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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38646/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava la conferma di condanna per truffa (art. 640 c.p.), deducendo: 1) vizio formale per errata indicazione del nome dell'imputato ("Gibardo" vs "Cibardo"); 2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 512 e 153‑bis c.p.p., per aver utilizzato la querela letta ai sensi dell'art. 512 senza aver disposto la notifica/elezione di domicilio al querelante Dembelè ai sensi dell'art. 153‑bis; 3) remissione tacita della querela e illegittima iniziativa del P.M. ai sensi dell'art. 178 lett. b) c.p.p., per la mancata presenza e la presunta inattività della persona offesa; 4) censura sulla tipicità del reato ex art. 640 c.p. (mancata indicazione dell'"artificio e raggiro" e possibilità di accesso all'immobile senza chiavi); 5) erronea esclusione della tenuità del fatto ex art. 131‑bis c.p. e valutazione contraddittoria della pena rispetto alla esiguità del profitto (400 euro) e della caratteristica di abitualità; 6) mancata applicazione delle circostanze attenuanti (artt. 62‑bis e 62 n.4 c.p.) e valutazione insufficiente delle modalità rudimentali e della limitatezza del profitto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul nome, poiché l'identificazione dell'imputato era chiara e l'errore è correggibile ex art. 130 c.p.p.; ha escluso l'applicabilità dell'art. 153‑bis c.p.p. perché la querela era stata presentata anteriormente all'entrata in vigore della norma (D.Lgs. 10/10/2022 n.150) e la norma non imponeva retroattivamente l'obbligo di eleggere domicilio; ha osservato che la mancata presenza del querelante può costituire remissione tacita solo se la citazione contenga gli avvisi sulle conseguenze e sia regolarmente notificata; i rilievi che miravano a rimettere in discussione la valutazione probatoria sono manifestamente inammissibili in Cassazione; la Corte ha altresì condiviso la valutazione del giudice di merito circa l'esclusione della tenuità del fatto, in ragione del profitto, del danno e della recidiva reiterata e specifica dell'imputato. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali; inoltre è stata irrogata una somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    Norma incriminatrice della truffa: la Corte d'appello aveva dettagliatamente motivato la presenza degli "artifici e raggiri" e la sottrazione del profitto, confermando la sussistenza del reato.

  • art. 512 cod. proc. pen.

    Consente la lettura di atti come la querela in udienza: la Corte ha ritenuto legittimo l'uso delle dichiarazioni querelari, trattandosi di atti acquisibili e non irripetibili nelle circostanze del caso.

  • art. 153‑bis cod. proc. pen.

    introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.150

    La norma pone obblighi/facoltà di dichiarare o eleggere domicilio del querelante per le comunicazioni; la Corte ha ritenuto la norma inapplicabile retroattivamente alla querela presentata anteriormente alla riforma e che, comunque, il primo comma conferisce facoltà e non vincolo impeditivo dell'azione penale.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Norma che consente la correzione di errori materiali in sentenza: la Corte ha indicato che la rettifica dell'errore sul nome compete alla Corte d'appello.

  • art. 178 lett. b) cod. proc. pen.

    Riguarda l'iniziativa del pubblico ministero; la censura sull'azione del P.M. è stata ritenuta priva di rilievo, poiché l'assenza del querelante non comporta automaticamente remissione tacita senza regolare notifica con avviso.

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Prevede la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha affermato che non è applicabile in presenza di recidiva reiterata e specifica e in considerazione della pericolosità sociale e della entità del profitto/danno.

  • artt. 62‑bis e 62 n.4 cod. pen.

    Riguardano circostanze attenuanti per particolare tenuità o modesta entità del fatto; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato l'esclusione delle attenuanti sulla base della personalità dell'imputato e dei precedenti.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di somme in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione liquidando € 3.000,00.

Massime di principio

  • Un errore materiale sul nome dell'imputato in sentenza non determina nullità se l'identità della persona è comunque chiara; la correzione è rimessa al giudice che ha pronunciato.
  • Le norme introdotte successivamente alla proposizione di una querela (es. art. 153‑bis c.p.p.) non operano retroattivamente per creare nuovi obblighi che incidono sull'ammissibilità della querela.
  • La lettura in udienza della querela ai sensi dell'art. 512 c.p.p. è ammessa quando l'atto è acquisibile e non irripetibile; la mancata presenza del querelante integra remissione tacita solo se la citazione sia stata regolarmente notificata con l'avviso delle conseguenze.
  • In Cassazione sono inammissibili i motivi che si risolvono in una rivalutazione del merito o della prova: la Suprema Corte non sostituisce la valutazione probatoria del giudice di merito se adeguatamente motivata.
  • La causa di esclusione per particolare tenuità (art. 131‑bis) è incompatibile con la recidiva reiterata e specifica: precedenti gravi e ripetuti possono escludere l'applicabilità della tenuità anche se il profitto è modesto.
  • Il rigetto del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (Cassa delle ammende) se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o viziato da colpa nella scelta dei motivi.

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