Cassazione Penale, Sentenza n. 32494/2022 del 05/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di rigetto del riesame del sequestro preventivo disposto dal Gip (2 novembre 2021) nei confronti di Santoriello per presunti reati tributari connessi all'utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti. Il ricorrente ha dedotto: (i) carenza motivazionale perché il Tribunale non ha valutato adeguatamente le deduzioni difensive sulla mancata sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (tra cui la dimostrata apparente effettività della societa' emittente le fatture, la coerenza della documentazione di trasporto, e la comparabilità dei prezzi praticati da Effemme con altri fornitori); (ii) mancata motivazione circa il pericolo nel ritardo (periculum in mora) necessario a legittimare il sequestro preventivo finalizzato alla confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale meramente apparente e contraddittoria, avendo omesso di confrontarsi adeguatamente con elementi difensivi che mettevano in crisi il quadro indiziario (es.: depositi di bilanci, coerenza documentale, comparabilita' dei prezzi). Ha inoltre concluso che il Tribunale non ha fornito una motivazione concreta e non circolare sul pericolo nel ritardo, limitandosi ad argomentazioni assertive e senza riscontri oggettivi. In conseguenza di cio' la misura cautelare non e' stata ritenuta adeguatamente giustificata e l'atto e' stato cassato con rinvio per nuovo esame.
Norme richiamate
Limita l'impugnazione in Cassazione dei provvedimenti cautelari reali alla sola ipotesi di violazione di legge; la Corte tuttavia intende la motivazione meramente apparente come violazione di legge ai sensi di tale rimessione.
I provvedimenti giurisdizionali aventi contenuto decisorio devono essere corredati da idonea motivazione a pena di nullita'; la Corte applica questo principio per valutare la sufficienza della motivazione del Tribunale.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede espressa motivazione anche del periculum in mora; la Corte richiama la necessita' di motivare questo requisito collegandolo alle ragioni della anticipazione dell'effetto ablativo.
Riferimento alla confisca come misura finale alla quale il sequestro e' strumentale; la Corte sottolinea che l'esigenza di sequestro va motivata rispetto all'anticipazione della confisca.
Norma richiamata per la competenza del Tribunale a cui rinviare il nuovo giudizio dopo annullamento.
Corte di cassazione, Sezioni unite
11 ottobre 2021, n. 36959
Giurisprudenza richiamata per il principio che il sequestro preventivo volto alla confisca deve contenere motivazione concisa anche del periculum in mora, salvo il caso delle cose res extra commercium.
Corte di cassazione, Sezione V penale
Giurisprudenza richiamata per escludere automatismi tra confiscabilita' del bene e sussistenza del pericolo nel ritardo; occorre motivazione specifica e non dedotta per presunzione.
Massime di principio
- La motivazione del provvedimento cautelare deve confrontarsi esplicitamente e punto per punto con le censure difensive: motivazione apparente o contraddittoria puo' integrare violazione di legge e determinare annullamento.
- Il giudice che dispone o conferma un sequestro finalizzato alla confisca deve motivare il periculum in mora con elementi concreti e non con ragionamenti circolari che presuppongono l'esistenza della condotta illecita.
- La mera attestazione della confiscabilita' potenziale del bene non sostituisce la necessita' di dimostrare l'urgenza dell'anticipazione ablativa rispetto al giudizio di merito, salvo casi eccezionali (res extra commercium).
- Se la documentazione fornita dalla difesa (es. bilanci, documenti di trasporto, comparazione prezzi) mette in crisi il quadro indiziario, il giudice deve valutare e spiegare perche' tale documentazione non scalfisce le risultanze a favore della misura cautelare.
- In sede di impugnazione in Cassazione di provvedimenti cautelari reali e' possibile far valere vizi di motivazione come violazione di legge, specie quando la motivazione e' meramente apparente.
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