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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32640/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (imputati)

La controversia

I due imputati hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma che aveva confermato la loro condanna per il reato previsto dall'art. 73 del d.P.R. 309/1990, aggravato dall'ingente quantitativo ai sensi dell'art. 80, comma 2, del medesimo decreto. Gli imputati erano stati fermati a bordo di un'autovettura condotta dal primo, mentre un rilevante quantitativo di cocaina era collocato tra le gambe del passeggero. Il conducente aveva ammesso il trasporto, sostenendo che il passeggero fosse inconsapevole del contenuto dell'involucro; il passeggero aveva dichiarato di avere accompagnato il conducente e che la busta era stata consegnata da uno sconosciuto in una strada di campagna, senza che egli ne conoscesse il contenuto. Con il primo motivo, comune a entrambi, i ricorrenti hanno contestato la motivazione relativa all'aggravante dell'ingente quantitativo, sostenendo di non essere consapevoli dell'effettivo contenuto dell'involucro. Con il secondo motivo, proposto dal solo passeggero, è stata dedotta l'assenza di partecipazione concorsuale, sia materiale sia mediante rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, nonché l'insufficienza della sua presenza nell'autovettura a dimostrare la consapevolezza dell'attività illecita. Con il terzo motivo, comune a entrambi, è stata dedotta l'illegalità delle pene accessorie, poiché la pena principale era pari ad anni quattro e mesi otto di reclusione, quindi inferiore a cinque anni: secondo la difesa, non poteva essere applicata l'interdizione legale e l'interdizione dai pubblici uffici non poteva essere perpetua.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Il primo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: le dimensioni e il peso dell'involucro, il suo diretto maneggio da parte degli imputati e le complessive modalità del trasporto consentivano di ritenere provata la loro consapevolezza del contenuto e dell'ingente quantitativo, o comunque la colpevole ignoranza della circostanza aggravante. Il secondo motivo, relativo al solo passeggero, è stato dichiarato inammissibile per aspecificità. La ricostruzione dei giudici di merito, fondata sulla collocazione della droga tra le gambe del passeggero, sulla rilevanza del quantitativo e sull'inverosimiglianza della versione dell'occasionale consegna da parte di uno sconosciuto, era ritenuta logica e coerente; la doglianza mirava a ottenere una non consentita rivalutazione del fatto in sede di legittimità. Il terzo motivo è stato accolto limitatamente alle pene accessorie. La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza nella parte relativa all'interdizione legale, che doveva essere eliminata, e all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, sostituita con l'interdizione temporanea per cinque anni. Nel resto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    La norma è richiamata quale titolo del reato di detenzione o trasporto illecito di sostanza stupefacente contestato agli imputati.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990

    L'aggravante dell'ingente quantitativo richiede l'accertamento della colpevolezza dell'agente anche rispetto alla circostanza; nel caso concreto, le modalità del trasporto dimostravano la consapevolezza, o comunque la colpevole ignoranza, dell'ingente quantitativo.

  • art. 59, comma 2, c.p.

    La colpevolezza rispetto a una circostanza aggravante sussiste anche quando l'agente l'abbia ignorata per colpa o l'abbia ritenuta inesistente per errore colposo.

  • art. 32, comma 3, c.p.

    L'interdizione legale non può essere applicata quando la condanna alla reclusione è inferiore a cinque anni; nel caso concreto è stata eliminata.

  • art. 29 c.p.

    L'interdizione dai pubblici uffici, in presenza di una condanna inferiore a cinque anni di reclusione, deve essere temporanea e non perpetua; la durata è stata rideterminata in cinque anni.

Massime di principio

  • Ai fini dell'aggravante dell'ingente quantitativo di sostanza stupefacente, la colpevolezza dell'agente rispetto alla circostanza può essere desunta dalle modalità concrete della condotta; è sufficiente anche che l'ingente quantitativo sia stato ignorato per colpa o ritenuto inesistente per errore colposo.
  • Le dimensioni e il peso dell'involucro, il suo diretto maneggio da parte dell'imputato e la collocazione in posizione immediatamente percepibile possono costituire elementi idonei a dimostrare la consapevolezza del contenuto e del quantitativo della sostanza trasportata.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire la ricostruzione fattuale coerentemente motivata dai giudici di merito con una diversa valutazione delle prove; una doglianza diretta a ottenere tale rivalutazione è inammissibile.
  • La presenza dell'imputato nell'autovettura e la collocazione della sostanza tra le sue gambe, valutate unitamente alle modalità complessive del trasporto e all'inverosimiglianza della spiegazione alternativa, possono fondare l'affermazione della sua consapevole partecipazione al trasporto illecito.
  • Quando la pena principale detentiva è inferiore a cinque anni, l'interdizione legale deve essere eliminata e l'interdizione dai pubblici uffici non può essere perpetua, dovendo essere applicata in forma temporanea per la durata stabilita dall'art. 29 c.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

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