Cassazione Penale, Sentenza n. 31235/2025 del 17/09/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva su istanza di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza di condanna confermata dalla Corte d'assise d'appello di Roma per il delitto ex art. 630 cod. pen., deducendo che il processo si era svolto in absentia senza che l'imputato avesse avuto effettiva conoscenza della vocatio in iudicium. Si allegava che il difensore nominato in fase di indagini aveva poi rinunciato al mandato senza che la rinuncia fosse comunicata all'imputato e che l'elezione di domicilio presso il difensore in fase istruttoria non poteva automaticamente ritenersi prova dell'effettiva conoscenza del processo, soprattutto alla luce della dichiarazione di latitanza e della trasmissione per competenza territoriale del procedimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo relativo al difetto di procura speciale per carenza d'interesse, salvo osservare che la Corte del rinvio aveva comunque esaminato il merito. Sul punto centrale, invece, la Corte ha accolto il secondo motivo: ha censurato la Corte d'appello di Roma per avere dedotto la conoscenza effettiva del processo principalmente dalla condizione di latitanza e dall'elezione di domicilio presso il difensore in fase di indagini, senza compiere le necessarie verifiche concrete richieste dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha revocato la sentenza della Corte d'assise di Roma del 5 luglio 2017, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'assise di Roma perché verifichi la regolarità delle notificazioni e, in caso affermativo, accerti se l'imputato abbia effettivamente avuto conoscenza della vocatio in iudicium, tenendo conto della mancata comunicazione della rinuncia del difensore e degli altri elementi di fatto.
Norme richiamate
Indica il delitto per il quale è stata pronunciata la condanna; citato come oggetto della vicenda penale.
art. 568 comma 4 cod. proc. pen.
Richiede l'esistenza di un concreto interesse ad impugnare quale condizione di ammissibilità; la Corte ha richiamato il principio utilitaristico secondo cui l'impugnazione deve mirare a rimuovere un pregiudizio concreto.
Regola i limiti del giudizio di rinvio dopo annullamento; la Corte ha rilevato che la Corte d'appello ha introdotto questioni non limitate al rinvio, violando la norma.
Disposizione che disciplina la rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo; la Corte ha richiamato la funzione del giudice della rescissione di svolgere ampi accertamenti fattuali sulla effettiva conoscenza o sull'incolpevole ignoranza.
Norma in tema di procedimento in assenza e degli indici sintomatici di conoscenza; la Corte ha ribadito che gli indici (es. elezione di domicilio, nomina difensore, stato di latitanza) non producono automaticamente prova dell'effettiva conoscenza del processo.
Norma sulle forme di notificazione della citazione a giudizio; richiamata nella disamina sulla necessità di verificare la regolarità della notifica al domicilio o al difensore.
art. 161 e art. 157 cod. proc. pen.
Richiamati nella motivazione sulla gerarchia delle modalità di notifica e sul fatto che la consegna al difensore non sostituisce automaticamente la conoscenza personale del procedimento.
art. 24 e art. 111 Cost. e art. 6 Cedu
Richiamati a tutela dei diritti di difesa e del giusto processo; la Corte ha fatto riferimento alla giurisprudenza costituzionale e europea che impone che la celebrazione in assenza non leda l'effettività del diritto di difesa.
Massime di principio
- La nomina di un difensore di fiducia e l'elezione di domicilio nella fase delle indagini non costituiscono di per sé prova automatica dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio: il giudice deve verificare concretamente l'instaurazione di un rapporto professionale stabile e la ricezione della vocatio in iudicium.
- La dichiarazione di latitanza è un indice legale di conoscenza del procedimento ma non elimina l'obbligo di accertamento concreto dell'effettiva conoscenza del processo; non produce automaticamente la validità della citazione a giudizio.
- Nel giudizio di rescissione (art. 629-bis) il giudice ha ampi poteri istruttori per accertare se la mancata partecipazione al processo sia dipesa da incolpevole ignoranza; l'onere probatorio resta del ricorrente ma il giudice può integrare d'ufficio la prova.
- La rinuncia del difensore non comunicata all'imputato è un elemento decisivo che può creare un dubbio fondato sulla effettiva conoscenza del processo e deve essere valutata nel complesso degli elementi di fatto.
- In sede di rinvio dopo annullamento il giudice è limitato ai profili oggetto del rinvio; non può introdurre nuove questioni che escano dai motivi di annullamento decisi dalla Corte di cassazione.
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