Cassazione Civile, Sentenza n. 32666/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti deducevano che il socio accomandante potesse agire direttamente nei confronti dell'amministratore (accomandatario) per far dichiarare a quest'ultimo l'obbligo, derivante dal rapporto di mandato e dalle deliberazioni assembleari, di distribuire gli utili risultanti dal rendiconto approvato. Sostenevano che, ai sensi dell'art. 2262 c.c., il diritto del socio all'utile, una volta emerso con l'approvazione del rendiconto, fosse immediatamente azionabile anche contro l'amministratore, in forza dell'obbligo di fare conseguito al mandato conferito dall'assemblea/soci.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che l'obbligo di distribuire gli utili incombe esclusivamente sulla società (la s.a.s.), soggetto giuridico autonomo: l'approvazione del rendiconto legittima il singolo socio a reclamare dalla società la sua quota di utile, ma non trasforma l'amministratore in debitore personale di quella prestazione di "fare". L'amministratore è l'organo esecutivo della società e può essere valutato soltanto nei limiti del rapporto di mandato/contrattuale che lo vincola, ma la prestazione richiesta (pagamento della quota di utile) è una prestazione di dare a carico della società. La Corte ha inoltre ricordato che non era stata avanzata nel merito una domanda escutoria o una domanda alternativa fondata sulla responsabilità solidale dei soci illimitatamente responsabili; pertanto non poteva riformarsi il giudizio su diversa base giuridica perché ciò avrebbe modificato la domanda (principio dispositivo). I ricorrenti sono stati condannati alle spese di causa, liquidate in 5.200,00 EUR oltre accessori e rimborso forfetario.
Norme richiamate
L'articolo disciplina il diritto del socio all'utile risultante dal rendiconto/bilancio: la Corte ha ritenuto che l'approvazione del rendiconto costituisca la condizione sufficiente per far sorgere il credito del socio nei confronti della società, ma non crea un'obbligazione personale dell'amministratore.
Riferimento per l'applicabilità delle norme sulla società di persone: richiamato insieme all'art. 2293 per estendere il principio del rendiconto alla s.a.s.; la Corte ne usa il richiamo per stabilire il momento di emergenza del credito sociale.
Richiamato per il raccordo normativo: conferma il carattere applicabile di talune norme nelle società di persone, usato per sostenere che il rendiconto equivale a bilancio ai fini del diritto all'utile.
Individua i crediti sociali: la Corte lo richiama per inquadrare il rapporto attivo del socio come credito sociale verso la società, recuperabile in sede cognitiva ed esecutiva nei confronti dei soggetti obbligati.
Norma sulla responsabilità illimitata e solidale dei soci nelle società di persone: la Corte osserva che, sebbene esista questa possibilità di responsabilità, le ricorrenti non avevano formulato in concreto la domanda volta ad ottenere titolo esecutivo nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
Norma sul rendiconto del mandatario: la Corte esclude che il ricorso potesse essere ricondotto - senza mutamento della domanda - all'azione tipica del rapporto mandatario/mandante (art. 1713), poiché ciò sposterebbe il piano causale e sostanziale rispetto alla rappresentanza organica societaria.
Richiamata tra le norme sul mandato per evidenziare il diverso ambito giuridico del rapporto di mandato rispetto all'organo societario; la Corte nega che il rapporto di mandato personale dell'amministratore trasformi l'obbligazione sociale in obbligazione personale verso il socio.
Richiamato nel contesto delle norme sulla società e sul rendiconto; usato per la ricostruzione complessiva del regime degli utili nella società di persone.
Richiamato in relazione alle censure di violazione di norme processuali: la Corte ha valutato la correttezza della qualificazione giuridica della domanda e i limiti del sindacato di legittimità.
Richiamato quanto al potere della Corte di Cassazione di qualificare diversamente i fatti e le questioni di diritto, fermo il rispetto del principio dispositivo e dell'intangibilità dei fatti accertati dal giudice del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato con riferimento agli oneri di versamento da parte dei ricorrenti connessi al ricorso; la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della norma.
Massime di principio
- Nelle società di persone (es. s.a.s.) il diritto del socio alla quota di utile matura e diventa azionabile contro la società solo dopo l'approvazione del rendiconto/bilancio; la società è il soggetto obbligato al pagamento.
- L'amministratore è l'organo esecutivo della società: la sua funzione di eseguire la distribuzione non lo rende automaticamente debitore personale della prestazione di dare rappresentata dalla quota di utile, salvo che non sia stata proposta e fondata una specifica domanda volta a far emergere responsabilità personale.
- In sede di impugnazione in Cassazione la Corte può qualificare diversamente la questione giuridica rispetto a quanto dedotto dalla parte, ma ciò è consentito solo nei limiti dell'intangibilità dei fatti e senza violare il principio dispositivo (non può trasformare la domanda in giudizio in modo da incidere sul monopolio della parte).
- Se si intende agire contro persone fisiche (amministratori o soci illimitatamente responsabili), la domanda in primo grado deve espressamente prevedere quella diversa base di responsabilità (es. responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2291 c.c. o responsabilità per mala gestione), pena il rigetto delle pretese contro i singoli.
- Per ottenere la corresponsione degli utili il percorso corretto è esercitare l'azione verso la società per il credito sociale emergente dal rendiconto approvato; solo successivamente, ed eventualmente, può valutarsi l'escussione della responsabilità di terzi (soci illimitati) nei limiti e con le garanzie previste dalla legge.
- Attenzioni processuali: chi propone la domanda deve qualificare chiaramente la sua richiesta (dare vs. fare, azione contro la società vs. azione contro l'amministratore), perché la qualificazione incide sulla legittimazione passiva e sulla possibilità di ottenere un titolo esecutivo nei confronti dei singoli.
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