Cassazione Civile, Ordinanza n. 32955/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un procedimento per equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo civile, definito in sede di opposizione dinanzi alla Corte d'appello con parziale accoglimento e liquidazione di un maggior importo per spese processuali. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello di Napoli. Nel ricorso, tuttavia, l'atto introduttivo non conteneva una sintetica esposizione dei fatti di causa: dopo le intestazioni, riproduceva in modo ampio e letterale il dispositivo del provvedimento impugnato, il ricorso originario, il decreto monitorio, il ricorso in opposizione, la motivazione del decreto collegiale e solo alla fine enunciava due censure. Il Ministero ha resistito con controricorso. La Corte ha ritenuto che tale modalità espositiva non soddisfacesse il requisito di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c., perché la pedissequa riproduzione integrale degli atti processuali non equivale a una sommaria esposizione dei fatti e costringe la Corte a selezionare autonomamente ciò che rileva.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero, liquidate in euro 2.000,00 per compensi oltre spese anticipate a debito, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto. La decisione si fonda sul rilievo che il ricorso per cassazione era privo di un'esposizione sommaria e ordinata dei fatti di causa, essendo invece costruito mediante trascrizione integrale degli atti processuali.
Norme richiamate
impone nel ricorso per cassazione una sintetica esposizione dei fatti di causa; non è soddisfatto dalla riproduzione integrale e letterale degli atti processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando il ricorso è successivo al 30 gennaio 2013 e ricorrono i presupposti di legge.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, applicabile ratione temporis al caso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa non è rispettato dalla mera trascrizione, ampia e letterale, degli atti processuali rilevanti.
- L'autosufficienza del ricorso non impone la riproduzione integrale degli atti: è sufficiente un'esposizione chiara e sintetica dei fatti necessari a comprendere i motivi di impugnazione.
- Un ricorso che trasferisca sulla Corte l'onere di selezionare tra molti atti e passaggi quelli davvero rilevanti è inammissibile per difetto del requisito ex art. 366, n. 3, c.p.c.
- La finalità del requisito di sintesi non è un formalismo, ma la funzionalità del giudizio di legittimità, che richiede chiarezza nell'individuazione della vicenda e delle censure.
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