Cassazione Civile, Ordinanza n. 37936/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un avvocato, agendo per l’ottemperanza a una precedente sentenza della Commissione tributaria provinciale relativa alle spese di lite, si è visto dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere e liquidare dal giudice di merito, nel solo giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546/1992, esclusivamente l’importo del contributo unificato, con esclusione di ulteriori spese sul presupposto che egli avesse agito in proprio. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 15 e 36 d.lgs. n. 546/1992, dell’art. 92 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 111 Cost., lamentando anche motivazione apparente, illogica e contraddittoria, perché il giudice di merito avrebbe illegittimamente omesso di liquidare le spese di giudizio diverse dal contributo unificato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza. Ha richiamato il principio per cui, nei giudizi in cui è ammessa la difesa personale ex art. 82 c.p.c., l’avvocato che partecipi al processo deve specificare a che titolo opera: se come parte che sta in giudizio personalmente non può ottenere il rimborso delle spese vive, mentre se intende agire come difensore di sé stesso ex art. 86 c.p.c. ha diritto alla liquidazione delle competenze professionali. Poiché dal provvedimento impugnato risultava solo in modo generico che i contribuenti avevano agito senza professionisti esterni, ma non emergeva in modo sufficiente che l’istante avesse agito quale difensore in proprio, era necessario trascrivere nel ricorso gli atti di merito dai quali ciò potesse desumersi. In mancanza, la censura è stata ritenuta non scrutinabile. L’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata e non vi è stata pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è richiamato quale norma sulla liquidazione delle spese processuali nel processo tributario, ma la censura non è esaminata nel merito per difetto di autosufficienza
è invocato dal ricorrente in relazione alla motivazione del provvedimento sulle spese, ma la Corte non entra nel merito della doglianza
richiamato dal ricorrente in tema di regolamentazione delle spese, senza che la Corte si pronunci sul punto sostanziale
richiamato come parametro della motivazione del provvedimento, ma la censura è dichiarata inammissibile
art. 111 Cost.
invocato per contestare la motivazione del provvedimento impugnato
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come norma processuale di deduzione del vizio di violazione di legge
individua il giudizio di ottemperanza nel quale era stata domandata l’esecuzione sulle spese di lite
consente, nei casi previsti, la difesa personale della parte; la Corte afferma che chi agisce personalmente non può chiedere il rimborso delle spese vive sostenute
riconosce al legale che si difende in proprio il diritto alla liquidazione delle spese secondo tariffa professionale
Massime di principio
- Nel giudizio in cui sia ammessa la difesa personale della parte, l’avvocato che intenda ottenere la liquidazione delle proprie competenze deve chiarire espressamente di agire quale difensore di sé stesso e non soltanto come parte presente senza difensore esterno.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per difetto di autosufficienza quando la censura presuppone un contenuto degli atti di merito che non sia trascritto o specificamente riportato nel ricorso, se tale contenuto è necessario per verificare il vizio denunciato.
- La parte che stia in giudizio personalmente non può pretendere il rimborso delle spese vive, mentre il professionista che si difenda ex art. 86 c.p.c. può ottenere la liquidazione delle spese secondo la tariffa professionale.
Come è indicizzato
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