Cassazione Penale, Sentenza n. 04581/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente era stata condannata per il reato di truffa aggravata (art. 640 cod. pen., comma aggravante art. 61 n. 7) per aver indotto Umberto Sena a effettuare bonifici (USD 14.700 e USD 15.600) con la fittizia causale di acquisto quote della Canadian Seafood Lobster LLC e di operazioni di importazione di prodotti ittici, operazioni poi mai avvenute. In cassazione contestava: 1) la presunta contraddittorietà e illogicità della motivazione che avrebbe tratto la responsabilità unicamente dalla mancata realizzazione delle operazioni; 2) la violazione di legge per mancata prova del profitto personale dell'imputata e per la possibilità che si trattasse di mero inadempimento civilistico; 3) l'improcedibilità dell'azione penale in quanto, per effetto del D.Lgs. 150/2022, il reato sarebbe divenuto procedibile a querela e la querela sarebbe stata proposta da soggetto non legittimato (Umberto Sena), mentre il danno patrimoniale sarebbe spettato alla società Live Lobster srls rappresentata da Martina Sena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo e secondo motivo ha ritenuto che la difesa in realtà contestasse fatti e valutazioni probatorie (c.d. motivi in fatto) e che non emergessero dalla sentenza di merito profili di manifesta illogicità o contraddittorietà tali da essere sindacabili in Cassazione. I giudici di merito avevano ritenuto provati elementi sintomatici di frode: assenza di esiti effettivi delle operazioni promesse, mancata giustificazione dell'impiego delle somme, irreperibilità della Marigliano dopo i versamenti e dichiarazioni di altri soggetti su analoghe condotte. Quanto al profitto, la Corte ha richiamato che l'art. 640 punisce il procurare un profitto "a sé o ad altri", per cui non è necessario che il vantaggio sia stato percepito direttamente dall'imputata. Sul terzo motivo (querela) la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il rilievo: i bonifici erano stati effettuati da conti personali intestati a Umberto Sena, che quindi ha subito direttamente il danno ed era legittimato a querelare; inoltre la querela risultava sottoscritta anche da Martina Sena. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata alle spese processuali, al pagamento di €3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili liquidate in complessivi €3.683,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
La Corte conferma che il reato di truffa è integrato anche quando l'ingusto profitto sia conseguito da terzi: non è necessario che l'imputata abbia direttamente percepito il vantaggio, purché la condotta fraudolenta abbia procurato un profitto ingiusto.
art. 61 n. 7 cod. pen. (circostanze aggravanti)
La circostanza aggravante è stata applicata in relazione alle modalità della condotta (probabile abitualità o rilevanza dell'azione), come richiamato nelle sentenze di merito e confermato dalla Cassazione.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di esposizione dei motivi nella memoria di ricorso; in generale disciplina i limiti della motivazione nelle impugnazioni e la sinteticità delle deduzioni consentite.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Ricorda il limite del sindacato di legittimità rispetto ai motivi che contestano in fatto le valutazioni probatorie: la Corte di cassazione può controllare solo l'assenza di manifesta illogicità o l'insufficiente esposizione delle ragioni giuridiche della decisione, non rivedere i fatti.
Era richiamato dalla difesa per sostenere che la truffa aggravata fosse divenuta procedibile a querela; la Corte però ha valutato il profilo della legittimazione a querelare sulla base degli atti e ha ritenuto la querela valida e proposta da soggetto legittimato.
art. 616 cod. proc. pen. (conseguenze dell'inammissibilità)
Applicato per disporre le conseguenze della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese processuali e possibilità di condanna al versamento alla Cassa delle ammende, se non sussiste assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
artt. 610 e 611 cod. proc. pen. (trattazione scritta/orale)
Richiamati per giustificare che il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto in mancanza di richiesta di trattazione orale, ai sensi delle norme processuali richiamate.
Corte Costituzionale, sent. n. 186/2000
Citate in relazione al giudizio sulla colpa relativa alla determinazione della causa di inammissibilità: la Corte ha ritenuto che non sussistesse assenza di colpa che impedisse la condanna alla somma a favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In Cassazione non è consentito riproporre una rivalutazione integrale dei fatti e delle prove: i motivi che sostanzialmente impugnano la valutazione probatoria sono inammissibili salvo che emergano vizi di manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione.
- Per il reato di truffa non è necessario che l'imputato abbia personalmente percepito il profitto: è sufficiente che la condotta fraudolenta abbia procurato un profitto ingiusto "a sé o ad altri".
- La mancanza, nelle indagini, di accertamenti su società estere o su destinazione finale dei fondi non esclude automaticamente la responsabilità penale se dai fatti concreti e da altre dichiarazioni emerge un quadro coerente di frode.
- Quando si contesta la legittimazione a proporre querela, occorre verificare chi materialmente ha subito il danno patrimoniale (es. da quale conto sono usciti i bonifici): il soggetto che ha effettuato il versamento da conti personali è legittimato a querelare.
- L'inammissibilità del ricorso per Cassazione può comportare sanzioni economiche (spese processuali e versamento alla Cassa delle ammende) se non sussiste una giustificazione che dimostri l'assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- In situazioni analoghe è importante documentare con precisione la destinazione dei fondi, la titolarità e l'effettivo controllo sulle società coinvolte e le comunicazioni tra le parti per poter confutare efficacemente l'accusa di intenzionalità fraudolenta.
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