Cassazione Civile, Sentenza n. 10877/2020 del 08/06/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione statale)
La controversia
Il richiedente, cittadino di un Paese indicato nel testo come omissato, aveva riferito che il padre, appartenente a un gruppo etnico coinvolto in scontri con un gruppo rivale, era stato ucciso il (OMISSIS) in un’aggressione; dopo la morte del padre avrebbe subito persecuzioni e lasciato la città d’origine, trasferendosi dapprima in Costa d’Avorio e poi a Conakry, dove era rimasto fino al luglio 2015, prima di proseguire attraverso Niger e Libia verso l’Italia. Aveva inoltre allegato il rischio di carcerazione al rientro, in relazione a una denuncia e all’accusa di vendita di medicinali scaduti e contraffatti. La Commissione territoriale aveva negato la protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria; il Tribunale di Palermo aveva confermato il diniego e la Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 253/2019 depositata il 6 febbraio 2019, aveva respinto il gravame. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato l’omessa valutazione delle asserite discriminazioni e violenze per ragioni razziali, dell’inadeguatezza della tutela giudiziaria nel Paese d’origine e la violazione del dovere di cooperazione istruttoria, ai fini dello status di rifugiato e del diritto di asilo. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, sostenendo che il rimpatrio lo avrebbe esposto a trattamenti inumani o degradanti in caso di carcerazione per l’accusa relativa ai medicinali e lamentando l’insufficiente cooperazione istruttoria. Con il terzo motivo ha censurato il diniego della protezione umanitaria, deducendo una condizione di vulnerabilità, il livello d’integrazione raggiunto in Italia e l’omessa comparazione con il peggioramento delle condizioni personali e sociali in caso di rimpatrio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto a ottenere una nuova valutazione di merito dell’attendibilità del racconto: la Corte d’appello aveva valorizzato il trasferimento del richiedente nella capitale nell’ottobre 2013 e la sua permanenza fino al luglio 2015 senza ulteriori problemi di natura razziale. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché formulava un mero dissenso rispetto all’accertamento di merito secondo cui il rimpatrio non comportava un rischio di tortura o di trattamenti inumani e degradanti; tale valutazione si fondava anche sulle fonti informative e sul fatto che il ricorrente non aveva riferito analoghe forme di detenzione subite dal datore di lavoro, pur condannato a tre anni di prigione. Il terzo motivo è stato rigettato perché la Corte d’appello aveva svolto la valutazione comparativa richiesta e aveva accertato in fatto l’assenza di una vulnerabilità meritevole di protezione umanitaria. Non sono state liquidate spese, poiché il Ministero non aveva depositato difese scritte. La Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, ove dovuto, pari a quello versato per il ricorso.
Norme richiamate
D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2 e 3
Il primo motivo è inammissibile, in quanto propone censure di merito alla valutazione dei fatti della Corte d’appello, sulla cui base la stessa ha ritenuto non attendibile il ricorrente, in quanto, nell’ottobre del 2013 il richiedente si era trasferito dalla sua città d’origine alla capitale della (OMISSIS), (OMISSIS) dove aveva vissuto fino al luglio 2015 senza avere più problemi razziali di sorta, quindi, negli ultimi due anni di permanenza in (OMISSIS) il T.’ non è stato vittima di persecuzioni per ragioni di appartenenza all’etnia (OMISSIS).
La Corte non interpreta nel merito i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ma dichiara inammissibile la censura che mira a sovvertire l’accertamento di fatto sull’attendibilità e sull’assenza di ulteriori persecuzioni durante la permanenza nella capitale.
D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14
Il secondo motivo è inammissibile, in quanto mira a contestare, in termini di mero dissenso, la valutazione della Corte d’appello, secondo cui il rientro in patria del ricorrente, al quale era stato contestato il reato di vendita di medicinali scaduti e contraffatti, non implicava il pericolo di essere sottoposto a forme di tortura o di trattamenti inumano e degradanti, in quanto, per il datore di lavoro, che pure aveva subito tre anni di prigione, il ricorrente non aveva accennato a siffatte forme di detenzione e tale giudizio era stato reso anche sulla base delle fonti informative (v. p. 4 della sentenza).
La contestazione in cassazione non può ridursi a un mero dissenso rispetto all’accertamento di merito circa l’assenza di un rischio individuale di tortura o di trattamenti inumani o degradanti; nel caso concreto tale accertamento era basato anche sulle fonti informative e sugli elementi relativi alla detenzione riferiti dal richiedente.
D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3
Il terzo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.
Ai fini della protezione umanitaria occorre comparare la situazione soggettiva del richiedente e quella oggettiva del Paese d’origine per verificare se il rimpatrio possa privarlo della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali; nel caso concreto la valutazione comparativa era stata svolta e aveva escluso una vulnerabilità meritevole di tutela.
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6
Il terzo motivo è infondato, in quanto la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.
La protezione umanitaria presuppone la valutazione comparativa delle condizioni del richiedente e del Paese di origine, in funzione dell’eventuale privazione dei diritti fondamentali in caso di rimpatrio; nel caso esaminato, l’accertamento di fatto aveva escluso i presupposti di vulnerabilità.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
A seguito del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile la censura in cassazione che, pur prospettata come violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e dell’attendibilità del richiedente già accertati dal giudice di merito.
- È inammissibile la doglianza che si limita a esprimere mero dissenso rispetto alla valutazione di merito sul rischio individuale di tortura o di trattamenti inumani o degradanti, quando tale valutazione è stata motivata anche sulla base delle fonti informative disponibili.
- La protezione umanitaria richiede una valutazione comparativa della situazione soggettiva del richiedente e di quella oggettiva del Paese d’origine, diretta a verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali.
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