Cassazione Penale, Sentenza n. 38648/2025 del 28/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) lamentando, come unico motivo, vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.: il provvedimento sarebbe privo di motivazione e lesivo delle norme sul procedimento di archiviazione. In sede di opposizione la difesa aveva dedotto che la De Landro era vittima di un furto d'identità (denunce del 9/9/2020 e dell'1/7/2021) e quindi aspettava un'archiviazione per estraneità ai fatti, non per tenuità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la difesa non abbia allegato un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, requisito richiesto in virtù della giurisprudenza e dell'art. 411, comma 1-bis c.p.p. Ha inoltre osservato che l'archiviazione per tenuità implica comunque un accertamento sulla sussistenza del fatto, della rilevanza penale e della responsabilità dell'indagato, e che il rimedio adeguato per censurare il provvedimento è il ricorso per cassazione per violazione di legge (art. 111 Cost.), oltre al fatto che le modifiche legislative al casellario (d.lgs. 2/10/2018 n.122) hanno significativamente ridotto i pregiudizi collegati all'iscrizione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali; non si è disposta la condanna alla Cassa delle ammende per giustificati motivi.
Norme richiamate
L'archiviazione per particolare tenuità richiede comunque accertamenti sulla sussistenza del fatto, sulla sua rilevanza penale e sulla responsabilità dell'indagato; ha carattere decisorio e può dar luogo, in casi passati, a iscrizione nel casellario, sebbene le modifiche normative abbiano ridotto gli effetti di tale iscrizione
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Prevede il vizio di motivazione come motivo di ricorso per cassazione; nel caso concreto la Corte rileva che il vizio di motivazione, invocato nell'ambito dell'impugnazione de qua, non era il rimedio processuale corretto per ottenere la rimozione del provvedimento di archiviazione senza aver documentato un interesse concreto
art. 111 Cost.
art. 111, settimo comma, Cost.
Attribuisce al ricorso per cassazione la funzione di tutela contro violazioni di legge anche quando l'atto impugnato non abbia la forma di sentenza ma abbia efficacia decisionale definitiva; è il rimedio indicato per censurare l'ordinanza di archiviazione per tenuità quanto a violazione di legge
art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen.
art. 411, comma 1-bis c.p.p.
Richiede che chi impugna l'archiviazione per particolare tenuità alleghi un interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento, indicando il concreto pregiudizio subito; la mancanza di tale allegazione determina l'inammissibilità
Ha riformato la disciplina del casellario giudiziario escludendo l'iscrizione dell'archiviazione per tenuità da molti certificati richiesti da privati, datori di lavoro e pubbliche amministrazioni, riducendo così il pregiudizio collegabile all'iscrizione del provvedimento
D.P.R. 14/11/2002, n. 313 (T.U. casellario giudiziale)
D.P.R. n. 313/2002, artt. 24, 25-bis, 28
Norme sul rilascio dei certificati del casellario; le modifiche legislative successivamente richiamate hanno escluso l'iscrizione delle archiviazioni per tenuità dagli specifici certificati, limitandone gli effetti pratici
Massime di principio
- L'archiviazione per particolare tenuità comporta comunque un accertamento sulla sussistenza del fatto e sulla responsabilità: chi invoca l'estraneità ai fatti deve sostenere tale linea processuale già nell'opposizione e documentarla adeguatamente
- Per impugnare un'ordinanza di archiviazione per tenuità è necessario allegare un interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento, indicando il pregiudizio specifico subito; la mera genericità è causa di inammissibilità
- Il rimedio adeguato contro un'archiviazione per tenuità che si ritenga illegittima per violazione di legge è il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.; non sempre è efficace sollevare un generico vizio di motivazione nell'impugnazione ordinaria
- Le modifiche legislative al casellario (d.lgs. 122/2018) hanno ridotto i pregiudizi derivanti dall'iscrizione dell'archiviazione per tenuità: quando si contesta l'iscrizione bisogna spiegare in concreto come essa arrechi un danno effettivo
- Sempre partecipare alle udienze e assicurare un'adeguata produzione documentale in sede di opposizione aumenta le chances di ottenere un provvedimento conforme alla posizione dell'indagato; l'assenza alle udienze può rendere più difficile la successiva impugnazione
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