Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24144/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli (18/02/2022) che aveva, in parziale riforma del provvedimento del GIP, rideterminato le pene ritenendo gli imputati colpevoli di estorsione aggravata e applicando l'aggravante del 'metodo mafioso' (art. 416bis.1 cod.pen.). I ricorrenti deducono: (i) violazione degli artt. 63 e 64 cod.proc.pen. e art. 192 cod.proc.pen. per presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa/teste Chianese Mauro (sostengono che le dichiarazioni sarebbero autoindizianti e quindi inutilizzabili erga omnes); (ii) errata applicazione dell'art. 416bis.1 cod.pen. (contestano la mancata indicazione di condotte specifiche e la mancanza della prova della costrizione percepita dalla vittima); (iii) vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche (art. 62-bis cod.pen.) e mancanza di prova del contributo causale attribuito a Della Rocca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi con sentenza del 4 aprile 2023. Ha ritenuto infondate le doglianze: (i) sulle dichiarazioni del Chianese la Corte territoriale ha motivato correttamente che non risultavano indizi univoci di favoreggiamento e che, anzi, le intercettazioni costituivano prova diretta non bisognevole di riscontri; inoltre la giurisprudenza di legittimità (Sez. U., Lo Presti) distingue le dichiarazioni 'indizianti' da quelle che integrano autonomo reato, con conseguente valutazione dell'attendibilità più che inutilizzabilità erga omnes; (ii) l'aggravante del metodo mafioso è stata correttamente applicata sulla base del contesto «ambientale» e delle espressioni (es. "mettersi a posto con il sistema") che evocano il controllo del territorio da parte di consorterie mafiose; (iii) la critica sulla mancanza di prova del contributo causale di Della Rocca è stata respinta: il suo invito alla vittima a "recarsi da Ciro per mettersi a posto" integra un contributo causale e la condivisione dell'azione estorsiva; (iv) il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto motivato in ragione della gravità e offensività delle condotte. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Disciplina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da persone che rivelino la loro responsabilità penale; la Corte interpreta alla luce della giurisprudenza di legittimità che distingue le dichiarazioni 'indizianti' (ammesse e valutabili quanto ad attendibilità) dalle dichiarazioni che costituiscono autonomo reato.

  • art. 64 cod. proc. pen.

    Norma collegata sull'inutilizzabilità; la Corte ha ritenuto che, in mancanza di elementi univoci di colpevolezza della p.o., non può applicarsi l'inutilizzabilità erga omnes e va valutata l'attendibilità secondo i criteri ordinari.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione della prova e alla presunta violazione procedurale; la Corte ha ritenuto che non vi sia stato vizio nella valutazione né omissione di argomentazione rispetto alle fonti probatorie.

  • art. 416bis.1 cod. pen. (ora art. 415-bis.1)

    Aggravante per l'uso del 'metodo mafioso'. La Corte conferma che, in caso di estorsione 'ambientale', non è necessario che la vittima conosca l'appartenenza a un clan: espressioni che evocano il controllo territoriale e la pratica del 'pizzo' sono idonee a integrare l'aggravante.

  • art. 628 comma 3 n.1 cod. pen.

    Aggravante contestata in appello ed esclusa dalla Corte d'Appello; citata nel procedimento originario: la Corte di Cassazione non ha ritenuto fondata la censura sul suo mancato riconoscimento o motivazione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti in presenza di condotte di particolare gravità e modalità allarmanti, valutazione adeguatamente motivata dalla Corte territoriale.

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: utilizzato nel quadro accusatorio per attribuire il contributo causale e la responsabilità collettiva degli imputati nell'azione estorsiva.

  • art. 629 cod. pen.

    Norma sull'estorsione: richiamata per la contestazione principale; la Corte ha valutato le condotte contestate nell'ottica della fattispecie estorsiva aggravata dal metodo mafioso.

  • Sez. U., n. 33583/2015 (Lo Presti)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata: stabilisce la distinzione tra dichiarazioni 'indizianti' (ammesse e sottoposte a valutazione di attendibilità) e dichiarazioni che integrano autonomo reato; principio utilizzato dalla Corte per ricondurre le dichiarazioni della p.o. alla sfera dell'attendibilità e non dell'inutilizzabilità erga omnes.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni rese da una persona informata sui fatti che contengono elementi 'indizianti' sulla propria responsabilità non sono automaticamente inutilizzabili erga omnes: vanno differenziate dalle dichiarazioni che costituiscono un distinto reato (favoreggiamento, calunnia, ecc.); in presenza di indizi non univoci la dichiarazione resta valutabile ai fini dell'attendibilità.
  • Anche se una singola prova (es. dichiarazione della p.o.) fosse ritenuta inutilizzabile, la presenza di prove dirette autonome e solide (es. intercettazioni) può comunque sostenere la condanna senza travolgere l'esito del processo.
  • L'aggravante del 'metodo mafioso' in estorsione cd. 'ambientale' può essere riconosciuta sulla base del contesto territoriale e di formule o comportamenti che evocano il controllo di consorterie mafiose, senza necessità che la vittima conosca l'appartenenza dell'estorsore a un clan.
  • Per contestare con successo la qualificazione giuridica (es. metodo mafioso) il difensore deve indicare specificamente quali segmenti di condotta manchino e perché il contesto non giustifichi l'aggravante, altrimenti la valutazione motivata del giudice territoriale difficilmente verrà riformata in Cassazione.
  • Le doglianze che non sono state devolute in appello o che risultano generiche vengono generalmente prese in considerazione in misura limitata o precluse; è essenziale che le censure siano concrete e confrontino le argomentazioni probatorie poste a fondamento della sentenza impugnata.
  • Sull'invocazione delle attenuanti generiche, il giudice deve motivare l'accoglimento o il diniego in rapporto ai parametri applicati; tuttavia, una motivazione che evidenzi la gravità e le modalità del fatto può essere sufficiente a giustificare il diniego.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.