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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24203/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica accusa)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. Dal testo emerge che il ricorso contestava, in sostanza, la graduazione della pena e la sua congruità, chiedendo una rivalutazione del trattamento sanzionatorio in sede di legittimità. La Corte rileva però che le doglianze investivano profili riservati al giudice di merito e non consentiti nel giudizio di cassazione, e che la pena era stata determinata con motivazione sufficiente e non arbitraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le questioni sollevate fossero non consentite in sede di legittimità e comunque manifestamente infondate, perché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi alla luce degli artt. 132 e 133 c.p.; è quindi inammissibile una doglianza che miri a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, quando la scelta sanzionatoria non sia frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico e sia sorretta da motivazione sufficiente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    individua il reato per il quale l'imputato era stato condannato in primo e in secondo grado; la Corte non entra nel merito della responsabilità, limitandosi a presupporre la conferma della condanna.

  • art. 132 c.p.

    richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella determinazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    richiamato come criterio per la valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere ai fini della commisurazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    presupposto della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo se risulta frutto di mero arbitrio, di ragionamento illogico o di motivazione mancante o insufficiente.
  • In sede di legittimità è inammissibile la doglianza che, sotto il profilo della congruità della pena, miri in realtà a una nuova valutazione del trattamento sanzionatorio.
  • La determinazione della pena deve essere sorretta da motivazione coerente con i criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; in presenza di motivazione sufficiente, la Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

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