Cassazione Penale, Ordinanza n. 09696/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna di un imputato a anni 7 di reclusione ed euro 35.000 di multa per cessione di un chilo di cocaina, ritenendo provata la condotta di spaccio sulla base di conversazioni intercettate del 23, 24 e 25 dicembre 2021 e di videoriprese della polizia giudiziaria. Con il ricorso si contestavano, in sostanza, tre profili: i primi due motivi censuravano la conferma del giudizio di colpevolezza, sostenendo una lettura alternativa delle prove e deducendo anche una pretesa violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza; il terzo motivo contestava la mancata esclusione della recidiva specifica e infraquinquennale, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi sulla responsabilità perché diretti a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, già esaminato in modo esaustivo e non illogico dai giudici di merito. Ha inoltre osservato che l'offerta seria di un chilo di cocaina al prezzo di 37.000 euro era di per sé idonea a integrare la fattispecie di spaccio, anche a prescindere dalla prova dell'effettiva cessione e del pagamento; in ogni caso, la Corte territoriale aveva spiegato in modo razionale perché la droga fosse stata effettivamente ceduta, così escludendo la dedotta violazione del principio di correlazione. Anche il motivo sulla recidiva è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte di appello aveva valorizzato l'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e i plurimi precedenti specifici o comunque di elevato allarme. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Integra il reato anche la seria offerta di sostanza stupefacente, quando il complesso probatorio consenta di ritenere concreta l'operazione di cessione, senza che sia necessaria la prova dell'effettivo pagamento o della materiale consegna se già la condotta offerta risulta idonea e sorretta da elementi convergenti.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'obbligo di pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione alternativa delle fonti di prova, quando la decisione di merito sia sorretta da motivazione esauriente e razionale.
- In tema di spaccio di stupefacenti, la seria offerta di una quantità di droga, se supportata da elementi probatori convergenti, può già integrare la fattispecie incriminatrice anche indipendentemente dalla prova dell'effettiva consegna e del pagamento.
- La dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza è superata quando il giudice di merito ricostruisca il fatto nei suoi elementi essenziali senza introdurre un accadimento storico diverso da quello contestato.
- La mancata esclusione della recidiva è legittima quando il giudice valorizzi elementi concreti di accentuata pericolosità sociale, quali la reiterazione di reati specifici e precedenti di elevato allarme.
- Le censure che si risolvono in mere contrapposizioni valutative rispetto al giudizio di merito sono inammissibili in cassazione se non evidenziano vizi logici o giuridici effettivi.
Come è indicizzato
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