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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23484/2025 del 18/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento ex art. 814 c.p.c. promosso da alcuni componenti di un collegio arbitrale per ottenere la liquidazione del compenso dovuto per un lodo già depositato. Il Presidente del Tribunale di Roma aveva liquidato il compenso complessivo agli arbitri e le spese di segreteria. In sede di reclamo ex artt. 814 e 825 c.p.c., la Corte d'appello di Roma ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha estinto il giudizio, sulla base di una transazione intervenuta tra alcune parti del procedimento, compensando integralmente le spese. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione degli artt. 1372 e 1965 c.c., perché la transazione non la comprendeva tra i sottoscrittori e quindi non poteva produrre effetti nei suoi confronti; 2) omesso esame del fatto decisivo consistente nella mancata partecipazione dell'Agenzia alla transazione; 3) nullità per violazione degli artt. 100 e 112 c.p.c., per avere la Corte dichiarato l'estinzione nonostante il permanere dell'interesse dell'Agenzia a una decisione di merito e senza pronunciarsi sulle sue conclusioni; 4) violazione degli artt. 1304, 1350 n. 13, 1965 c.c. e degli artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923, sostenendo che non era configurabile un'efficacia della transazione nei suoi confronti né una adesione tacita della P.A.; 5) nullità per violazione dell'art. 92, comma 3, c.p.c. sulla compensazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati i primi quattro motivi: ha affermato che la cessazione della materia del contendere presuppone conclusioni congiunte delle parti e che, se la sopravvenienza è allegata da una sola parte senza adesione dell'altra, il giudice deve valutare gli effetti della sopravvenienza sul rapporto controverso, senza poter dichiarare automaticamente l'estinzione; ha precisato che l'art. 1304 c.c. riguarda solo la transazione sull'intero debito e non quella parziale; ha inoltre rilevato che, per la pubblica amministrazione, la volontà di transigere richiede la forma scritta e non può desumersi da fatti concludenti; ha infine osservato che l'Agenzia aveva comunque interesse a una decisione di merito, potenzialmente più favorevole della transazione. L'accoglimento dei primi quattro motivi ha assorbito il quinto.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso nei primi quattro motivi, assorbendo il quinto. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e ha rinviato la causa alla stessa Corte, in diversa composizione, affinché rivaluti la vicenda secondo i principi indicati e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. È stato inoltre dichiarato inammissibile l'intervento degli asseriti eredi di uno dei controricorrenti, per difetto di prova della qualità ereditaria e per mancata notificazione dell'atto alle altre parti.

Norme richiamate

  • art. 814 c.p.c.

    è il rimedio utilizzato dagli arbitri per chiedere la liquidazione del compenso al Presidente del Tribunale

  • art. 825 c.p.c.

    norma richiamata nel reclamo avverso il provvedimento di liquidazione

  • art. 1372 c.c.

    richiamato per sostenere che il contratto produce effetti solo tra le parti e che la transazione non può vincolare il non aderente

  • art. 1965 c.c.

    richiamato come norma sulla transazione; per la P.A. la transazione richiede forma scritta

  • art. 100 c.p.c.

    l'interesse ad agire o a impugnare permane quando la parte non aderisce alla transazione e può aspirare a una decisione di merito più favorevole

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi sulle domande e conclusioni delle parti, non potendo ometterle dichiarando l'estinzione senza i presupposti

  • art. 1304 c.c.

    consente al condebitore solidale di profittare della transazione solo se essa riguarda l'intero debito; non opera per transazioni parziali

  • art. 1350, n. 13, c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla forma scritta dei contratti soggetti a tale requisito

  • art. 16 r.d. n. 2440/1923

    richiamato per affermare il vincolo della forma scritta nei rapporti della P.A.

  • art. 17 r.d. n. 2440/1923

    richiamato per sostenere l'esigenza della forma scritta negli impegni della P.A.

  • art. 92, comma 3, c.p.c.

    richiamato con riguardo alla compensazione delle spese, ma il motivo è assorbito

  • art. 110 c.p.c.

    consente la prosecuzione del giudizio da parte del successore universale, ma richiede corretta instaurazione del contraddittorio

  • art. 372 c.p.c.

    consente solo le produzioni documentali nei limiti del giudizio di cassazione e non supplisce alla mancanza di notificazione dell'intervento

  • art. 378 c.p.c.

    richiamato nel contesto delle memorie illustrative, non idonee a costituire un valido intervento innovativo

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale e per escludere che una memoria ex art. 380-bis.1 possa valere come intervento notificato

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    richiamato per la fissazione della trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo quando tutte le parti diano atto, in modo concorde, del sopravvenuto venir meno dell'interesse o della materia del contendere; se il fatto sopravvenuto è allegato da una sola parte e contestato dall'altra, il giudice non può limitarsi a dichiarare l'estinzione, ma deve valutare gli effetti della sopravvenienza sul merito della pretesa.
  • La transazione conclusa solo da alcuni litisconsorti o condebitori non può spiegare automaticamente effetti nei confronti del soggetto rimasto estraneo, salvo che ricorrano i presupposti applicabili alla transazione dell'intero debito; la transazione parziale resta efficace solo tra i partecipanti.
  • La disciplina dell'art. 1304 c.c. opera solo se la transazione investe l'intero debito solidale; non è invocabile per estendere gli effetti di una transazione parziale ai condebitori non aderenti.
  • Per la pubblica amministrazione la volontà di obbligarsi o di transigere deve risultare da forma scritta, non essendo sufficiente una adesione tacita o desumibile da comportamenti concludenti.
  • La parte che non aderisce a una transazione può conservare interesse a una decisione di merito, soprattutto quando una pronuncia giudiziale potrebbe risultare per lei più favorevole del contenuto dell'accordo transattivo.
  • Nel giudizio di cassazione, il successore universale della parte deve provare documentalmente la propria qualità e deve garantire il contraddittorio mediante notificazione dell'atto di intervento; il semplice deposito di una memoria non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazioneObbligazioni solidali
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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