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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32808/2023 del 27/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una domanda reale proposta dal proprietario di un fabbricato confinante per ottenere l'adeguamento di una costruzione realizzata in sopraelevazione su un immobile vicino, ritenuta non conforme alle distanze e alle altezze legali, oltre al risarcimento del danno da lesione del diritto di panorama. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte; in appello la soccombente aveva impugnato la decisione, mentre il vicino aveva proposto appello incidentale. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con tre motivi tutti riferiti al difetto di integrazione del contraddittorio, che il giudizio era nullo perché il bene sul quale insisteva la costruzione era in comproprietà tra lei e il figlio, coerede del defunto proprietario, e quest'ultimo era stato pretermesso come litisconsorte necessario. Ha quindi denunciato nullità della sentenza e del procedimento, violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c. e degli artt. 3, 24 e 111 Cost., sostenendo che la mancata partecipazione di tutti i comproprietari rendeva inutiliter data la condanna ad un facere.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, nelle azioni reali dirette alla rimozione o all'adeguamento di una costruzione asseritamente realizzata in violazione delle distanze legali, tutti i comproprietari del bene su cui l'opera insiste sono litisconsorti necessari. Poiché dagli atti emergeva che l'immobile era pervenuto in successione ed era in comproprietà con il figlio della ricorrente, non evocato in giudizio, il contraddittorio risultava originariamente non integro. La Corte ha quindi dichiarato la nullità delle sentenze di primo e secondo grado, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Teramo in diversa composizione, demandando al giudice del rinvio anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    nelle controversie che richiedono la partecipazione di tutti i comproprietari del bene interessato dall'opera, la mancata evocazione di uno di essi determina nullità del processo per difetto di litisconsorzio necessario

  • art. 354 c.p.c.

    il giudice di appello, rilevato il difetto di integrità del contraddittorio già in primo grado, deve rimettere la causa al primo giudice

  • art. 383, comma 3, c.p.c.

    in cassazione, accertata la nullità dell'intero processo per pretermissione del litisconsorte necessario, la causa va rinviata al giudice di primo grado

  • art. 2909 c.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per prospettare il formarsi del giudicato impedito dalla nullità processuale

  • art. 161, comma 1, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della resistenza della nullità alla sanatoria

  • art. 159, comma 1, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che la nullità del procedimento si riflette sulla sentenza

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al contraddittorio e al diritto di difesa

  • art. 24 Cost.

    richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e al giusto contraddittorio

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente come parametro del giusto processo

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel quadro delle censure processuali

Massime di principio

  • Nelle azioni reali volte alla rimozione o all'adeguamento di una costruzione che si assume illegittima per violazione delle distanze legali, la domanda deve essere proposta nei confronti di tutti i comproprietari del bene su cui l'opera insiste, poiché la sentenza di condanna ad un facere resa solo contro alcuni di essi sarebbe inutilmente data e non eseguibile verso i pretermessi.
  • Il difetto di litisconsorzio necessario è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compresa la cassazione, purché la qualità di litisconsorte pretermesso emerga dagli atti già acquisiti e la questione non sia coperta da giudicato.
  • Quando il giudice di primo grado non integra il contraddittorio e il giudice d'appello omette di rimettere la causa al primo giudice, il vizio investe l'intero processo e comporta la cassazione delle sentenze pronunciate con rinvio al giudice di primo grado.
  • Chi deduce in cassazione la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario deve indicare nominativamente i soggetti pretermessi e documentare i titoli della loro qualità, ma la prova può risultare anche dalle difese delle parti e dagli atti di causa.
  • La conoscenza, da parte dell'attore, della situazione successoria e della comproprietà del bene consente di ritenere sufficiente la deduzione della pretermissione del contitolare, senza che sia necessario un formale accertamento ulteriore in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MateriePossessoCompetenzaGiurisdizioneProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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