Cassazione Penale, Sentenza n. 26403/2024 del 04/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello (4/04/2023) che aveva confermato la responsabilità per associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) rideterminando la pena. Il ricorrente deduceva inosservanza/erronea applicazione dell'art. 416-bis e vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità). Contestava in particolare l'interpretazione delle dichiarazioni del collaboratore Bonaccorsi, l'uso delle intercettazioni ambientali ritenute genericamente interpretabili, l'asserita impossibilità logica del passaggio "di carriera" dall'organizzazione d'origine a quella rivale senza mantenere posizione di rilievo, e sosteneva che si fosse trattato al più di una alleanza temporanea e non di stabile adesione al clan dei Carateddi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le sentenze di merito avessero adeguatamente motivato la decisione sulla base di fonti probatorie convergenti: dichiarazioni di più collaboratori (Bonaccorsi, Mirabile, Reale, Francesco Squillaci), sentenze definitive di altri procedimenti acquisite, conversazioni intercettate e riscontri di polizia giudiziaria (armi sequestrate, episodi di spaccio/estorsioni). La Corte ha richiamato il principio per cui la valutazione delle intercettazioni e della congruità delle versioni è questione di fatto riservata al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo in presenza di manifesta illogicità. Ha inoltre ricordato i limiti del controllo in sede di legittimità e le maggiori difficoltà a contestare il travisamento della prova davanti a una doppia conforme. Conseguenze: rigetto del ricorso, condanna alle spese e obbligo di versamento alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale contestata: la Corte ha ritenuto sussistente la partecipazione all'associazione mafiosa, valutando complessivamente dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, sentenze acquisite e riscontri sulle armi e sulle attività illecite
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norme invocate dal ricorrente per formulare i motivi di cassazione (vizi di motivazione e travisamento della prova). La Corte ha applicato i limiti procedurali all'ammissibilità delle doglianze fondate su rivalutazione del materiale probatorio
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per i limiti di enunciazione del motivo di impugnazione; il ricorso è stato motivato nei limiti richiesti ma giudicato inammissibile per le ragioni di merito/procedimento esposte
art. 192 cod. proc. pen. (e comma 2)
Regola sui requisiti delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; la Corte ha ritenuto che i requisiti di gravità, precisione e concordanza fossero rispettati grazie ai riscontri esterni (intercettazioni, sentenze definitive, attività di polizia giudiziaria)
Norma sulle conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: la Corte ha disposto l'onere delle spese e il versamento alla cassa delle ammende
Massime di principio
- La valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori è questione di fatto riservata al giudice di merito; in cassazione possono essere censurate solo motivazioni manifestamente illogiche o irragionevoli.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono costituire base probatoria valida se corroborate da riscontri esterni (intercettazioni, risultati investigativi, sentenze definitive) che ne garantiscano gravità, precisione e concordanza ai sensi dell'art. 192 c.p.p.
- La "doppia conforme" (conferma della condanna in primo e secondo grado) rende più difficile il sindacato in cassazione sul travisamento della prova: il ricorrente deve indicare specificamente se un dato probatorio è stato introdotto per la prima volta nella motivazione di secondo grado.
- Il ricorso per cassazione che si limiti a proporre una diversa lettura del compendio probatorio senza contestare la motivazione nei termini giuridici previsti è inammissibile; il controllo di legittimità riguarda il rapporto motivazione-decisione, non la mera diversa valutazione della prova.
- Per dimostrare l'adesione a un'associazione mafiosa la giurisprudenza valuta il quadro complessivo: partecipazione a summit/riunioni, disponibilità/uso di armi, partecipazione a reati-fine (estorsioni, spaccio), e atti di sottomissione o collaborazione con il gruppo rivale, sempre con riscontri probatori
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