Cassazione Penale, Sentenza n. 32638/2026 del 02/09/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato dichiarato responsabile dal Tribunale e dalla Corte di appello del delitto di sottrazione colposa di cose sottoposte a sequestro, previsto dall'art. 335 c.p., in relazione a un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e affidato alla sua custodia. Con il primo motivo di ricorso ha dedotto la nullità della sentenza di appello per violazione del diritto di difesa, sostenendo che il proprio unico difensore di fiducia aveva trasmesso via PEC, la mattina dell'udienza, un'istanza di rinvio per legittimo impedimento dovuto a motivi di salute, corredata da certificazione medica. Secondo il ricorrente, il giudice non avrebbe esaminato l'istanza e avrebbe celebrato l'udienza nominando un difensore d'ufficio. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 42, 43 e 335 c.p., sostenendo che la condotta fosse riconducibile a mera negligenza, rilevante soltanto sul piano amministrativo, e non integrasse il delitto contestato. La Corte ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e inammissibile perché la documentazione relativa alla PEC e all'istanza di rinvio, pur indicata nel ricorso, non era stata allegata né risultava presente nel fascicolo. Ha inoltre affermato che l'omessa o incompleta trasmissione degli atti indicati dal ricorrente da parte della cancelleria non determina nullità, mancando una sanzione espressa, e che permane in capo al difensore l'onere di verificare l'effettiva trasmissione e conoscenza dell'atto. Anche ammettendo l'avvenuto invio della PEC, il ricorrente non aveva dimostrato l'effettiva conoscenza dell'istanza da parte della cancelleria ricevente. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e non pertinente: la fattispecie esaminata riguardava la sottrazione colposa del veicolo affidato al proprietario-custode, non la sua circolazione abusiva. La giurisprudenza richiamata dal ricorrente, secondo cui la circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra il solo illecito amministrativo previsto dal Codice della strada, riguardava una situazione diversa da quella oggetto del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla violazione del diritto di difesa, per mancata allegazione e prova della trasmissione e della conoscenza dell'istanza di rinvio, e manifestamente infondato e non pertinente il motivo relativo alla rilevanza penale della condotta, poiché il precedente invocato concerneva la diversa ipotesi della circolazione abusiva del veicolo sequestrato. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 335 c.p.
La Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie contestata alla sottrazione colposa di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo e affidato alla custodia del proprietario, distinguendola dalla diversa ipotesi della circolazione abusiva.
art. 42 c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla pretesa assenza dell'elemento soggettivo penalmente rilevante; il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato.
art. 43 c.p.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura meramente colposa della condotta; la Corte ha escluso la pertinenza dell'argomentazione rispetto alla specifica contestazione.
art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato per la dedotta nullità derivante dalla violazione del diritto di difesa; la Corte ha escluso la fondatezza della censura.
art. 179, comma 1, c.p.p.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura assoluta della nullità; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile.
art. 165-bis, comma 2, disp. att. c.p.p.
Attribuisce alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato la predisposizione del fascicolo contenente gli atti specificamente indicati dal ricorrente, senza tuttavia prevedere una sanzione di nullità per l'omessa o incompleta trasmissione.
art. 177 c.p.p.
La tassatività delle nullità impedisce di ricollegare automaticamente una nullità all'omessa o incompleta trasmissione degli atti indicati nel ricorso, in assenza di una specifica sanzione.
art. 111-bis c.p.p.
La Corte ha richiamato la disciplina delle comunicazioni e trasmissioni telematiche, evidenziando che, in assenza dei regolamenti attuativi applicabili al momento dei fatti, chi utilizza la PEC deve verificare invio, ricezione ed effettiva conoscenza dell'atto da parte della cancelleria.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
In caso di deduzione di un error in procedendo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali necessari alla decisione.
art. 9 L. n. 689/1981
Richiamato in relazione al principio di specialità, applicato dalla giurisprudenza alla diversa ipotesi della circolazione abusiva del veicolo sequestrato.
art. 213, comma 4, Codice della strada
La circolazione abusiva con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo costituisce, secondo il principio richiamato dalla Corte, illecito amministrativo e non il delitto di cui all'art. 334 c.p.; tale principio non è stato ritenuto applicabile alla fattispecie concreta.
art. 334 c.p.
Richiamato per distinguere il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro dalla diversa ipotesi, regolata dal Codice della strada, della circolazione abusiva del veicolo.
art. 616 c.p.p.
In conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- L'omessa o incompleta trasmissione da parte della cancelleria degli atti specificamente indicati nel ricorso per cassazione non determina nullità processuale se la disposizione che disciplina la trasmissione non prevede una specifica sanzione, in applicazione del principio di tassatività delle nullità.
- Anche quando la cancelleria è tenuta a predisporre e trasmettere gli atti indicati nel ricorso, permane in capo al difensore l'onere di verificare che gli atti siano stati effettivamente trasmessi alla Corte di cassazione e di provvedere autonomamente alle allegazioni necessarie.
- Quando un'istanza difensiva è trasmessa tramite PEC in assenza di una disciplina attuativa specifica, la parte deve dimostrare non soltanto l'invio e la ricezione del messaggio, ma anche l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del personale di cancelleria competente.
- La deduzione di un error in procedendo consente alla Corte di cassazione di esaminare direttamente gli atti processuali rilevanti; tuttavia, la censura resta inammissibile se il ricorrente non allega o non rende concretamente verificabile l'atto sul quale fonda la doglianza.
- Il principio secondo cui la circolazione abusiva di un veicolo sottoposto a sequestro amministrativo integra il solo illecito amministrativo previsto dal Codice della strada non si estende automaticamente alla diversa condotta di sottrazione colposa del veicolo affidato alla custodia del proprietario.
- La pertinenza del motivo di ricorso deve essere valutata in rapporto alla specifica condotta accertata nella sentenza impugnata; un precedente relativo a una fattispecie diversa non può fondare la censura se non vi è corrispondenza tra la condotta esaminata e quella oggetto di contestazione.
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