Cassazione Civile, Ordinanza n. 27863/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imprenditori agricoli)
La controversia
I titolari di un'azienda agricola impugnavano un'ordinanza-ingiunzione che aveva loro applicato una sanzione amministrativa per la presunta somministrazione a un bovino di una sostanza farmacologicamente attiva non autorizzata, poiché dalle analisi era risultata la presenza di prednisone e prednisolone oltre il limite indicato in un parere del Consiglio Superiore di Sanità. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo non dimostrato che il dato analitico dipendesse da trattamento farmacologico, anche alla luce di una consulenza tecnica d'ufficio e delle particolari condizioni di stress dell'animale. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione e rigettato l'opposizione, attribuendo al parere tecnico e alla nota ministeriale che lo recepiva valore vincolante e ritenendo che il superamento della soglia di 5 ppb fosse prova dell'illecito. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti: violazione degli artt. 4 e 5 della legge del 1865 sull'abolizione del contenzioso amministrativo, per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto che il giudice di primo grado avesse disapplicato il parere; violazione dell'art. 17 l. n. 400/1988, del regolamento UE n. 37/2010 e dell'art. 69 d.lgs. n. 193/2006, per avere attribuito efficacia normativa/vincolante a una mera nota ministeriale e per avere interpretato il parere in contrasto con la disciplina europea e nazionale; gli ulteriori motivi su onere della prova e spese restavano assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto, nei limiti della motivazione, i primi due motivi di ricorso, ritenendo fondata la censura contro l'errore della Corte territoriale nel considerare insindacabile, per il solo fatto di essere stato recepito in una nota ministeriale, il parere tecnico del Consiglio Superiore di Sanità. Ha precisato che un atto amministrativo fondato esclusivamente su valutazioni tecnico-scientifiche resta disapplicabile dal giudice ordinario quando risulti la fallacia o incompletezza dell'accertamento tecnico presupposto, e che nel caso concreto la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare le contestazioni sulla portata del parere e confrontarsi con la motivazione del primo giudice e con la consulenza tecnica. Sono stati dichiarati assorbiti il terzo e il quarto motivo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 4 l. 20 marzo 1865, all. E
richiamato insieme all'art. 5 per censurare la disapplicazione o l'interpretazione del provvedimento amministrativo; la Corte afferma che il giudice ordinario può disapplicare l'atto amministrativo non solo per illegittimità formale, ma anche quando l'atto recepisca un accertamento tecnico fallace o incompleto.
art. 5 l. 20 marzo 1865, all. E
è la norma evocata sul potere del giudice ordinario di disapplicare l'atto amministrativo; la Corte precisa che tale potere non è escluso quando l'atto sia fondato su valutazioni tecnico-scientifiche non corrette o incomplete.
invocato per contestare la natura regolamentare della nota ministeriale; il ricorso sostiene che non vi fossero i requisiti formali e sostanziali della normazione regolamentare.
regolamento UE n. 37 del 2010
richiamato per evidenziare che non prevederebbe un limite alla presenza delle sostanze rilevate nel senso attribuito dalla Corte d'appello.
art. 69 d.lgs. n. 193 del 2006
norma sanzionatoria posta a base dell'ordinanza-ingiunzione per la somministrazione di sostanze farmacologicamente attive non autorizzate.
motivo dedotto ma dichiarato assorbito; viene solo richiamato come censura sul riparto dell'onere della prova.
motivo dedotto ma assorbito; riguardava la regolazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo recepisce un accertamento tecnico-scientifico, la sua legittimità dipende dalla correttezza e completezza del presupposto tecnico; il giudice ordinario può disapplicarlo se l'accertamento risulta fallace o incompleto.
- Il giudice non può attribuire valore vincolante assoluto a un parere tecnico solo perché richiamato o fatto proprio da una nota ministeriale, dovendo comunque interpretarne il contenuto e verificare se lasci spazio a valutazioni ulteriori alla luce del caso concreto.
- In presenza di contestazioni sulla portata di un parere tecnico e di elementi fattuali specifici che possano incidere sull'esito dell'accertamento, il giudice deve confrontarsi con tali deduzioni e con l'eventuale consulenza tecnica, non potendo fermarsi a un'applicazione automatica della soglia indicata dall'amministrazione.
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