Cassazione Penale, Sentenza n. 31688/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per furto (ESPOSITO) e indebito utilizzo di carta bancomat (entrambe le posizioni). CALIANO deduce violazione di legge e carenza di motivazione per il diniego delle circostanze attenuanti generiche. ESPOSITO e CALIANO, con unico ricorso congiunto, censurano: (1) la responsabilità di ESPOSITO per il reato di furto sarebbe fondata solo sull'utilizzo della carta senza prova del possesso della stessa; (2) la responsabilità di CALIANO per l'art. 493-ter sarebbe basata soltanto sulla sua presenza fisica vicino al prelievo; (3) l'applicazione (o la valutazione) dell'aggravante "destrezza" ai sensi dell'art. 625, comma 2, n. 4 c.p.; (4) la mancata concessione delle attenuanti generiche e la rilevanza della lieve entità del fatto ai sensi degli artt. 133 e 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Motivazioni principali: la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione dei giudici di merito; per il furto di ESPOSITO la contiguità temporale tra sottrazione del borsello e immediato utilizzo della carta, le notifiche di prelievo ricevute dalla vittima mentre era ancora intenta a riparare la ruota, e le immagini delle telecamere che riprendevano un uomo identificato in ESPOSITO, costituiscono plurimi elementi probatori congruamente valutati. Quanto all'indebito utilizzo (art. 493-ter), la Corte ha richiamato le immagini che ritraggono entrambi gli imputati nell'esercizio commerciale dove sono stati acquistati profumi pagati con la carta sottratta e la testimonianza della commessa, ritenuti elementi idonei a fondare la responsabilità di entrambi. Sul diniego delle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto la motivazione della Corte territoriale logica e sufficiente: l'insidiosità delle modalità operative e l'intensità del dolo giustificano il rigetto. L'aggravante per "destrezza" era stata esclusa in primo grado e non ha inciso sulla determinazione della pena in appello. Conseguenze: confermate le condanne di merito (ESPOSITO: 2 anni di reclusione e €1.000 di multa; CALIANO: 1 anno e 6 mesi di reclusione e €1.000 di multa), entrambi dichiarati recidivi specifici ove rilevante; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e, ex art. 616 c.p.p., al versamento equo alla Cassa delle ammende di complessivi €3.000,00 (suddivisi).
Norme richiamate
art. 625, comma 2, n. 4, cod. pen.
L'aggravante per "aver agito con destrezza" richiede una valutazione delle modalità operative dell'agente; nel caso di specie tale aggravante era stata esclusa in primo grado e non ha inciso sul trattamento sanzionatorio confermato in appello. La Corte evidenzia che non è sufficiente l'aver semplicemente approfittato della distrazione della vittima per configurare automaticamente la destrezza
L'indebito utilizzo della carta è fondato quando vi sia prova dell'utilizzo illecito; la prova può derivare dalla combinazione di immagini di video-sorveglianza e dalla presenza degli imputati nell'esercizio commerciale subito dopo il furto, nonché dalle dichiarazioni di terzi
Le attenuanti generiche richiedono elementi positivi che mostrino una minore offensività o meritevolezza dell'agente; il giudice deve motivare il riconoscimento delle attenuanti indicando gli elementi che giustificano la diminuzione della pena, mentre l'esclusione è sufficientemente motivata se il giudice indica plausibili ragioni di rigetto anche basandosi su uno solo degli elementi dell'art. 133
La rilevanza della 'lieve entità del fatto' va valutata concretamente; nel caso la Corte ha ritenuto prevalenti modalità insidiose e l'intensità del dolo tali da escludere la lieve entità
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione ai sensi della Corte, si applicano le conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.: condanna alle spese e possibili somme da versare alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il collegamento temporale immediato tra furto di un portafoglio/borsello e l'immediato utilizzo della carta sottratta costituisce un elemento probatorio rilevante e può legittimare la responsabilità del presunto autore del furto se supportato da elementi di riscontro (es. notifiche di prelievo, filmati)
- Le immagini di videosorveglianza che mostrano soggetti compiuti acquisti con carta sottratta, unitamente a testimonianze che confermano la spesa, possono fondare la responsabilità per indebito utilizzo della carta anche se non tutti i prelievi risultano ripresi
- Una ricostruzione difensiva meramente ipotetica o congetturale, non ancorata a elementi di fatto acquisiti, non è idonea a creare il dubbio ragionevole necessario a contrastare la decisione dei giudici di merito
- Le attenuanti generiche richiedono elementi "in positivo" per il loro riconoscimento; il giudice non è obbligato ad esaminare tutte le circostanze favorevoli o sfavorevoli, ma deve motivare plausibilmente il rifiuto o il riconoscimento, anche sulla base di un solo elemento ritenuto decisivo
- L'aggravante della 'destrezza' non si configura automaticamente quando la vittima è distratta: occorre valutare se l'agente abbia posto in essere comportamenti attivi di abilità per eludere la sorveglianza, non semplicemente aver beneficiato di una situazione di distrazione già esistente
- In ipotesi di 'doppia conforme' (sentenze di primo e secondo grado con argomentazioni coincidenti), la Corte di Cassazione valuta congiuntamente l'ermeneutica dei due provvedimenti come un unico corpo di motivazione
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