Cassazione Civile, Ordinanza n. 01996/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condominio conveniva in giudizio la società costruttrice di due autorimesse interrate e il professionista che aveva svolto la progettazione e la direzione dei lavori, chiedendo il risarcimento dei danni ex art. 1669 c.c. per gravi vizi dell'opera consistenti, secondo l'accertamento di merito, in infiltrazioni d'umidità, lesioni, fessurazioni e insufficiente impermeabilizzazione. Il tribunale rigettava la domanda, ma la corte d'appello accoglieva l'impugnazione del condominio, riconoscendo la gravità dei difetti e la responsabilità della società costruttrice, nonché la responsabilità solidale del professionista per quanto a lui imputabile. Il professionista ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo denunciava violazione dell'art. 1669 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avesse erroneamente qualificato come gravi i vizi nonostante la CTU avesse escluso una compromissione del godimento e della funzionalità del bene; con il secondo deduceva violazione degli artt. 1669 e 2229 c.c. e anche del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., lamentando che la corte avesse ignorato le conclusioni peritali e avesse attribuito al direttore dei lavori una responsabilità non estensibile ai difetti costruttivi ascritti all'impresa, richiamando il diverso ambito della responsabilità del progettista rispetto a quella dell'appaltatore.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le censure, in parte, fossero inammissibili perché dirette a contestare l'accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito e a proporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie; in parte, infondate perché la corte d'appello aveva correttamente applicato l'art. 1669 c.c. ai difetti riscontrati, valorizzando la diffusività delle infiltrazioni e la loro incidenza sulla conservazione e funzionalità complessiva delle autorimesse. La Cassazione ha ribadito che i gravi difetti possono consistere anche in infiltrazioni e umidità non totalmente impeditivi dell'uso del bene, e che la responsabilità solidale tra appaltatore e progettista/direttore dei lavori trova fondamento nell'art. 2055 c.c., quando i rispettivi inadempimenti concorrono causalmente al danno. Ha inoltre confermato le statuizioni sulle spese e sulle somme aggiuntive ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina la responsabilità per gravi difetti dell'opera; i difetti gravi includono alterazioni che riducono in modo apprezzabile il godimento e la funzionalità complessiva del bene, anche se non ne impediscono totalmente l'uso.
La sua violazione non si configura per la mera diversa valutazione delle prove, ma solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti fuori dei poteri officiosi.
Richiamato dal ricorrente per sostenere i limiti della responsabilità professionale del progettista e direttore dei lavori, ma la Corte non ne accoglie la lettura proposta.
La deduzione di violazione di legge richiede un errore nell'interpretazione della norma o nella sussunzione del fatto accertato nella fattispecie astratta, non una contestazione del fatto.
Non è utilizzabile per chiedere un nuovo esame del materiale istruttorio; l'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, non una diversa lettura delle prove.
Il vincolo di solidarietà tra autore del danno contrattuale e altro autore del medesimo pregiudizio opera quando gli inadempimenti concorrano efficientemente a produrre il danno.
Richiamato per la definizione accelerata del ricorso manifestamente infondato e per la legittimazione del consigliere proponente a comporre il collegio.
La proposta di definizione accelerata non ha natura decisoria e non determina incompatibilità del consigliere proponente.
art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.
Non sussiste incompatibilità del consigliere che abbia formulato la proposta di definizione accelerata.
Richiamato insieme all'art. 51 c.p.c. per escludere l'incompatibilità del consigliere proponente.
Applicati per la condanna del ricorrente a somme ulteriori in favore della controparte e della cassa delle ammende in ragione dell'esito conforme alla proposta di definizione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è respinto.
Massime di principio
- In tema di responsabilità ex art. 1669 c.c., i gravi difetti dell'opera sussistono quando le alterazioni, anche se non totalmente impeditivi dell'uso, incidono in modo apprezzabile sulla conservazione, sul godimento e sulla funzionalità complessiva del bene secondo la sua destinazione economico-pratica.
- Nelle costruzioni interrate la corretta impermeabilizzazione è elemento essenziale; infiltrazioni diffuse di umidità e acqua possono integrare gravi difetti ai sensi dell'art. 1669 c.c. anche se riguardano autorimesse, box o locali non abitativi.
- La responsabilità del progettista e del direttore dei lavori può concorrere con quella dell'appaltatore o del costruttore quando i rispettivi apporti causali abbiano concorso efficientemente alla produzione del danno, con conseguente solidarietà ex art. 2055 c.c. anche in presenza di obbligazioni di natura diversa.
- Nel giudizio di cassazione la denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa del fatto; il sindacato di legittimità riguarda l'erronea sussunzione del fatto accertato nella norma astratta.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando attribuisce diversa forza persuasiva alle prove ritualmente acquisite.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. presuppone l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di contestare il merito del ragionamento probatorio svolto dal giudice di appello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01939/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_civile · 29 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01947/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_civile · 29 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01950/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_civile · 29 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01952/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_civile · 29 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01953/2026 del 29/01/2026
- ordinanza_civile · 29 gen 2026Cassazione Civile, Ordinanza n. 01957/2026 del 29/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →