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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32641/2026 del 02/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, per più episodi di importazione di sostanza stupefacente, uno dei quali contestato come tentato. La Corte di appello aveva escluso l'aggravante dell'ingente quantità per due imputazioni, dichiarandole prescritte, e aveva rideterminato la pena per la residua imputazione in quattro anni di reclusione ed euro 12.000 di multa. Il ricorrente ha denunciato, anzitutto, il vizio di motivazione nell'affermazione della responsabilità, sostenendo che essa fosse fondata essenzialmente su intercettazioni tra soggetti diversi dall'imputato e che non fosse stata adeguatamente dimostrata la riconducibilità a quest'ultimo di alcune utenze telefoniche, in particolare di quella con numero finale 2829. Ha inoltre contestato la prova del rapporto tra l'imputato, il soggetto indicato come suo emissario e il presunto detentore della sostanza, nonché l'utilizzazione di una conversazione relativa al trasporto di merce ortofrutticola come elemento di collegamento con l'importazione di droga. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 e l'omessa motivazione sull'impugnazione dell'aggravante dell'ingente quantità relativamente alla residua imputazione, sostenendo che l'esclusione dell'aggravante avrebbe comportato la prescrizione anche di tale reato. Con il terzo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena, valorizzando l'unicità e risalenza del precedente penale, l'assenza di elementi indicativi di stabile inserimento in ambienti criminali e lo svolgimento di attività lavorativa lecita. Nei motivi nuovi ha dedotto la nullità delle sentenze per mancata possibilità di partecipare al giudizio, la violazione dell'art. 129 c.p.p. in relazione all'utilizzazione dei fatti dichiarati prescritti per provare la residua imputazione e ulteriori censure sull'aggravante dell'ingente quantità e sul trattamento sanzionatorio. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, ravvisando una motivazione apparente sull'attribuzione all'imputato dell'utenza telefonica con finale 2829.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha annullato con rinvio la sentenza impugnata, disponendo il nuovo giudizio davanti ad altra sezione della Corte di appello di Roma. La motivazione d'appello, pur riconoscendo che la sentenza di primo grado aveva recepito in modo quasi pedissequo l'informativa di polizia giudiziaria, si era limitata a richiamare, in termini assertivi, le conclusioni investigative sull'utilizzo dell'utenza con finale 2829 da parte dell'imputato, senza esaminare concretamente le contestazioni difensive. Tale omissione riguardava un passaggio decisivo dell'accertamento, poiché l'impostazione accusatoria si fondava in larga parte sulle conversazioni intercettate e sull'identificazione degli interlocutori. La Corte ha ribadito che, quando l'accusa di importazione di stupefacenti è desunta dalla cosiddetta droga parlata, il giudice deve valutare gli indizi con particolare rigore e motivare secondo lo standard dell'oltre ogni ragionevole dubbio. Lo stesso rigore è necessario per attribuire un'utenza intercettata a uno specifico soggetto, soprattutto quando tale attribuzione sia espressamente contestata. Il mero rinvio all'informativa della polizia giudiziaria non è sufficiente. L'accoglimento del primo motivo ha assorbito gli ulteriori motivi di ricorso.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Quando la responsabilità per importazione o traffico di stupefacenti è desunta essenzialmente da conversazioni intercettate, il giudice deve fornire una motivazione particolarmente rigorosa.

  • art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La questione relativa all'aggravante dell'ingente quantità era stata dedotta dal ricorrente, ma il relativo motivo è rimasto assorbito dall'annullamento per vizio motivazionale.

  • art. 192, comma 2, c.p.p.

    Gli indizi costituiti da dichiarazioni captate devono essere valutati con particolare attenzione e rigore; ove siano prospettate più ricostruzioni, la condanna richiede un dato probatorio dotato di elevata credibilità razionale e idoneo a superare ogni ragionevole dubbio.

  • art. 129 c.p.p.

    La dedotta questione sull'utilizzabilità dei fatti dichiarati prescritti per la prova di un'altra imputazione non è stata esaminata, essendo rimasta assorbita.

Massime di principio

  • Quando l'affermazione di responsabilità per un reato di droga si fonda principalmente su conversazioni intercettate senza il sequestro della sostanza, il giudice deve valutare gli elementi indiziari con particolare rigore e motivare in modo da dimostrare il superamento di ogni ragionevole dubbio.
  • L'identificazione dell'utilizzatore di un'utenza intercettata può essere desunta da qualsiasi circostanza univocamente indicativa dell'identità dell'interlocutore, ma, in presenza di una contestazione specifica, il giudice deve spiegare puntualmente il percorso logico seguito.
  • Il mero rinvio alle conclusioni della polizia giudiziaria, soprattutto quando queste siano riconosciute come lacunose o laconiche, non sostituisce la motivazione giudiziale sull'attribuzione di un'utenza telefonica all'imputato.
  • Quando l'identificazione dell'utenza costituisce il presupposto dell'intera ricostruzione accusatoria fondata su intercettazioni, l'omessa motivazione su tale attribuzione integra motivazione apparente e travolge l'accertamento della responsabilità.
  • L'incertezza sull'identità dell'interlocutore di conversazioni intercettate impedisce di fondare su quelle conversazioni una dichiarazione di responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioProveImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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