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Sentenza

Sentenza n. 805/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 393/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l’inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, n. 393/2024. Tale pronuncia aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione della ricorrente, mediante accredito sulla carta elettronica del docente o altro strumento equipollente, € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi € 2.000,00, oltre rivalutazione e interessi. La ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Dagli atti risultava che la sentenza era stata ritualmente notificata al Ministero, era passata in giudicato ed era decorso il termine previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute secondo le modalità stabilite dalla sentenza del Tribunale di Agrigento, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Il TAR ha nominato fin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente dello stesso ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta della ricorrente e trasmettere al TAR una relazione dettagliata sugli adempimenti eseguiti. Non è previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente pubblico della struttura debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore dei difensori antistatari della ricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare misure sostitutive, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proponibilità e la decisione favorevole del giudizio di ottemperanza.

  • d.m. n. 55/2014

    È stato utilizzato analogicamente quale parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, avuto riguardo ai minimi tariffari delle procedure esecutive mobiliari.

Massime di principio

  • Quando un giudicato è stato ritualmente notificato all’amministrazione, è decorso il termine legale per l’adempimento e l’amministrazione non ne ha dato esecuzione, il giudice dell’ottemperanza deve dichiararne l’obbligo di conformazione e fissare un termine per l’adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto l’esecuzione di una condanna pecuniaria, il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta della parte interessata.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice, purché dotato delle competenze necessarie, anche con facoltà di delega prevista dal provvedimento giurisdizionale.
  • Il commissario ad acta deve riferire al giudice dell’ottemperanza sull’attività svolta e sull’integrale assolvimento del mandato sostitutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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