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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17103/2022 del 02/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il rigetto dell'istanza volta a dichiarare l'inefficacia per decorrenza del termine di fase della misura cautelare. Il ricorrente deduce un unico motivo: errata applicazione dell'art. 303 c.p.p. (comma 1, lett. a), n.3 e comma 3). Contestava (1) l'individuazione della durata massima della custodia cautelare in un anno per il reato di cui all'art. 610 c.p., ritenendo che l'aggravante di cui all'art. 452-novies c.p. fosse solo formalmente indicata e non contestata in fatto (per cui la durata massima sarebbe dovuta essere di tre mesi); (2) la decorrenza "ex novo" dei termini di fase dalla data dell'arresto per evasione (21/05/2021), sostenendo che per quell'episodio non era stata chiesta alcuna misura cautelare essendo necessari approfondimenti investigativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto le censure manifestamente infondate e di meramente interpretativa/ri-lisibile dei fatti; ha confermato che l'aggravante ambientale (art. 452-novies c.p.) era dedotta e valutabile nel capo d'imputazione, giustificando l'individuazione del termine massimo di custodia in un anno; ha altresì confermato che, ai sensi dell'art. 303, comma 3, c.p.p., l'evasione determina la decorrenza "ex novo" dei termini di custodia cautelare dal momento del ripristino della misura, senza che sia necessario un procedimento penale autonomo per l'evasione. Il ricorrente è stato condannato alle spese e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 303 cod. proc. pen. (comma 1, lett. a), n.3 e comma 3)

    Il comma 1 disciplina la durata massima della custodia cautelare in relazione ai reati; il comma 3 stabilisce che in caso di evasione i termini di fase decorrono di nuovo dal momento del ripristino della custodia cautelare, senza necessità di un procedimento penale per l'evasione.

  • art. 610 cod. pen.

    Reato contestato (violenza). La corretta determinazione della durata massima della custodia cautelare dipende anche dalla presenza di aggravanti specifiche indicate nel capo d'imputazione.

  • art. 452-novies cod. pen.

    Aggravante connessa alla normativa ambientale (traffico illecito di rifiuti). La Corte ha ritenuto che la contestazione dell'aggravante fosse presente e logicamente collegata ai fatti, giustificando l'estensione del termine cautelare.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Ulteriore aggravante non contestata dalla difesa; la sua esistenza nel capo di imputazione ha contribuito alla determinazione della durata massima della custodia cautelare.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la pronuncia del Tribunale del riesame (procedura ex art. 310 per le misure cautelari).

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Norma sulla motivazione del motivo di ricorso in cassazione (fondamento della censura). La Corte ha ritenuto le censure inammissibili o prive di rilievo di illegittimità di diritto.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 6, n. 32866 del 11/06/2009, Pugliese)

    Precedente che afferma che la decorrenza "ex novo" dei termini di custodia cautelare a seguito di evasione è giustificata dal ripristino della misura, senza necessità di procedimento penale per l'evasione.

Massime di principio

  • Se un'aggravante è sufficientemente indicata e logicamente collegata nel capo di imputazione, essa può influire sulla determinazione della durata massima della custodia cautelare anche se contestata dalla difesa come "solo formale".
  • L'evasione dall'esecuzione di una misura cautelare produce, ai sensi dell'art. 303, comma 3, c.p.p., la decorrenza "ex novo" dei termini di custodia cautelare dal momento del ripristino della misura, indipendentemente dall'instaurazione di un procedimento penale per il fatto di evasione.
  • In sede di legittimità (Corte di Cassazione) il sindacato è limitato: vanno contestate violazioni di diritto chiare e non una diversa interpretazione dei fatti; le censure che si limitano a rivalutare dati probatori o a offrire una lettura alternativa della motivazione sono spesso ritenute inammissibili.
  • Per ottenere la riforma di un provvedimento cautelare per decorrenza dei termini è necessario dimostrare un errore di diritto o un vizio nella motivazione rilevante in diritto, non solo dubbi o richieste di approfondimento investigativo.
  • La ripresa della custodia cautelare (ripristino) assume rilievo processuale autonomo rispetto all'accertamento penale dell'episodio (e.g. evasione): l'effetto giuridico rilevante è il ripristino stesso, quale evento che riavvia i termini di fase.

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