Cassazione Penale, Sentenza n. 32707/2026 del 02/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva applicato a uno dei ricorrenti, ritenuto soggetto pericoloso ai sensi dell’art. 4, lett. b), d.lgs. 159/2011, la sorveglianza speciale per tre anni con obbligo di soggiorno e aveva disposto la confisca delle disponibilità giacenti su due conti correnti, intestati rispettivamente al prevenuto e alla convivente, nonché di un’autovettura e di un motociclo formalmente intestati alla convivente. La Corte di appello di Roma aveva confermato il provvedimento. La convivente, quale terza interessata, ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che non vi fossero elementi per ritenere che le somme e i beni a lei intestati costituissero proventi illeciti o fossero nella disponibilità del convivente; ha inoltre evidenziato di non essere stata sottoposta ad alcun procedimento penale. Il prevenuto ha contestato la valutazione di pericolosità sociale qualificata, ritenendo insufficiente il riferimento a un unico precedente o a un procedimento penale non ancora definito, e ha dedotto che i beni fossero stati acquistati anteriormente al periodo considerato dal giudice della prevenzione. La Corte di cassazione ha rilevato che, nel procedimento di prevenzione, il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di legge, mentre il vizio di motivazione è deducibile solo quando la motivazione sia mancante o meramente apparente. Ha inoltre osservato che le censure erano vaghe, prive di un confronto concreto con il decreto impugnato e non individuavano specifici vizi giuridici. Secondo la Corte territoriale, la pericolosità qualificata del prevenuto era stata fondata sul suo coinvolgimento qualificato e protratto in un consorzio stabilmente dedito allo spaccio di stupefacenti; la confisca era stata correlata a tale giudizio e alla sproporzione tra i redditi leciti e il valore dei beni acquisiti anche per interposta persona. La mancata sottoposizione della convivente a procedimento penale è stata ritenuta irrilevante rispetto ai parametri propri della prevenzione patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondati e quindi inammissibili entrambi i ricorsi. Ha escluso che potessero essere riesaminate le doglianze attinenti alla congruità della motivazione, non essendo stato dedotto un caso di motivazione mancante o apparente. Ha ritenuto inoltre generiche le denunce di violazione di legge, perché non accompagnate da una critica specifica al contenuto del provvedimento impugnato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4, lett. b), d.lgs. 159/2011
Individua la categoria di soggetti ritenuti pericolosi alla quale è stata ricondotta la posizione del prevenuto.
Richiamato quale fondamento delle condizioni per la confisca di prevenzione dei beni ritenuti nella disponibilità del prevenuto, anche per interposta persona, e sproporzionati rispetto ai redditi leciti.
art. 10, comma 3, d.lgs. 159/2011
Limita il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alla deduzione di violazioni di legge.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), c.p.p.
comma 1, lett. b), c) ed e)
La Corte distingue la violazione di legge dal vizio di motivazione e precisa che, nel procedimento di prevenzione, quest’ultimo rileva soltanto quando la motivazione sia mancante o meramente apparente, quale violazione dell’obbligo di motivazione.
Fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali conseguente alla declaratoria di inammissibilità.
art. 4, comma 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Richiamato quale antecedente normativo della regola che limita il ricorso per cassazione in materia di prevenzione alla violazione di legge.
art. 3-ter, comma 2, legge 31 maggio 1965, n. 575
Richiamato quale disposizione intermedia confluita nell’attuale disciplina del controllo di legittimità sui provvedimenti di prevenzione.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso esclusivamente per violazione di legge; il vizio di motivazione non è deducibile come autonomo motivo ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
- In materia di prevenzione, la motivazione può essere censurata in sede di legittimità soltanto quando sia totalmente mancante o meramente apparente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità e inidonea a rendere comprensibile il percorso decisionale.
- La denuncia di violazione di legge nel ricorso per cassazione deve confrontarsi concretamente con il contenuto del provvedimento impugnato e individuare lo specifico errore giuridico; la mera enunciazione di principi generali o di canoni interpretativi non integra una censura ammissibile.
- Ai fini della prevenzione patrimoniale, la mancata sottoposizione a procedimento penale del terzo formalmente intestatario dei beni non esclude di per sé la confisca, poiché la valutazione riguarda la disponibilità sostanziale dei beni, anche per interposta persona, e la loro eventuale sproporzione rispetto ai redditi leciti del soggetto pericoloso.
- La confisca di prevenzione può essere correlata a un giudizio di pericolosità qualificata fondato sul coinvolgimento qualificato e protratto del soggetto in un’organizzazione stabilmente dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, unitamente alla sproporzione tra redditi leciti e valore dei beni.
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