Cassazione Civile, Ordinanza n. 06196/2023 del 01/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a un avviso di addebito con cui l'INPS richiedeva contributi alla Gestione separata per l'attività professionale svolta nell'anno 2011. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione ritenendo prescritti i contributi; la Corte d'appello, invece, aveva accolto l'appello dell'INPS, affermando che l'omessa compilazione, nella dichiarazione dei redditi, del quadro RR relativo ai proventi dell'attività professionale integrasse un occultamento doloso del debito contributivo e quindi impedisse la decorrenza della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c. Il ricorrente ha dedotto in cassazione, con un unico motivo ex art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2941, n. 8, c.c., sostenendo che la sola mancata compilazione del quadro RR non rende impossibile l'accertamento del credito dell'ente e non integra, di per sé, una condotta di occultamento doloso.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine per il versamento e non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, poiché tale dichiarazione è una mera esternazione di scienza e non costituisce presupposto del credito contributivo. Quanto alla sospensione della prescrizione per occultamento doloso ex art. 2941, n. 8, c.c., la Corte ha ribadito che occorre una condotta del debitore che renda per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, non una semplice difficoltà di accertamento del credito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26
individua il presupposto dell'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata per l'attività professionale svolta
la sospensione della prescrizione richiede una condotta del debitore che determini per il creditore una vera e propria impossibilità di agire; non basta una mera difficoltà di accertamento del credito
richiamato nel testo in relazione alla sospensione/ decorrenza della prescrizione, ma il punto decisivo è che il termine decorre dalla scadenza del pagamento dei contributi
art. 360 nn. 3 e 5 cod.proc.civ.
consente di censurare in cassazione la violazione di legge e il vizio motivazionale dedotti dalla parte ricorrente
art. 380 - bis cod.proc.civ.
richiamato per il rito camerale in cassazione
ex art. 118 disp. att. c od .p roc .c iv .
richiamato per rinviare alla motivazione di precedenti conformi
Massime di principio
- Per i contributi dovuti alla Gestione separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi del contribuente, perché tale dichiarazione non è il presupposto del credito contributivo.
- La sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito opera solo se il debitore tenga una condotta idonea a rendere per il creditore impossibile l'esercizio dell'azione; non è sufficiente una mera difficoltà nell'accertamento del credito.
- La mancata compilazione di un quadro dichiarativo relativo ai redditi/proventi rilevanti ai fini contributivi non integra automaticamente occultamento doloso del debito, essendo necessario un apprezzamento concreto della condotta e dei suoi effetti sull'azionabilità del credito.
- In sede di legittimità è censurabile la decisione di merito che trasformi in automatismo giuridico una circostanza fattuale, senza svolgere la necessaria valutazione concreta richiesta dalla norma sulla sospensione della prescrizione.
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