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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09280/2026 del 11/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

Due imputati hanno proposto con un unico atto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che li aveva già condannati. L’unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per l’omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, primo comma, n. 2, c.p., sostanzialmente invocando la provocazione. La doglianza era però, secondo la Corte, la mera riproposizione di quanto già dedotto in appello e già puntualmente disatteso, senza una reale critica argomentata alla motivazione della sentenza impugnata. In concreto, la Corte territoriale aveva escluso la provocazione ritenendo non aggressiva né ingiusta la condotta della persona offesa, consistita nella legittima richiesta di consegna delle chiavi del cancello condominiale dell’immobile espropriato, mentre gli imputati cercavano di impedirne la fruizione al nuovo proprietario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che il motivo fosse meramente reiterativo rispetto all’appello e, comunque, infondato perché la valutazione sulla sussistenza dei presupposti della circostanza attenuante è rimessa al giudice di merito e, nel caso concreto, la motivazione della Corte di appello sull’assenza dei presupposti della provocazione era lineare e логica. Conseguentemente, ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 2, c.p.

    omessa applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 2, cod. pen

    La Corte richiama la norma solo per escluderne l’applicazione nel caso concreto: la provocazione non è configurabile quando la condotta della persona offesa sia una legittima richiesta di esercizio di un proprio diritto e non un comportamento ingiusto idoneo a determinare una reazione.

  • art. 616 c.p.p.

    condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente censure già formulate in appello e già disattese non assolve la funzione di critica specifica della sentenza impugnata ed è inammissibile.
  • La valutazione sulla sussistenza dei presupposti di fatto di una circostanza attenuante è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se sorretta da motivazione illogica, arbitraria o manifestamente incoerente.
  • La circostanza attenuante della provocazione non è applicabile quando la reazione dell’agente sia determinata da una condotta della persona offesa che costituisca una legittima richiesta o l’esercizio di un diritto, e non un fatto ingiusto provocatorio.
  • Quando la sentenza di merito esclude in modo coerente e logico i presupposti della provocazione, la censura in cassazione non può tradursi in una nuova valutazione del merito.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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