Cassazione Penale, Ordinanza n. 05805/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per evasione già pronunciata in appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per evasione. L'unico motivo emerge come censura al trattamento sanzionatorio: la difesa ha lamentato la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. sulla contestata recidiva. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la recidiva era qualificata come reiterata e infra-quinquennale, con conseguente divieto di prevalenza delle attenuanti ai sensi dell'art. 66, comma 4, c.p. rispetto alla recidiva di cui all'art. 99, comma 4, c.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato oggetto della sentenza impugnata, indicata come evasione.
Richiamato dalla difesa per chiedere la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva.
Preclude la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva reiterata e infra-quinquennale.
Individua la recidiva reiterata e infra-quinquennale che impedisce il giudizio di prevalenza delle attenuanti.
Massime di principio
- Quando è contestata una recidiva reiterata e infra-quinquennale, le circostanze attenuanti generiche non possono essere dichiarate prevalenti, in ragione del divieto espresso dall'art. 66, comma 4, c.p.
- La censura che richieda la prevalenza delle attenuanti su una recidiva ostativa è manifestamente infondata e può condurre alla declaratoria di inammissibilità del ricorso.
- Nel giudizio di legittimità, una doglianza che contrasti con un espresso divieto normativo sul bilanciamento delle circostanze non supera il vaglio di ammissibilità.
Come è indicizzato
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