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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32707/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale di Roma aveva applicato a uno dei ricorrenti, ritenuto soggetto pericoloso ai sensi dell’art. 4, lett. b), d.lgs. 159/2011, la sorveglianza speciale per tre anni con obbligo di soggiorno e aveva disposto la confisca delle disponibilità giacenti su due conti correnti, intestati rispettivamente al prevenuto e alla convivente, nonché di un’autovettura e di un motociclo formalmente intestati alla convivente. La Corte di appello di Roma aveva confermato il provvedimento. La convivente, quale terza interessata, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che non vi fossero elementi per ritenere che le somme e i beni a lei intestati costituissero proventi illeciti o fossero nella disponibilità del convivente; ha inoltre evidenziato di non essere stata sottoposta ad alcun procedimento penale. Il prevenuto ha contestato la valutazione di pericolosità sociale qualificata, ritenendo insufficiente il riferimento a un unico precedente o a un procedimento penale non ancora definito, e ha dedotto che i beni fossero stati acquistati anteriormente al periodo considerato dal giudice della prevenzione. La Corte di cassazione ha rilevato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di legge, mentre il vizio di motivazione è deducibile solo quando la motivazione sia mancante o meramente apparente. Ha inoltre osservato che le censure erano vaghe, prive di un confronto concreto con il decreto impugnato e non individuavano specifici vizi giuridici. Secondo la Corte territoriale, la pericolosità qualificata del prevenuto era stata fondata sul suo coinvolgimento qualificato e protratto in un consorzio stabilmente dedito allo spaccio di stupefacenti; la confisca era stata correlata a tale giudizio e alla sproporzione tra i redditi leciti e il valore dei beni acquisiti anche per interposta persona. La mancata sottoposizione della convivente a procedimento penale è stata ritenuta irrilevante rispetto ai parametri propri della prevenzione patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondati e quindi inammissibili entrambi i ricorsi. Ha escluso che potessero essere riesaminate le doglianze attinenti alla congruità della motivazione, non essendo stato dedotto un caso di motivazione mancante o apparente. Ha ritenuto inoltre generiche le denunce di violazione di legge, perché non accompagnate da una critica specifica al contenuto del provvedimento impugnato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4, lett. b), d.lgs. 159/2011

    Individua la categoria di soggetti ritenuti pericolosi alla quale è stata ricondotta la posizione del prevenuto.

  • art. 24 d.lgs. 159/2011

    Richiamato quale fondamento delle condizioni per la confisca di prevenzione dei beni ritenuti nella disponibilità del prevenuto, anche per interposta persona, e sproporzionati rispetto ai redditi leciti.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011

    Limita il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alla deduzione di violazioni di legge.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.

    comma 1, lett. b), c) ed e)

    La Corte distingue la violazione di legge dal vizio di motivazione e precisa che, nel procedimento di prevenzione, quest’ultimo rileva soltanto quando la motivazione sia mancante o meramente apparente, quale violazione dell’obbligo di motivazione.

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Richiamato quale antecedente normativo della regola che limita il ricorso per cassazione in materia di prevenzione alla violazione di legge.

  • art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575

    Richiamato quale disposizione intermedia confluita nell’attuale disciplina del controllo di legittimità sui provvedimenti di prevenzione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge; il vizio di motivazione non è deducibile come autonomo motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
  • In materia di prevenzione, la motivazione può essere censurata in sede di legittimità soltanto quando sia totalmente mancante o meramente apparente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità e inidonea a rendere comprensibile il percorso decisionale.
  • La denuncia di violazione di legge nel ricorso per cassazione deve confrontarsi concretamente con il contenuto del provvedimento impugnato e individuare lo specifico errore giuridico; la mera enunciazione di principi generali o di canoni interpretativi non integra una censura ammissibile.
  • Ai fini della prevenzione patrimoniale, la mancata sottoposizione a procedimento penale del terzo formalmente intestatario dei beni non esclude di per sé la confisca, poiché la valutazione riguarda la disponibilità sostanziale dei beni, anche per interposta persona, e la loro eventuale sproporzione rispetto ai redditi leciti del soggetto pericoloso.
  • La confisca di prevenzione può essere correlata a un giudizio di pericolosità qualificata fondato sul coinvolgimento qualificato e protratto del soggetto in un’organizzazione stabilmente dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, unitamente alla sproporzione tra redditi leciti e valore dei beni.

Come è indicizzato

MaterieConfisca di prevenzioneImpugnazioniSpaccio
RamiMisure di prevenzioneProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieAssociazione finalizzata al traffico

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