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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20344/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso di cassazione proponeva cinque censure: 1) inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 238-bis e ss. e 546 c.p.p. e vizio di motivazione per presunte discrepanze tra dichiarazioni rese nelle indagini e in dibattimento dalla persona offesa e dalla teste Francesca Lo Stimolo, nonché per l'assoluzione di un presunto concorrente, Salvatore Taibbi, argomentando che i fatti escluderebbero l'uso di un coltello; 2) errata applicazione dell'art. 585 c.p. in relazione all'uso del coltello, con contestazione della valutazione della deposizione del teste Schettino; 3) e 4) violazione della legge penale per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e mancata riduzione della pena in considerazione della lieve entità delle lesioni; 5) erronea applicazione dell'art. 157 c.p. per aver omesso di dichiarare prescrizione già intervenuta alla data della pronuncia di secondo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile quanto agli effetti civili e manifestamente infondati i motivi che riproponevano valutazioni di fatto inderogabili in sede di legittimità (motivi 1 e 2); ha ritenuto assorbite le censure sul trattamento sanzionatorio (motivi 3 e 4). Sul punto essenziale, la Corte ha rilevato d'ufficio e in favore del ricorrente l'intervenuta prescrizione del reato di lesioni personali (artt. 582, 583 n.2 c.p.), maturata prima della sentenza di secondo grado: il reato è quindi estinto e la sentenza impugnata è annullata senza rinvio agli effetti penali. La Corte ha motivato il calcolo della prescrizione (fatto commesso il 10/06/2011, termine ultimo di prescrizione 10/12/2018) e ha escluso che il rinvio disposto dal giudice di primo grado per impedimento determinasse sospensione utile della prescrizione, ritenendo prevalente la causa di rinvio per esigenza di acquisizione della prova. Conseguentemente, annullamento senza rinvio per estinzione del reato; inammissibilità del ricorso agli effetti civili con condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili, liquidate in euro 1.800,00 ciascuna oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. pen.

    Individuazione della fattispecie di lesioni personali; la Corte ha ritenuto che il reato così qualificato si sia estinto per prescrizione prima della sentenza di secondo grado.

  • art. 583 n. 2 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla qualificazione e al relativo titolo di reato utile al calcolo del termine prescrizionale; influisce sulla durata massima della pena edittale considerata.

  • art. 585 cod. pen.

    Censito dal ricorrente in ordine all'uso del coltello; la Corte ha ritenuto legittima e coerente la valutazione di merito circa la compatibilità tra lesione e modalità della condotta, escludendo revisione in sede di legittimità.

  • art. 238-bis e ss., cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione agli oneri motivazionali e alla valutazione delle prove; la Corte ha confermato che la motivazione di merito non è manifestamente illogica e quindi la rinnovata valutazione delle dichiarazioni non è consentita in Cassazione.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in tema di motivazione e valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la normativa siano stata applicata correttamente dai giudici di merito.

  • art. 157 cod. pen.

    Norma sulla estinzione della punibilità per prescrizione; la Corte l'ha applicata ritenendo che la prescrizione fosse maturata prima della sentenza di secondo grado e che dunque il reato si sia estinto.

  • art. 160 cod. pen.

    Utilizzato per il calcolo del termine massimo di prescrizione in relazione alla pena edittale prevista per il reato contestato.

  • art. 304 comma 1 lett. a) cod. proc. pen.

    Rinvio per esigenze di acquisizione della prova: la Corte ha affermato che quando un rinvio è motivato anche da esigenze probatorie prevale tale causa e non opera la sospensione della prescrizione per impedimento.

  • art. 159 cod. pen.

    Regola sulla sospensione del corso della prescrizione per impedimento; la Corte ha ritenuto che, in presenza simultanea di impedimento e di esigenze processuali per acquisizione di prova, la sospensione non si applica.

  • art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Prevede che sia impugnabile in Cassazione la doglianza relativa all'estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha confermato la possibilità di dedurre la prescrizione in sede di legittimità.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione di attendibilità delle prove compiuta dal giudice di merito se la motivazione è coerente e non manifestamente illogica: le ricostruzioni alternative dei fatti non sono di regola ammesse in sede di legittimità.
  • La prescrizione può essere eccepita e rilevata in Cassazione; se risulta intervenuta prima della decisione impugnata la sentenza può essere annullata senza rinvio per gli effetti penali.
  • Nella determinazione dell'operatività di sospensioni o interruzioni della prescrizione è necessario valutare la prevalenza tra cause di impedimento e rinvii per acquisizione di prova: prevalendo l'esigenza probatoria la sospensione per impedimento può non operare.
  • Le questioni relative al trattamento sanzionatorio (attenuanti generiche, riduzione della pena) diventano assorbite qualora la pronuncia determini l'estinzione del reato per prescrizione.
  • L'inammissibilità del ricorso per gli effetti civili può rimanere anche se la parte ottiene beneficio sul piano penale; questo comporta che l'obbligo di rifondere spese civili può comunque essere disposto.
  • Quando si impugna in Cassazione la qualificazione di circostanze fattuali legate all'uso di armi o oggetti contundenti, occorre dimostrare che la motivazione di merito sia manifestamente illogica o contraddittoria per ottenere riesame: la mera proposizione di una versione alternativa non basta.

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