Cassazione Penale, Ordinanza n. 03505/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, trattandosi di impugnazione proposta per un motivo non consentito dalla legge. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta delle parti per i reati contestati, lamentando la mancanza di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto. La Corte ha però rilevato che, nel giudizio ex art. 444 c.p.p., il ricorso per cassazione sulla qualificazione giuridica del fatto è consentito solo in caso di errore manifesto; nel caso concreto la censura era formulata in modo aspecifico e non autosufficiente e non evidenziava un errore immediatamente percepibile dal capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza.
Norme richiamate
È indicato come uno dei reati oggetto della sentenza di applicazione della pena, ma la decisione non entra nel merito della sua configurazione.
art. 116, commi 15 e 17, d. lgs. n. 285 del 1992
È indicato come uno dei reati oggetto della sentenza di applicazione della pena, senza un esame di merito.
Consente la trattazione de plano dell'impugnazione quando la Corte ritenga il ricorso inammissibile.
Limita il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento ai soli casi consentiti dalla legge; la deduzione di erronea qualificazione giuridica è ammissibile solo quando ricorra un errore manifesto.
La decisione riguarda una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per affermare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende quando il ricorrente abbia proposto ricorso con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023
Richiamata quale precedente secondo cui l'errore manifesto sulla qualificazione giuridica del fatto ricorre solo se la qualificazione è palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione, senza margini di opinabilità.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione per erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto, cioè immediatamente riconoscibile e privo di margini di opinabilità.
- È inammissibile il ricorso che denunci la violazione di legge in modo generico, aspecifico o non autosufficiente, quando l'errore lamentato non sia desumibile con immediatezza dal capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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