Cassazione Penale, Sentenza n. 12218/2024 del 25/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concessa con patteggiamento del 2 aprile 2013 (pena 1 anno e 10 mesi). La questione centrale era temporale: il reato che ha determinato la revoca è stato commesso il 22 ottobre 2019; occorreva stabilire da quale momento decorresse il quinquennio previsto per la revoca (art. 163 c.p. richiamato dall'art. 168 c.p.). Il Tribunale aveva ritenuto che il quinquennio decorresse dalla decisione sul ricorso per cassazione del 19 novembre 2014 (data in cui la cassazione aveva deciso il ricorso proposto da Favara limitatamente alle statuizioni civili), mentre la difesa sosteneva che la irrevocabilità a fini penali fosse intervenuta al momento della scadenza del termine per proporre impugnazione (5 ottobre 2013), dato che il ricorso era stato proposto solo avverso le statuizioni civili e non per la parte penale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Favara. Ha ritenuto che la sentenza di patteggiamento, per la parte penale, sia divenuta irrevocabile al termine per proporre impugnazione (ossia al 5 ottobre 2013), non essendo stata esercitata impugnazione per le questioni penali. L'impugnazione proposta esclusivamente per i soli interessi civili non sospende né modifica la esecutorietà o l'irrevocabilità delle disposizioni penali (art. 577 comma 2 c.p.p.); inoltre la disciplina sul trattamento delle impugnazioni civili (anche a seguito del d.lgs. n.150/2022 e dell'art. 573 comma 1‑bis c.p.p.) conferma l'autonomia del profilo civile. Poiché il fatto che ha dato luogo alla richiesta di revoca è avvenuto oltre il quinquennio dalla irrevocabilità a fini penali, la revoca disposta dal Tribunale era illegittima. La Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata.
Norme richiamate
Norma richiamata come riferimento al termine quinquennale per la revoca del beneficio della sospensione della pena; la Corte interpreta che il quinquennio va computato dalla data di irrevocabilità della sentenza a fini penali.
Richiamato nel corpo della sentenza in relazione alle regole sulla revoca del beneficio; conferma il collegamento con l'art.163 e la necessità che il fatto sussista entro il quinquennio dalla irrevocabilità.
art. 648 comma 2 cod. proc. pen.
Indica le due modalità che determinano l'irrevocabilità della sentenza quando è ammessa impugnazione: a) mancata proposizione dell'impugnazione nel termine; b) decisione della Cassazione che dichiara inammissibile o rigetta il ricorso. La Corte usa questa norma per spiegare quando la sentenza diventa irrevocabile.
Stabilisce che la decisione ha forza esecutiva quando è divenuta irrevocabile, principio richiamato per collegare irrevocabilità e esecutorietà delle disposizioni penali.
art. 577 comma 2 cod. proc. pen.
Affermato dalla Corte come principio chiave: l'impugnazione proposta per i soli interessi civili non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali del provvedimento impugnato; ne consegue che le disposizioni penali si considerano esecutive e irrevocabili per i fini penali se non impugnate.
art. 573 comma 1‑bis cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla riforma del 2022 (d.lgs. n.150) che dispone il trattamento separato, da parte del giudice civile, delle impugnazioni proposte 'per i soli interessi civili', rafforzando l'autonomia dell'aspetto civile rispetto a quello penale.
Riforma citata come elemento confermativo della separazione tra profilo penale e profilo civile nelle impugnazioni, a ulteriore motivo per ritenere che l'impugnazione civile non abbia inciso sull'irrevocabilità penale.
Sez. U 2021 (Gialluisi)
Giurisprudenza di legittimità richiamata per riaffermare l'autonomia delle statuizioni relative a singoli capi della sentenza e la possibilità di giudicato parziale; utilizzata per sostenere che la statuizione penale è autonoma e può essere considerata irrevocabile se non impugnata.
Corte Costituzionale, sent. n.182/2021
Decisione citata come supporto dei principi in tema di autonomia dell'azione civile nel processo penale e dell'applicabilità di regole di tipo civile quando rimane solo il profilo della responsabilità civile.
Massime di principio
- Se una sentenza penale non è impugnata nella sua parte penale entro il termine per proporre impugnazione, essa diventa irrevocabile a fini penali alla scadenza di quel termine, anche se è pendente un ricorso limitato ai soli interessi civili.
- L'impugnazione proposta esclusivamente «per i soli interessi civili» non sospende l'esecuzione delle disposizioni penali né incide sull'irrevocabilità delle statuizioni penali (art. 577 comma 2 c.p.p.).
- Per il computo dei termini rilevanti ai fini della revoca del beneficio della sospensione della pena (ad es. il quinquennio previsto dagli artt. 163/168 c.p.), conta la data di irrevocabilità della sentenza rispetto alla parte penale, non la data della decisione sull'impugnazione civile.
- La normativa e la giurisprudenza più recenti (e la riforma del 2022) consolidano l'autonomia del profilo civile rispetto a quello penale: l'esistenza di un gravame civile non equivale a una prosecuzione del rapporto processuale penale ai fini dell'irrevocabilità.
- In casi analoghi è fondamentale verificare con precisione: a) se l'impugnazione è stata proposta anche per la parte penale o solo per la parte civile; b) le date di scadenza dei termini di impugnazione e di eventuali decisioni di merito della Cassazione; c) se il fatto che legittima la revoca è avvenuto entro o oltre il termine quinquennale computato correttamente dalla irrevocabilità penale.
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