Cassazione Penale, Sentenza n. 21484/2022 del 01/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Trento che aveva confermato le condanne pronunciate in primo grado: SARA GIJEVSKA per danneggiamento aggravato (distruzione del telefono di Jessica Rubens) e JOHN EDUARDO PALMA per lesioni personali aggravate ai danni di Ruben Orlando Tutillo Talpe e Carlos Alexander Tutillo Rannirez. I motivi di ricorso erano: (1) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (artt. 533, 603 c.p.p.), con contestazione della valutazione sull'alcolemia della persona offesa, dell'attendibilità di testi a discarico, della ricostruzione delle modalità del fatto (pugno vs. testata) e della mancata rinnovazione dell'istruttoria per sentire un coimputato; e (2) violazione della legge penale (artt. 62-bis e 133 c.p.) nel negare le attenuanti generiche e nel determinare la pena, per avere i giudici valorizzato solo la gravità dei fatti senza considerare elementi attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo punto ha ritenuto che le censure si risolvono in una contestazione di merito della valutazione probatoria riservata al giudice di merito: il vizio invocato (contraddittorietà/illogicità) non è manifestato in modo tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio. La Corte ha confermato che la valutazione sull'alcolemia non è decisiva né contraddice la ricostruzione complessiva, che la divergente versione dei testi a discarico non è idonea a compromettere l'impianto probatorio, e che la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria non poteva essere accolta perché la prova non era nuova e non era provata la necessità positiva della rinnovazione. Quanto al nesso di causalità delle lesioni non è emersa alternativa plausibile che escluda la responsabilità degli imputati. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto correttamente motivata la determinazione della pena: i giudici di merito hanno indicato i criteri utilizzati (gravità delle lesioni, brutalità dell'aggressione, mancanza di ravvedimento) ai sensi dell'art. 133 c.p.; il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è congruamente motivato e non configura vizio. Conseguenza: inammissibilità dei ricorsi, conferma delle condanne e condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
principio di certezza introdotto dall'art. 533 dalla legge n. 46 del 2006
Il principio impone di condannare solo se escludibili ipotesi alternative razionalmente plausibili; tuttavia non autorizza la Corte di legittimità a preferire una diversa valutazione probatoria quando la motivazione di merito sia logica e completa
rinnovazione del dibattimento
La rinnovazione in appello è ammessa solo se il giudice la ritiene necessaria (dimostrazione positiva della necessità per prove già note) o se si tratta di prove sopravvenute/scoperte dopo il primo grado (con presunzione di necessità salvo prova della manifesta superfluità)
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Limita il sindacato della Corte di cassazione ai vizi di travisamento del fatto e contraddittorietà processuale senza consentire una nuova valutazione del merito probatorio
Richiamato come criterio per valutare la correttezza logico-argomentativa della motivazione; l'illogicità deve essere manifesta per essere sindacabile in Cassazione
Invocato dai ricorrenti in rapporto alle attenuanti: la Corte ha ritenuto che la valutazione del giudice di merito sui profili attenuanti/agggravanti sia congrua e correttamente motivata
Stabilisce i criteri di determinazione della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione sintetica che indica i parametri adottati (gravità delle lesioni, brutalità, mancanza di ravvedimento) e ha considerato legittimo il diniego delle attenuanti generiche sulla base degli stessi elementi
art. 585 comma 1 (citato nel testo)
Richiamato relativamente all'aggravante collegata alla partecipazione alla successiva aggressione; la Corte territoriale lo ha richiamato per spiegare la sussistenza dell'aggravante e l'insussistenza di alternative causalistiche
Massime di principio
- La Corte di cassazione non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito: solo vizi manifesti di logica o travisamento essenziale del compendio probatorio sono sindacabili
- Le divergenze tra dichiarazioni dei testi e dati oggettivi (es. alcolemia) non comportano di per sé l'annullamento della valutazione di merito se il giudice ha motivato coerentemente l'attendibilità complessiva
- Per ottenere la rinnovazione dell'istruttoria in appello è necessario provare la novità della prova o, se la prova era già nota, dimostrare positivamente la sua necessità per superare la presunzione di completezza del compendio probatorio
- Il principio di certezza (art. 533) richiede l'esclusione di ipotesi alternative razionalmente plausibili ma non impone che la Corte di legittimità privilegi una diversa ricostruzione quando il giudice di merito abbia offerto motivazione logica ed esaustiva
- Nella determinazione della pena il giudice deve indicare i criteri richiamati dall'art. 133 c.p.; gli stessi fatti possono legittimamente concorrere sia alla determinazione della pena sia al diniego delle attenuanti generiche, se motivato
- Il nesso di causalità può essere affermato anche su base empirica/documentale diretta quando la dinamica dei fatti, così come ricostruita dal giudice, rende compatibile la lesione con la condotta imputata
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