Cassazione Civile, Ordinanza n. 26333/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un contribuente aveva presentato un'istanza riferita agli anni 2009-2014 per ottenere il rimborso della maggiore imposta trattenuta su una pensione integrativa erogata dal fondo integrativo del personale INAIL, assumendo che fosse stata applicata l'aliquota ordinaria anziché quella del 15% prevista per le pensioni straordinarie. L'istanza era stata rivolta sia all'INAIL, per ottenere una certificazione degli importi e delle ritenute, sia all'Agenzia delle entrate, per il rimborso di quanto indebitamente trattenuto dal sostituto d'imposta. La CTP aveva accolto in parte la domanda, mentre la CTR aveva respinto l'appello dell'Ufficio sulla base della documentazione prodotta e della giurisprudenza in materia. L'Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sul silenzio-rifiuto e sul procedimento di rimborso tributario, sostenendo che la domanda non fosse idonea a fondare un silenzio impugnabile perché priva dell'indicazione degli importi richiesti e degli estremi dei versamenti; 2) violazione delle norme sulla tassazione delle pensioni complementari, censurando la disciplina applicata nel merito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo. Ha rilevato che l'istanza del contribuente non conteneva una domanda di rimborso compiuta e diretta, ma solo una richiesta di dati e certificazioni da utilizzare eventualmente in futuro; inoltre non indicava gli importi chiesti in restituzione né gli estremi dei versamenti/ritenute. Perciò l'istanza era giuridicamente inidonea a formare un silenzio-rifiuto impugnabile. Ne è conseguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente nel giudizio tributario. Le spese di merito sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state poste a carico del contribuente.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 546/1992
comma 1, lett. g) e comma 3
Nel processo tributario sono impugnabili gli atti espressamente previsti, e la mancanza di un atto impugnabile comporta l'inammissibilità della domanda proposta.
artt. 37 e 38 d.P.R. 602/1973
Richiamati come norme sul procedimento di rimborso delle imposte e sulla relativa domanda del contribuente.
art. 11 d.lgs. 252/2005
Richiamato come disciplina dell'aliquota applicabile alle pensioni complementari/straordinarie oggetto della pretesa restitutoria.
art. 23 commi 5 e 7 d.lgs. 252/2005
Richiamato nel secondo motivo come disposizione sulla tassazione delle prestazioni pensionistiche integrative.
art. 64, comma 2, l. 144/1999
Richiamato in combinazione con le norme sulla disciplina fiscale delle pensioni integrative.
art. 382, comma 3, c.p.c.
La Corte lo utilizza per cassare senza rinvio la decisione che si sia pronunciata su una domanda improponibile per mancanza di un atto impugnabile.
art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c.
Indica i vizi denunciati con i due motivi di ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, una domanda di rimborso è idonea a fondare il silenzio-rifiuto impugnabile solo se contiene una richiesta restitutoria attuale e sufficientemente specifica, comprensiva degli importi chiesti e degli elementi necessari a verificare il presupposto del rimborso.
- Se l'istanza si limita a chiedere certificazioni o dati per predisporre in futuro una domanda di rimborso, non si forma un silenzio-rifiuto e il ricorso introduttivo è inammissibile per mancanza dell'atto impugnabile.
- La carenza originaria dei requisiti dell'istanza di rimborso non può essere sanata mediante il successivo deposito di documenti nel corso del giudizio, perché il procedimento non avrebbe dovuto essere instaurato.
- Nel giudizio di cassazione, la mancanza di un atto impugnabile nel processo tributario integra una questione rilevabile d'ufficio e conduce, ove la decisione di merito abbia comunque statuito, alla cassazione senza rinvio e alla declaratoria di inammissibilità della domanda originaria.
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