Ordinanza n. 199/2026 - Firenze, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento di cui alla nota -OMISSIS-, comunicato il 25.02.2026, di rigetto della richiesta di assegnazione temporanea ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001; - degli atti presupposti connessi e consequenziali;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della richiesta di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, chiedendone l'annullamento previa sospensione. Il provvedimento amministrativo fondava il rigetto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, sull'allerta terrorismo, sulla qualificazione delle stazioni ferroviarie come obiettivi sensibili e sull'elevato numero di passeggeri transitanti nello scalo ferroviario presso il quale il ricorrente presta servizio. Il ricorrente ha contestato l'insufficienza di tali elementi a integrare le motivate esigenze organiche e di servizio richieste dall'art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. n. 95/2017 per giustificare il diniego dell'assegnazione temporanea.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti del riesame. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, reputando prima facie insufficienti le motivazioni del diniego, fondate sull'allerta terrorismo, sulla sensibilità delle stazioni ferroviarie e sul volume dei passeggeri, a dimostrare motivate esigenze organiche e di servizio ostative all'assegnazione temporanea. Non è stata disposta direttamente l'assegnazione, ma è stato ordinato all'Amministrazione di rivalutare la posizione del ricorrente entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza, considerando specificamente tutti gli elementi previsti dall'art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 e dall'art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. n. 95/2017, nonché ogni ragionevole misura organizzativa idonea a contemperare le esigenze di servizio con la tutela e il sostegno della maternità e della paternità. È stata fissata l'udienza pubblica per il merito e sono state compensate le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001
La disposizione costituisce il parametro per la richiesta di assegnazione temporanea e impone di considerare gli elementi normativi rilevanti, nel quadro della tutela e del sostegno della maternità e della paternità.
art. 45, comma 31-bis, d.lgs. n. 95/2017
Le motivate esigenze organiche e di servizio possono giustificare il diniego dell'assegnazione temporanea, ma devono risultare adeguatamente integrate e specificamente considerate dall'Amministrazione.
Disciplina la tutela cautelare collegiale, applicata dal TAR per disporre il riesame della posizione del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare, il diniego di assegnazione temporanea ex art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 deve essere sorretto da una valutazione concreta e motivata delle esigenze organiche e di servizio che si assumono ostative, non essendo di per sé sufficienti richiami generici all'allerta terrorismo, alla sensibilità del luogo di servizio o all'elevato afflusso di utenti.
- L'Amministrazione, nel valutare una domanda di assegnazione temporanea per esigenze familiari, deve considerare specificamente tutti gli elementi previsti dall'art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 e dall'art. 45, comma 31-bis, del d.lgs. n. 95/2017, ponderando anche ogni ragionevole misura organizzativa alternativa idonea a conciliare le esigenze di servizio con la tutela della maternità e della paternità.
- Quando la motivazione del diniego non dimostra in modo sufficiente l'effettiva sussistenza di esigenze organiche e di servizio ostative all'assegnazione temporanea, la tutela cautelare può essere accordata disponendo il riesame entro un termine determinato, senza sostituire l'Amministrazione nella decisione finale.
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