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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32639/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato era stato assolto dal reato di minaccia a pubblico ufficiale, contestato ai sensi dell'art. 336 c.p., mediante applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p. Il Procuratore generale ha proposto ricorso per violazione di legge, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente applicato l'art. 131-bis c.p. nonostante l'imputato risultasse gravato da numerosi precedenti penali, tra cui due condanne definitive per distinti episodi di resistenza a pubblico ufficiale, ritenuti reati della stessa indole rispetto a quello oggetto del procedimento. Secondo il ricorrente, tale pluralità di illeciti integrava l'abitualità del comportamento, espressamente ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che il Tribunale aveva omesso di valutare il curriculum penale dell'imputato e non aveva applicato i principi secondo cui l'abitualità ricorre quando, oltre al reato oggetto del procedimento, siano stati commessi almeno due illeciti della stessa indole, anche successivamente al fatto giudicato, e secondo cui tali illeciti possono risultare anche da procedimenti non ancora definiti, purché siano valutabili dal giudice.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, per un nuovo giudizio. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse violato l'art. 131-bis c.p., poiché non aveva considerato la possibile abitualità del comportamento derivante, in particolare, dalle due precedenti condanne per resistenza a pubblico ufficiale, reati ritenuti della stessa indole rispetto alla minaccia a pubblico ufficiale contestata. La Corte non ha definito nel merito la responsabilità dell'imputato né ha escluso definitivamente la possibilità di una diversa decisione sulla causa di non punibilità nel giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto non è applicabile quando il comportamento è abituale. L'abitualità ricorre quando, oltre al reato oggetto del procedimento, risultano almeno due illeciti della stessa indole; tali illeciti possono essere anche successivi al fatto giudicato, risalenti nel tempo o non ancora coperti da condanna irrevocabile, purché il giudice sia in grado di valutarne l'esistenza.

  • art. 336 c.p.

    La disposizione individua il reato di minaccia a pubblico ufficiale contestato nel procedimento.

  • art. 101 c.p.

    Sono della stessa indole non solo i reati che violano la medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur previsti da norme diverse, presentano in concreto caratteri fondamentali comuni per le circostanze oggettive o per i motivi che li hanno determinati.

Massime di principio

  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p., il comportamento è abituale quando, oltre al reato oggetto del procedimento, l'autore abbia commesso almeno due illeciti della stessa indole; tale condizione ostativa esclude la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
  • Gli illeciti rilevanti per valutare l'abitualità possono essere successivi al reato oggetto del giudizio e non sono soggetti a limiti temporali predeterminati, poiché la disciplina mira a escludere dalla particolare tenuità i comportamenti seriali.
  • Per accertare l'abitualità, il giudice può considerare sia condanne irrevocabili e precedenti dichiarazioni di non punibilità ex art. 131-bis c.p., sia illeciti ancora sub iudice, purché ne possa valutare concretamente l'esistenza.
  • La nozione di reati della stessa indole comprende non solo le violazioni della medesima norma incriminatrice, ma anche reati previsti da disposizioni diverse che presentino caratteri fondamentali comuni in ragione delle circostanze oggettive o dei motivi determinanti.
  • Il giudice che valuta l'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. deve esaminare il complessivo curriculum penale dell'imputato e motivare specificamente sulla presenza o assenza dell'abitualità del comportamento.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàMinacceResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiParte generaleDelitti contro la personaReati contro la PA
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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