Cassazione Penale, Sentenza n. 19874/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro (giudice dell'esecuzione) che aveva rigettato la domanda di applicazione della disciplina del reato continuato tra i delitti valutati in più sentenze. Il ricorrente censura, tra l'altro, carenza e contraddittorietà di motivazione: mancata considerazione dei precedenti riconoscimenti di continuazione rispetto a correi e a suoi stessi reati, errata esclusione della continuazione per le estorsioni e i danneggiamenti (sentenza 241/2018) e incoerenze nella valutazione della rapina (sentenza 240/2018). Si deduce violazione dell'art. 671 c.p.p. per difetto di motivazione rafforzata e mancata valutazione degli indici sintomatici della continuità del disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha respinto il motivo relativo alla rapina (sentenza n. 240/2018), ritenendo adeguata e logica la motivazione del giudice dell'esecuzione che aveva qualificato la rapina come evento deliberato successivamente e autonomo rispetto all'ingresso nell'associazione. Ha invece annullato con rinvio, limitatamente alla parte che aveva escluso la continuazione tra i reati già riuniti nelle prime tre sentenze e quelli della sentenza n. 241/2018 (estorsioni e danneggiamenti), per carenza motivazionale: la Corte ha rilevato l'esigenza di una nuova valutazione, da parte del GIP del Tribunale di Catanzaro in diversa persona, alla luce dei criteri giurisprudenziali sulla continuazione (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, sistematicità, partecipazione degli stessi soggetti, ecc.) e del rafforzato onere motivazionale quando l'esame si confronta con decisioni già assunte in sede di cognizione. Il Procuratore Generale aveva chiesto il rigetto, ma la Cassazione ha comunque parzialmente accolto il ricorso.
Norme richiamate
Regola la competenza del giudice dell'esecuzione per le richieste di continuazione; incombe al giudice un onere motivazionale rafforzato quando la valutazione si interseca con pronunce già rese in sede di cognizione; il giudice non è vincolato ma deve confrontarsi e motivare specificamente il dissenso.
Definisce l'associazione di tipo mafioso e le attività tipiche; ai fini della continuazione tra reato associativo e reati-fine è necessario che i reati scopo siano stati ideati e deliberati, anche solo nelle linee essenziali, al momento dell'ingresso del partecipante nell'associazione.
legge 203/1991, art. 7 (ora indicato come aggravante collegata al 416-bis)
Richiamata come norma di aggravazione per estorsioni commesse con metodo mafioso; rilevante ai fini dell'inquadramento dei reati ma non sufficiente di per sé a determinare la continuazione.
Giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione
segnalate es. Sez. U., n. 28659/2017; Sez.1, n. 11451/2025; Sez.1, n. 39858/2023
Principi sviluppati: la continuazione richiede la prova di un disegno criminoso unitario programmato "all'origine"; occorre valutare indici (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, partecipazione degli stessi soggetti, analogia del modus operandi, sistematicità); un singolo elemento può escludere l'unità del disegno se adeguatamente motivato; la precedente valutazione in sede di cognizione incide sull'onere motivazionale del giudice dell'esecuzione.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione tra reato associativo e reati-fine è necessario provare che i reati-fine fossero progettati, almeno nelle linee essenziali, al momento dell'adesione al sodalizio; la semplice coesistenza degli scopi associativi non basta.
- Il giudice dell'esecuzione non è vincolato dalle decisioni di merito, ma quando si discosta da valutazioni già espresse in sede di cognizione deve fornire motivazione rafforzata e puntuale.
- La presenza di taluni indici (identità dei partecipanti, analogia del modus operandi, contiguità spazio-temporale, omogeneità del bene giuridico protetto, sistematicità) è significativa e può legittimare il riconoscimento della continuazione, ma non è richiesto che siano tutti presenti; sono però necessari indici significativi e congruamente valutati.
- La condotta predatoria o estemporanea (es. rapine decise per finalità di lucro del singolo gruppo e ideate successivamente) può giustificare l'esclusione della continuazione se emerge con motivazione adeguata che non faceva parte del disegno originario.
- Le condanne di correi che riconoscono la continuazione costituiscono un elemento indiziario rilevante (specialmente se la compartecipazione è costante), ma non vincolano il giudice chiamato a decidere sulla continuazione rispetto ad altro imputato.
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