Cassazione Penale, Sentenza n. 38646/2025 del 28/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso impugnava la conferma di condanna per truffa (art. 640 c.p.), deducendo: 1) vizio formale per errata indicazione del nome dell'imputato ("Gibardo" vs "Cibardo"); 2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 512 e 153‑bis c.p.p., per aver utilizzato la querela letta ai sensi dell'art. 512 senza aver disposto la notifica/elezione di domicilio al querelante Dembelè ai sensi dell'art. 153‑bis; 3) remissione tacita della querela e illegittima iniziativa del P.M. ai sensi dell'art. 178 lett. b) c.p.p., per la mancata presenza e la presunta inattività della persona offesa; 4) censura sulla tipicità del reato ex art. 640 c.p. (mancata indicazione dell'"artificio e raggiro" e possibilità di accesso all'immobile senza chiavi); 5) erronea esclusione della tenuità del fatto ex art. 131‑bis c.p. e valutazione contraddittoria della pena rispetto alla esiguità del profitto (400 euro) e della caratteristica di abitualità; 6) mancata applicazione delle circostanze attenuanti (artt. 62‑bis e 62 n.4 c.p.) e valutazione insufficiente delle modalità rudimentali e della limitatezza del profitto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul nome, poiché l'identificazione dell'imputato era chiara e l'errore è correggibile ex art. 130 c.p.p.; ha escluso l'applicabilità dell'art. 153‑bis c.p.p. perché la querela era stata presentata anteriormente all'entrata in vigore della norma (D.Lgs. 10/10/2022 n.150) e la norma non imponeva retroattivamente l'obbligo di eleggere domicilio; ha osservato che la mancata presenza del querelante può costituire remissione tacita solo se la citazione contenga gli avvisi sulle conseguenze e sia regolarmente notificata; i rilievi che miravano a rimettere in discussione la valutazione probatoria sono manifestamente inammissibili in Cassazione; la Corte ha altresì condiviso la valutazione del giudice di merito circa l'esclusione della tenuità del fatto, in ragione del profitto, del danno e della recidiva reiterata e specifica dell'imputato. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali; inoltre è stata irrogata una somma di € 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma incriminatrice della truffa: la Corte d'appello aveva dettagliatamente motivato la presenza degli "artifici e raggiri" e la sottrazione del profitto, confermando la sussistenza del reato.
Consente la lettura di atti come la querela in udienza: la Corte ha ritenuto legittimo l'uso delle dichiarazioni querelari, trattandosi di atti acquisibili e non irripetibili nelle circostanze del caso.
introdotto dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.150
La norma pone obblighi/facoltà di dichiarare o eleggere domicilio del querelante per le comunicazioni; la Corte ha ritenuto la norma inapplicabile retroattivamente alla querela presentata anteriormente alla riforma e che, comunque, il primo comma conferisce facoltà e non vincolo impeditivo dell'azione penale.
Norma che consente la correzione di errori materiali in sentenza: la Corte ha indicato che la rettifica dell'errore sul nome compete alla Corte d'appello.
art. 178 lett. b) cod. proc. pen.
Riguarda l'iniziativa del pubblico ministero; la censura sull'azione del P.M. è stata ritenuta priva di rilievo, poiché l'assenza del querelante non comporta automaticamente remissione tacita senza regolare notifica con avviso.
Prevede la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha affermato che non è applicabile in presenza di recidiva reiterata e specifica e in considerazione della pericolosità sociale e della entità del profitto/danno.
artt. 62‑bis e 62 n.4 cod. pen.
Riguardano circostanze attenuanti per particolare tenuità o modesta entità del fatto; la Corte ha ritenuto che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato l'esclusione delle attenuanti sulla base della personalità dell'imputato e dei precedenti.
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di somme in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale disposizione liquidando € 3.000,00.
Massime di principio
- Un errore materiale sul nome dell'imputato in sentenza non determina nullità se l'identità della persona è comunque chiara; la correzione è rimessa al giudice che ha pronunciato.
- Le norme introdotte successivamente alla proposizione di una querela (es. art. 153‑bis c.p.p.) non operano retroattivamente per creare nuovi obblighi che incidono sull'ammissibilità della querela.
- La lettura in udienza della querela ai sensi dell'art. 512 c.p.p. è ammessa quando l'atto è acquisibile e non irripetibile; la mancata presenza del querelante integra remissione tacita solo se la citazione sia stata regolarmente notificata con l'avviso delle conseguenze.
- In Cassazione sono inammissibili i motivi che si risolvono in una rivalutazione del merito o della prova: la Suprema Corte non sostituisce la valutazione probatoria del giudice di merito se adeguatamente motivata.
- La causa di esclusione per particolare tenuità (art. 131‑bis) è incompatibile con la recidiva reiterata e specifica: precedenti gravi e ripetuti possono escludere l'applicabilità della tenuità anche se il profitto è modesto.
- Il rigetto del ricorso può comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (Cassa delle ammende) se il ricorso è ritenuto manifestamente infondato o viziato da colpa nella scelta dei motivi.
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