Cassazione Civile, Ordinanza n. 31265/2021 del 03/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una azienda sanitaria locale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d'appello che aveva dichiarato inammissibile, perché tardivo, il suo appello avverso la decisione di primo grado. La ricorrente ha contestato il calcolo del termine di impugnazione: ha sostenuto che, per una sentenza pubblicata il 3 settembre 2013, doveva applicarsi il termine lungo di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. nel testo anteriore alla riforma del 2009, con conseguente scadenza al 31 ottobre 2014 tenendo conto della doppia sospensione feriale; ha quindi dedotto che l'atto di appello, consegnato all'ufficiale notificante il 30 ottobre 2014, era tempestivo e non poteva essere considerato tardivo. L'intimato non ha svolto attività difensiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha rilevato che la decisione d'appello era erronea nel calcolo del termine di impugnazione, poiché non aveva considerato la sospensione feriale applicabile fino al 15 settembre 2013 e, conseguentemente, la decorrenza del termine dal 16 settembre 2013; inoltre non aveva correttamente valutato il momento di perfezionamento della notifica dell'appello per il notificante. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla corte d'appello in diversa composizione, affinché riesamini la tempestività del gravame alla luce dei corretti criteri di calcolo.
Norme richiamate
testo antecedente alla novellazione ad opera dell'art. 46, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69
Per la sentenza di primo grado pubblicata prima della riforma rileva il termine lungo nella disciplina previgente.
art. 1, comma 1, L. 7 ottobre 1969, n. 742
testo antecedente alla novellazione ad opera dell'art. 16, comma 1, d.l. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni in L. 10 novembre 2014, n. 162
La sospensione feriale dei termini incide sul dies a quo del termine di impugnazione e deve essere computata secondo la disciplina temporale applicabile.
art. 46, comma 17, L. 18 giugno 2009, n. 69
Richiamato solo per individuare il regime temporale anteriore applicabile all'art. 327 c.p.c.
Richiamato solo per individuare il regime temporale della sospensione feriale non applicabile al caso per il periodo considerato.
Massime di principio
- Quando si deve valutare la tempestività di un'impugnazione, occorre applicare la disciplina temporale vigente al momento della pubblicazione della sentenza impugnata, distinguendo tra regime previgente e regime successivo alle riforme.
- Nel calcolo del termine lungo per impugnare, la sospensione feriale dei termini processuali va computata secondo la normativa applicabile al periodo interessato e può spostare in avanti la decorrenza del termine.
- Ai fini della tempestività dell'appello notificato, il giudice deve verificare correttamente il momento di consegna dell'atto all'ufficiale notificante, non potendosi dichiarare tardiva un'impugnazione se risulta rispettato il termine applicabile.
- L'erroneo calcolo del termine di impugnazione integra vizio della decisione che giustifica la cassazione con rinvio per nuovo esame della tempestività del gravame.
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