Cassazione Civile, Ordinanza n. 04324/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasce da due fondi confinanti siti in Modica. Il proprietario di uno dei due immobili aveva chiesto la rimozione o l’arretramento di tubi di gronda, grondaie e pluviali collocati sul fabbricato vicino, deducendo la violazione delle distanze legali e il rischio di immissioni d’acqua, ristagni, infiltrazioni e umidità nel muro divisorio. I convenuti avevano resistito sostenendo di avere semplicemente sostituito manufatti preesistenti e avevano proposto domanda riconvenzionale per ottenere la rimozione di tubazioni idriche e dell’impianto di riscaldamento dell’attore, deducendo che anche questi erano collocati a distanza non legale. In appello, la Corte territoriale aveva rigettato l’impugnazione principale dei convenuti e accolto quella incidentale dell’attore, ordinando la rimozione/arretramento di ulteriori grondaie e pluviali rispetto a quelli già individuati dal primo giudice. In cassazione le ricorrenti deducevano: (1) violazione degli artt. 1058 e 1061 c.c., sostenendo che la Corte d’appello aveva erroneamente ritenuto apparente e quindi usucapibile la servitù relativa alle tubazioni dell’attore senza accertare in concreto la visibilità delle opere dal fondo servente; (2) violazione dell’art. 1061 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., lamentando che la decisione avesse male letto le prove e fondato il decisum su una ricostruzione fattuale erronea circa la pretesa preesistenza e collocazione delle grondaie e dei pluviali.
La decisione
La Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese. È stato ritenuto che la Corte territoriale avesse omesso un effettivo accertamento del requisito dell’apparenza/visibilità necessario per l’acquisto per destinazione del padre di famiglia della servitù relativa alle tubazioni dell’attore: non era sufficiente constatare che i manufatti esistessero sin dall’epoca di costruzione degli immobili, dovendosi verificare se essi fossero obiettivamente visibili e tali da rendere manifesto il peso imposto sul fondo servente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto, in sostanza, a contestare la valutazione del materiale probatorio e non una violazione di legge; inoltre non era deducibile il vizio motivazionale nei limiti invocati per la presenza di doppia conforme.
Norme richiamate
richiamato in relazione alla costituzione della servitù e al suo acquisto a titolo originario in collegamento con l’art. 1061 c.c.
la servitù apparente è solo quella esercitata mediante opere permanenti e visibili, tali da rendere presumibile la conoscenza del peso gravante sul fondo servente; per la costituzione per destinazione del padre di famiglia è indispensabile l’apparenza/visibilità delle opere.
richiamato dalle ricorrenti quale norma sulle distanze legali delle tubazioni rispetto al confine.
la sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice ha posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o ha attribuito alle prove un valore diverso da quello loro attribuito dalla legge; non è censurabile la mera diversa valutazione del materiale istruttorio.
la censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto o abbia dichiarato di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece era soggetta a diversa regola; non basta lamentare una cattiva valutazione del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio motivazionale non era comunque deducibile nei limiti invocati, anche per la preclusione derivante dalla doppia conforme.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
richiamato quale ostacolo alla deduzione del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. in presenza di doppia conforme.
Massime di principio
- Per l’acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia non basta la mera preesistenza materiale di tubazioni o impianti: occorre che le opere siano permanenti e obiettivamente visibili, in modo da rendere manifesta la situazione di asservimento al proprietario del fondo servente.
- La visibilità richiesta dall’art. 1061 c.c. non coincide necessariamente con la visibilità dal solo fondo servente, ma deve comunque risultare da un punto di osservazione idoneo a rendere percepibile, per chi possiede il fondo gravato, la destinazione delle opere al servizio del fondo dominante.
- In sede di legittimità non è ammissibile trasformare in violazione di legge la contestazione della sola valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; la doglianza è inammissibile se mira solo a una diversa ricostruzione dei fatti.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile soltanto in casi rigorosi, quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o attribuisca alle prove un regime di valutazione diverso da quello legale, non quando si limiti a preferire alcune risultanze istruttorie ad altre.
- Quando vi sia doppia conforme, il controllo di legittimità sul vizio motivazionale è ulteriormente ristretto nei limiti consentiti dall’art. 348-ter c.p.c.
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