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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32103/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di truffa. Con il primo motivo ha dedotto, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e d), c.p.p., l'assenza degli elementi costitutivi del reato e l'inaffidabilità della persona offesa, sostanzialmente chiedendo una diversa lettura dei fatti e delle prove. Con il secondo motivo ha denunciato sempre ai sensi dell'art. 606, lett. b) e d), c.p.p. la dosimetria della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, senza però confrontarsi in modo specifico con la motivazione della Corte territoriale. La Suprema Corte ha ritenuto entrambe le doglianze generiche, reiterative e integralmente di fatto, quindi non scrutinabili in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il primo motivo mirava a una rivalutazione del materiale probatorio e della ricostruzione dei fatti, attività preclusa in sede di legittimità, mentre la Corte di appello aveva già fornito una motivazione completa e razionale valorizzando, tra l'altro, la corrispondenza della firma apposta al rilascio della Postepay con quella del ricorrente in fase di identificazione e la riferibilità delle utenze e numerazioni cellulari alla condotta contestata. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la critica alla pena e alla mancata concessione delle attenuanti generiche era generica e non si confrontava con la motivazione di merito; la determinazione della pena rientra infatti nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione di legge o manifesta illogicità. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. b) c.p.p.

    La deduzione del vizio di violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove quando la censura è in realtà diretta contro la ricostruzione operata dai giudici di merito.

  • art. 606, lett. d) c.p.p.

    Il vizio attinente alla prova non consente in cassazione una rilettura autonoma del compendio istruttorio né una diversa ponderazione degli elementi già esaminati dal giudice di merito.

  • art. 640 c.p.

    Il reato oggetto di contestazione è stato ritenuto sussistente dalla Corte di appello sulla base di elementi fattuali valorizzati in motivazione, non sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione congrua e non illogica.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve essere effettuata dal giudice di merito nell'ambito della discrezionalità riconosciutagli e secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione del trattamento sanzionatorio deve essere sorretta dai criteri di commisurazione della pena, e non è censurabile in cassazione se non per illogicità o arbitrio.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito proporre censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o delle prove già esaminate dai giudici di merito.
  • La motivazione della sentenza di appello, se completa, coerente e aderente alle risultanze processuali, è insindacabile in cassazione quando la critica miri soltanto a contrapporle una diversa lettura del compendio probatorio.
  • Le doglianze sulla credibilità della persona offesa o sulla sussistenza degli elementi costitutivi del reato sono inammissibili quando ripropongono questioni di merito già decise con motivazione non manifestamente illogica.
  • La determinazione della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e possono essere censurate in cassazione solo per mancanza, illogicità manifesta o violazione di legge specifica.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure sono generiche, reiterative e prive di un effettivo confronto con la motivazione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaPena e commisurazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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