 l. fall.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la quantificazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito, il curatore dispone di una duplice via di tutela: il meccanismo di acquisizione mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento e l'azione giudiziale di merito per l'accertamento dell'inefficacia; la previsione speciale non esclude il ricorso ai rimedi ordinari.
- L'eccezione di carenza di interesse ad agire, se riferita alla scelta tra rimedio stragiudiziale e azione giudiziale, ha natura processuale e non integra omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. quando il giudice l'abbia decisa anche implicitamente.
- La domanda di "revoca" o di inefficacia di un atto a titolo gratuito va interpretata secondo il suo contenuto sostanziale: se il petitum mira all'utilità tipica dell'azione ex art. 64 l. fall., non vi è lesione del principio della domanda per il solo fatto che il giudice riconduca la tutela all'accertamento dell'inefficacia.
- La censura per motivazione apparente è ammissibile solo se la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-argomentativo seguito dal giudice; non basta il dissenso della parte sulla valutazione compiuta.
- Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto storico trascurato, gli atti e i documenti che lo dimostrano e il momento processuale in cui esso è stato dedotto; in mancanza, la censura è inammissibile.
- Non è scrutinabile in cassazione la critica rivolta a un'affermazione svolta soltanto ad abundantiam, quando essa non costituisca ratio decidendi e non abbia inciso sul dispositivo.
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