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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37048/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per guida in stato di ebbrezza. I motivi riguardavano: 1) la dosimetria della pena, ritenuta eccessiva o comunque non adeguatamente giustificata; 2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) il mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena; 4) la richiesta di applicazione retroattiva dell'art. 344-bis c.p.p. in relazione alla durata del giudizio di appello. La sentenza precisa che la pena irrogata era di otto mesi di arresto, inferiore alla media edittale, e che la Corte territoriale aveva valorizzato la mancanza di elementi positivi e la prognosi negativa sulla recidivanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla pena e sulle attenuanti generiche, osservando che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, per escludere le attenuanti generiche, è sufficiente la mancanza di elementi positivi o il richiamo a elementi di segno negativo ex art. 133 c.p. Ha inoltre dichiarato inammissibile per aspecificità il motivo sulla sospensione condizionale, poiché non confrontava le argomentazioni della sentenza impugnata, fondate sulla prognosi negativa di recidivanza. È stato infine ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'applicazione retroattiva dell'art. 344-bis c.p.p., trattandosi di disposizione processuale soggetta al principio tempus regit actum. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. e), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per guida in stato di ebbrezza.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato come criterio per la graduazione discrezionale della pena da parte del giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    Usato come parametro per la determinazione della pena e per la valutazione del riconoscimento o diniego delle attenuanti generiche, valorizzando elementi della personalità dell'imputato e della gravità del fatto.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche non possono essere riconosciute sulla base del solo stato di incensuratezza; il giudice può negarle in assenza di elementi positivi.

  • d.l. 23 maggio 2008, n. 92

    Richiamato per la riforma dell'art. 62-bis c.p., che ha reso non sufficiente il solo stato di incensuratezza ai fini delle attenuanti generiche.

  • legge 24 luglio 2008, n. 125

    Legge di conversione del d.l. n. 92/2008, richiamata in relazione alla disciplina delle attenuanti generiche.

  • art. 344-bis c.p.p.

    Considerato norma processuale; la sua applicazione è soggetta al principio tempus regit actum e non opera retroattivamente nel senso prospettato dal ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La censura sulla pena è inammissibile in cassazione quando mira a ottenere una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito entro i parametri degli artt. 132 e 133 c.p.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato dalla mancanza di elementi positivi a favore dell'imputato; dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non basta a fondare il beneficio.
  • Ai fini del riconoscimento o dell'esclusione delle attenuanti generiche, il giudice può dare prevalenza anche a un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p., purché la motivazione sia non contraddittoria e sorretta da un giudizio di fatto non illogico.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità quando non si confronta in modo effettivo con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • Le disposizioni processuali sopravvenute si applicano secondo il principio tempus regit actum e non possono essere invocate per ottenere una retroattività non prevista dalla legge.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile senza ragioni di esonero, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiReati stradaliProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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