Cassazione Civile, Ordinanza n. 37877/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia nasce dall'inammissibilità dell'appello dichiarata dalla corte territoriale per asserita tardività rispetto al termine di sei mesi ex art. 327 c.p.c. La sentenza di primo grado era stata pubblicata il 4 novembre 2019; la corte d'appello ha ritenuto che il termine per impugnare, tenuto conto della sospensione emergenziale dei termini processuali connessa al COVID-19, scadesse il 6 luglio 2020 e che l'appello, depositato il 7 luglio 2020, fosse quindi tardivo di un giorno. Il ricorrente ha impugnato per cassazione deducendo la violazione dell'art. 83, comma 2, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito nella L. 27/2020, e dell'art. 36 del d.l. 8 aprile 2020 n. 23, convertito nella L. 40/2020, sostenendo che i giorni di sospensione da computare fossero 64 e non 62 (due mesi e due giorni), con conseguente scadenza del termine per proporre impugnazione al 7 luglio 2020 e non al 6 luglio 2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha corretto il calcolo del periodo di sospensione dei termini processuali dovuto all'emergenza COVID-19, affermando che la sospensione dal 9 marzo all'11 maggio 2020 compresi deve essere computata in modo tale da far slittare la scadenza del termine semestrale per impugnare al 7 luglio 2020. Poiché l'appello era stato depositato proprio il 7 luglio 2020, non era tardivo. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla corte d'appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Termine semestrale per impugnare la sentenza di primo grado, qui oggetto di sospensione per effetto della normativa emergenziale COVID-19.
art. 83, comma 2, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
Ha disposto la sospensione dei termini processuali nel periodo emergenziale; il periodo va computato nel calcolo del termine di impugnazione.
Legge di conversione del d.l. n. 18/2020, richiamata per la disciplina della sospensione dei termini.
art. 36 d.l. 8 aprile 2020, n. 23
Ulteriore disposizione emergenziale richiamata per la durata della sospensione dei termini processuali.
Legge di conversione del d.l. n. 23/2020, richiamata per la disciplina della sospensione dei termini.
Norma sul procedimento in camera di consiglio non partecipata, richiamata per la comunicazione della proposta del relatore alle parti.
Massime di principio
- Nel calcolo dei termini per impugnare, quando interviene una sospensione legislativa dei termini processuali, il computo deve tener conto integralmente del periodo di sospensione previsto dalle norme emergenziali, senza riduzioni non giustificate.
- Se il termine di impugnazione scade durante la sospensione processuale, la sua decorrenza riprende dalla cessazione della sospensione e si proroga per il residuo di giorni ancora mancanti alla scadenza originaria.
- L'erronea quantificazione del periodo di sospensione può determinare un'ingiustificata declaratoria di tardività dell'impugnazione, con conseguente cassazione della decisione che abbia fatto un calcolo non corretto.
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