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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32634/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale del Riesame di Roma, accogliendo l'appello del pubblico ministero contro l'ordinanza del Gip che aveva escluso l'applicazione della misura, aveva disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato, gravemente indiziato di plurime condotte di traffico di sostanze stupefacenti di diversa tipologia e di partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, promossa e diretta da altro soggetto, con condotte realizzate a partire dal 2024 e vincolo associativo ritenuto perdurante. Secondo il giudice del riesame, l'imputato svolgeva il ruolo di pusher dell'organizzazione, provvedeva anche al confezionamento dello stupefacente, era stabilmente inserito nella rete operativa, riceveva una retribuzione settimanale, seguiva le direttive del capo e organizzava l'attività di spaccio sulla strada. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari e al pericolo di reiterazione criminosa. Ha sostenuto che tale pericolo fosse venuto meno perché il capo e altri vertici dell'organizzazione erano stati colpiti da una successiva ordinanza cautelare nel 2025, l'attività di spaccio era cessata nell'agosto 2024, il sodalizio si era quindi dissolto e l'imputato aveva svolto soltanto funzioni esecutive. La Corte ha ritenuto le doglianze manifestamente infondate e non adeguatamente confrontate con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha rilevato che il tempo trascorso era inferiore a un anno e non era sufficiente, da solo, a escludere il pericolo di recidiva; inoltre, non era stata dimostrata una rescissione dei legami con il contesto criminale. La prognosi cautelare è stata ritenuta correttamente fondata anche sulle concrete modalità delle condotte, sui collegamenti con il narcotraffico, sull'inserimento nei circuiti criminali e sul grado di autonomia e organizzazione manifestato nell'attività di spaccio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che le censure fossero manifestamente infondate e prive di una specifica critica alla decisione impugnata. Ha confermato che, nel giudizio di legittimità sulle misure cautelari personali, il controllo è limitato alla violazione di specifiche norme di legge e alla manifesta illogicità della motivazione, non potendo estendersi a una nuova valutazione del quadro indiziario o delle esigenze cautelari. Nel caso concreto, la motivazione del Tribunale del Riesame è stata ritenuta coerente, completa e logicamente comprensibile. La Corte ha evidenziato che, per i reati associativi finalizzati al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non dipende esclusivamente dall'operatività attuale dell'associazione o dalla data dell'ultimo reato-fine, ma riguarda anche il rischio di commissione di reati espressione della medesima professionalità e dello stesso inserimento nei circuiti criminali. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    Disciplina l'appello cautelare proposto contro i provvedimenti in materia di misure cautelari personali.

  • art. 275, comma 3, c.p.p.

    Prevede la presunzione relativa riguardante le esigenze cautelari nei procedimenti concernenti determinati reati, presunzione che può essere superata solo mediante elementi idonei a escludere l'attualità del pericolo.

  • art. 311 c.p.p.

    Consente il ricorso per cassazione in materia di misure cautelari personali entro i limiti del controllo di legittimità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro un provvedimento applicativo di una misura cautelare personale, sono ammissibili soltanto le censure concernenti la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione; non è consentita una rivalutazione del quadro indiziario o delle esigenze cautelari riservata al giudice di merito.
  • La motivazione di un provvedimento cautelare è censurabile in sede di legittimità solo quando sia meramente apparente, priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, oppure talmente carente da rendere incomprensibili le ragioni dell'applicazione della misura.
  • In materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non deve essere rapportata esclusivamente all'operatività attuale dell'associazione o alla data dell'ultimo reato-fine, ma deve considerare anche il rischio di ulteriori reati espressivi della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali.
  • Il tempo trascorso dalla cessazione delle condotte criminose costituisce soltanto uno degli elementi della valutazione sull'attualità delle esigenze cautelari e, se breve, non è di per sé idoneo a escludere il pericolo di reiterazione.
  • La presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non è superata dalla mera allegazione della cessazione dell'attività associativa o dell'arresto dei vertici dell'organizzazione, quando non siano dimostrati il definitivo distacco dell'indagato dal contesto criminale e l'interruzione dei suoi collegamenti con esso.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioCustodia cautelareEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiStupefacentiMisure cautelariProcesso penale
SottomaterieAssociazione finalizzata al traffico
IstitutiConcorso di persone

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