Cassazione Penale, Ordinanza n. 04785/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la responsabilità per un episodio commesso all'interno di un punto vendita. I motivi dedotti censuravano: 1) la mancata riqualificazione del fatto da rapina impropria a furto; 2) la conseguente mancata rimodulazione in senso più favorevole del trattamento sanzionatorio. Nell'ordinanza la Corte rileva anche che la rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore era inefficace perché priva di procura speciale. La doglianza è stata ritenuta, però, una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sul piano sostanziale, ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come rapina impropria e ha valorizzato la motivazione del giudice di merito, che aveva già applicato attenuanti generiche, la circostanza attenuante della lieve entità del fatto e l'esclusione della recidiva nel determinare la pena.
Norme richiamate
Il fatto è stato ricondotto alla rapina impropria, ritenuta configurabile in presenza di spintonamento dell'addetto del punto vendita per assicurarsi la fuga.
Risulta applicata la concessione delle circostanze attenuanti generiche ai fini del trattamento sanzionatorio.
Richiamato implicitamente per la determinazione del trattamento sanzionatorio in senso favorevole, in base alla valutazione giudiziale del fatto e della personalità.
È stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova lettura delle risultanze processuali o un diverso giudizio di attendibilità/rilevanza delle prove, poiché la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione a quella del giudice di merito.
- La rapina impropria può essere configurata anche quando, dopo la sottrazione o il tentativo di sottrazione, l'agente usi violenza, come uno spintonamento, contro l'addetto dell'esercizio commerciale per procurarsi l'impunità o assicurarsi la fuga.
- La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile se presuppone una diversa qualificazione giuridica del fatto o una diversa ricostruzione del materiale probatorio non deducibile in cassazione.
- La rinuncia al ricorso è inefficace se non proviene da difensore munito di procura speciale che attribuisca espressamente il potere di rinunciare all'impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza dei presupposti di legge, della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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