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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01996/2026 del 29/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

Un condominio conveniva in giudizio la società costruttrice di due autorimesse interrate e il professionista che aveva svolto la progettazione e la direzione dei lavori, chiedendo il risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c. per gravi vizi dell'opera consistenti, secondo l'accertamento di merito, in infiltrazioni d'umidità, lesioni, fessurazioni e insufficiente impermeabilizzazione. Il tribunale rigettava la domanda, ma la corte d'appello accoglieva l'impugnazione del condominio, riconoscendo la gravità dei difetti e la responsabilità della società costruttrice, nonché la responsabilità solidale del professionista per quanto a lui imputabile. Il professionista ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 1669 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente qualificato come gravi i vizi nonostante la CTU avesse escluso una compromissione del godimento e della funzionalità del bene; con il secondo deduceva violazione degli artt. 1669 e 2229 c.c. e anche del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., lamentando che la corte avesse ignorato le conclusioni peritali e avesse attribuito al direttore dei lavori una responsabilità non estensibile ai difetti costruttivi ascritti all'impresa, richiamando il diverso ambito della responsabilità del progettista rispetto a quella dell'appaltatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure, in parte, fossero inammissibili perché dirette a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito e a proporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie; in parte, infondate perché la corte d'appello aveva correttamente applicato l'art. 1669 c.c. ai difetti riscontrati, valorizzando la diffusività delle infiltrazioni e la loro incidenza sulla conservazione e funzionalità complessiva delle autorimesse. La Cassazione ha ribadito che i gravi difetti possono consistere anche in infiltrazioni e umidità non totalmente impeditivi dell'uso del bene, e che la responsabilità solidale tra appaltatore e progettista/direttore dei lavori trova fondamento nell'art. 2055 c.c., quando i rispettivi inadempimenti concorrono causalmente al danno. Ha inoltre confermato le statuizioni sulle spese e sulle somme aggiuntive ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1669 c.c.

    Disciplina la responsabilità per gravi difetti dell'opera; i difetti gravi includono alterazioni che riducono in modo apprezzabile il godimento e la funzionalità complessiva del bene, anche se non ne impediscono totalmente l'uso.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non si configura per la mera diversa valutazione delle prove, ma solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti fuori dei poteri officiosi.

  • art. 2229 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere i limiti della responsabilità professionale del progettista e direttore dei lavori, ma la Corte non ne accoglie la lettura proposta.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge richiede un errore nell'interpretazione della norma o nella sussunzione del fatto accertato nella fattispecie astratta, non una contestazione del fatto.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    Non è utilizzabile per chiedere un nuovo esame del materiale istruttorio; l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non una diversa lettura delle prove.

  • art. 2055 c.c.

    Il vincolo di solidarietà tra autore del danno contrattuale e altro autore del medesimo pregiudizio opera quando gli inadempimenti concorrano efficientemente a produrre il danno.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la definizione accelerata del ricorso manifestamente infondato e per la legittimazione del consigliere proponente a comporre il collegio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La proposta di definizione accelerata non ha natura decisoria e non determina incompatibilità del consigliere proponente.

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Non sussiste incompatibilità del consigliere che abbia formulato la proposta di definizione accelerata.

  • art. 52 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 51 c.p.c. per escludere l'incompatibilità del consigliere proponente.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicati per la condanna del ricorrente a somme ulteriori in favore della controparte e della cassa delle ammende in ragione dell'esito conforme alla proposta di definizione.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è respinto.

Massime di principio

  • In tema di responsabilità ex art. 1669 c.c., i gravi difetti dell'opera sussistono quando le alterazioni, anche se non totalmente impeditivi dell'uso, incidono in modo apprezzabile sulla conservazione, sul godimento e sulla funzionalità complessiva del bene secondo la sua destinazione economico-pratica.
  • Nelle costruzioni interrate la corretta impermeabilizzazione è elemento essenziale; infiltrazioni diffuse di umidità e acqua possono integrare gravi difetti ai sensi dell'art. 1669 c.c. anche se riguardano autorimesse, box o locali non abitativi.
  • La responsabilità del progettista e del direttore dei lavori può concorrere con quella dell'appaltatore o del costruttore quando i rispettivi apporti causali abbiano concorso efficientemente alla produzione del danno, con conseguente solidarietà ex art. 2055 c.c. anche in presenza di obbligazioni di natura diversa.
  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa del fatto; il sindacato di legittimità riguarda l'erronea sussunzione del fatto accertato nella norma astratta.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando attribuisce diversa forza persuasiva alle prove ritualmente acquisite.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di contestare il merito del ragionamento probatorio svolto dal giudice di appello.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità da cose e animaliImpugnazioniSpese di liteSpese condominiali
RamiResponsabilità civileProcesso civileCondominio
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

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