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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00819/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (affiliante)

La controversia

La società affiliata aveva stipulato due contratti di franchising con la società affiliante e sosteneva che, dopo anni di regolare esecuzione, la controparte avesse iniziato a tenere condotte ostili ed emulative fino a interrompere i servizi. In particolare, deduceva che nel maggio 2014 la affiliante avesse staccato tutti i servizi; che poi le parti avessero raggiunto un accordo con rinuncia alle royalties maturate; che successivamente la affiliante avesse diffidato al pagamento delle royalties e, dopo un incontro del 21 ottobre 2014, fosse stato pattuito un piano di rientro rateale, eseguito almeno in parte; che infine la affiliante avesse dichiarato la risoluzione ex clausola risolutiva espressa per mancato pagamento e avesse nuovamente disattivato i servizi. La ricorrente chiedeva che fosse dichiarata illegittima la risoluzione invocata dalla affiliante, che fosse accertata la risoluzione per grave inadempimento di quest'ultima e che fosse condannata al risarcimento del danno. Con il ricorso per cassazione articolava sei motivi: 1) censura del rigetto dell'istanza di rimessione in termini e della valutazione di non decisività del verbale dell'accordo sul rientro rateale, oltre che della disciplina probatoria e dell'interpretazione del contratto; 2) omesso esame di fatti decisivi e cattivo apprezzamento delle prove sulla esistenza del verbale del 21 ottobre 2014, sui poteri dell'incaricato della affiliante e sulla rinuncia agli effetti della diffida ad adempiere; 3) illegittima mancata ammissione della prova testimoniale e violazione delle regole di interpretazione contrattuale; 4) omessa pronuncia sul motivo d'appello relativo alle dichiarazioni scritte di terzi sull'incontro del 21 ottobre 2014; 5) omessa pronuncia/violazione del diritto di difesa quanto all'istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. del verbale; 6) violazione della clausola risolutiva espressa e dei canoni di buona fede, con deduzione di abuso del diritto da parte della affiliante nell'avvalersi della risoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società affiliata. In via preliminare ha dichiarato inammissibile il controricorso della società affiliante per difetto di procura speciale, rilevando che era stata depositata una procura generale alle liti e non una procura speciale per il giudizio di cassazione. Quanto ai motivi della ricorrente, ha ritenuto inammissibili i primi quattro e il quinto, perché non colpivano le rationes decidendi autonome della sentenza d'appello, sollecitavano un non consentito riesame del fatto e della prova, oppure non rispettavano l'onere di specificità e localizzazione degli atti. Il sesto motivo è stato giudicato infondato, perché la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo e immune da vizi la mancata prova della dilazione di pagamento e, conseguentemente, l'insussistenza di malafede o abuso del diritto nell'avvalersi della clausola risolutiva espressa. Il ricorso è stato quindi respinto; la controricorrente è stata dichiarata inammissibile nel giudizio di legittimità e la ricorrente è stata condannata, ex art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma che ha consentito la trattazione in adunanza camerale dopo proposta di definizione accelerata e istanza della parte ricorrente

  • art. 365 c.p.c.

    richiede la procura speciale per il ricorso per cassazione; il requisito vale anche per il controricorso

  • art. 370 c.p.c.

    richiama per il controricorso il requisito della procura speciale previsto per il ricorso

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine (…) del ricorso, del controricorso (…).

    la specialità può risultare dalla collocazione topografica o dal collegamento materiale/informatico all'atto; la procura generale non basta per il giudizio di cassazione

  • art. 1367 c.c.

    richiamato insieme all'art. 159 c.p.c. come criterio di conservazione dell'atto e di interpretazione della procura nei casi dubbi

  • art. 159 c.p.c.

    richiamato come fondamento del principio di conservazione nella interpretazione della procura

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione alla richiesta di rimessione in termini

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in riferimento al diritto di difesa

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che non consente un riesame del merito in cassazione

  • art. 1363 c.c.

    invocato per l'interpretazione complessiva del contratto

  • art. 1366 c.c.

    richiamato come canone di interpretazione secondo buona fede

  • art. 1454 c.c.

    invocato con riferimento alla diffida ad adempiere e ai suoi effetti

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato per denunciare violazioni di legge e falsa applicazione delle norme sostanziali e processuali

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato per denunciare nullità della sentenza e omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per omesso esame di fatti decisivi, ma la Corte nega che le censure colpissero realmente un omesso esame nei limiti consentiti

  • art. 244 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di prova testimoniale

  • art. 2721, comma 2, c.c.

    richiamato dalla ricorrente per l'ammissibilità della prova testimoniale sui contratti

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude l'omessa pronuncia nei punti contestati

  • art. 210 c.p.c.

    invocato per l'ordine di esibizione; la Corte ne ribadisce la natura residuale e discrezionale

  • art. 118 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 119 c.p.c. come presupposto dell'ordine di esibizione

  • art. 119 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 118 c.p.c. come presupposto dell'ordine di esibizione

  • art. 94 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale regola applicabile all'ordine di esibizione

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    richiamato per il controllo sulla motivazione apparente o perplessa

  • art. 1375 c.c.

    invocato per l'esecuzione del contratto secondo buona fede

  • art. 1456 c.c.

    richiamato per la clausola risolutiva espressa; la Corte conferma la legittimità del suo esercizio in difetto di prova di comportamenti contrari a buona fede

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    applicato per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la procura speciale deve essere effettivamente riferibile al giudizio di legittimità; una procura generale alle liti non soddisfa il requisito richiesto dagli artt. 365 e 83 c.p.c. per il controricorso.
  • La specialità della procura può desumersi dalla sua collocazione materiale o informatica con l'atto, ma non può essere ricavata quando dal testo risulti in modo univoco che il conferimento è generico e non specifico per il giudizio di cassazione.
  • Quando la sentenza di merito si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente da sola, il ricorso deve censurarle tutte; l'omessa impugnazione di una sola ratio rende inammissibili o comunque inutili le altre censure.
  • In cassazione non è consentito trasformare la doglianza in una richiesta di nuovo esame del fatto o della prova: la valutazione di attendibilità, rilevanza e decisività delle prove appartiene al giudice di merito, salvo vizi motivazionali nei limiti consentiti.
  • Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo se il giudice omette del tutto di decidere su una domanda o eccezione di merito; non si configura, di regola, per la mancata esplicita risposta su singole richieste istruttorie, specie se la decisione complessiva le rende implicitamente incompatibili.
  • L'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ha natura residuale e discrezionale: non può essere usato per supplire alla carenza probatoria della parte che lo invoca, né il suo mancato accoglimento integra di per sé violazione di legge censurabile in cassazione.
  • La clausola risolutiva espressa può essere validamente azionata dal contraente adempiente quando l'inadempimento della controparte risulti provato; l'eccezione di abuso del diritto o di malafede richiede una base fattuale specifica e non può fondarsi su mere allegazioni o su un documento non acquisito o non decisivo.
  • La censura sulla violazione dei canoni di interpretazione contrattuale non può essere usata per ottenere una rivalutazione del compendio istruttorio, ma deve colpire uno specifico errore di diritto nell'interpretazione della clausola o del contratto.

Come è indicizzato

MaterieFranchisingImpugnazioniProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

Testo integrale

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