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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11966/2023 del 21/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 27/01/2022 del Tribunale della Libertà di Napoli che, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero contro l'ordinanza del G.i.p. di Torre Annunziata del 23/04/2021, aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari. I motivi principali dedotti riguardano: 1) presunta irregolarità formale dell'appello del P.M. (modalità di ricezione, dicitura "pervenuto" vs "depositato"); 2) presunta inutilizzabilità degli atti d'indagine per decorrenza dei termini delle indagini preliminari (art. 407 c.p.p.); 3) illegittima estensione temporale dei fatti contestati (espansione del fatto oltre le date contestuali); 4) omessa motivazione rispetto alle investigazioni difensive depositate; 5) carenza della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza; 6) carenza di prova per il reato associativo (art. 416 c.p.); 7) censura sulla statuizione relativa alla prescrizione; 8) mancanza del requisito di attualità delle esigenze cautelari, con rilievo del consistente intervallo temporale (ultimi fatti fino al 2017/2018) e assenza di condotte successive che giustifichino il pericolo attuale di recidiva.

La decisione

La Corte ha delimitato il tema devoluto in sede di ricorso (l'appello del P.M. aveva devoluto al Tribunale solo la questione delle esigenze cautelari) e ha dichiarato inammissibili le censure attinenti ai "gravi indizi di colpevolezza" (motivi II, IV, V, VI, VII) perché estranee al tema devoluto. Ha ritenuto infondato il motivo formale relativo alla dicitura "pervenuto" apposta in calce all'atto, convalidando la regolarità della ricezione. Tuttavia ha accolto le censure relative all'attualità delle esigenze cautelari: il Tribunale aveva fondato la misura su fatti risalenti al 2017/2018 senza indicare elementi recenti o concreti idonei a superare il significativo intervallo temporale e a comprovare il pericolo attuale di reiterazione. La motivazione del Tribunale è stata giudicata manifestamente lacunosa, incolmabile, e pertanto l'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che definisce i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha valutato la portata delle censure richieste (lett. c ed e) e ne ha dichiarato l'inammissibilità o fondatezza a seconda che riferite o meno al tema devoluto con l'appello del P.M.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle modalità di impugnazione; la Corte ha ritenuto regolare l'attestazione di "pervenuto" in calce all'atto ricevuto dal Cancelliere, escludendo vizi di forma tali da rendere inammissibile l'appello del P.M.

  • art. 582 e 583 c.p.p.

    Norme sulle impugnazioni in materia cautelare e sui requisiti formali: la decisione verifica la correttezza formale della proposizione dell'appello del P.M.

  • art. 309 c.p.p.

    Articolo relativo al riesame e alle modalità del provvedimento: utilizzato dalla difesa per censurare la motivazione del Tribunale; la Corte verifica la congruità della motivazione in relazione all'attualità delle esigenze cautelari.

  • art. 125 c.p.p.

    Riguarda i motivi che possono essere dedotti nell'appello; la Corte esamina se le censure sono pertinenti al tema devoluto e se la motivazione del Tribunale è logica e sufficiente.

  • artt. 405-407 c.p.p.

    Norme sui termini delle indagini preliminari e sulla proroga: la difesa deduce l'inutilizzabilità di atti per superamento dei termini senza proroga; la Corte non ha ritenuto decisive tali censure nel complesso del giudizio (ma le ha valutate nella cornice della devoluzione del tema).

  • art. 178 c.p.p.

    Regole sulla formulazione della contestazione: i ricorrenti lamentano una presunta espansione temporale del fatto; la Corte controlla la legittimità di tale operazione ma censura l'assenza di motivazione del Tribunale sull'attualità delle esigenze cautelari.

  • art. 292 c.p.p.

    Regola l'omessa motivazione a pena di nullità su specifiche deduzioni: i ricorrenti invocano nullità che la Corte valuta nel contesto della portata dei motivi devoluti.

  • art. 416 c.p.

    Norma sul reato di associazione per delinquere: i ricorrenti contestano la mancanza di prova per tale reato; la Corte osserva che tali censure attengono ai gravi indizi, materia non devoluta al giudice d'appello dall'impugnazione del P.M.

  • art. 275 c.p.p.

    Norma sulle prescrizioni nel riesame e nelle misure: richiamata in relazione all'eccezione di prescrizione sollevata dai difensori, valutata dal Tribunale e contestata come apodittica.

  • art. 274 c.p.p.

    Regola gli elementi necessari per la misura cautelare (esigenze cautelari): la Corte esamina la motivazione relativa al pericolo di recidiva e la sua attualità, rilevando insufficienze nel provvedimento impugnato.

Massime di principio

  • Quando l'appello del Pubblico Ministero devolve al giudice d'appello soltanto la questione delle esigenze cautelari, il giudice d'appello è limitato a valutare quel tema e non può rideterminare i "gravi indizi di colpevolezza" se non è espressamente devoluto.
  • Per ritenere sussistente il requisito di attualità del pericolo di reiterazione è necessario motivare la presenza di elementi concreti e recenti: fattispecie risalenti a diversi anni prima richiedono spiegazioni sul persistente rischio di recidiva; la mera indicazione delle condotte passate non basta.
  • Vizi formali nella registrazione dell'atto di impugnazione (es. dicitura "pervenuto" apposta in calce dall'ufficio) non determinano automaticamente l'inammissibilità dell'appello se l'attestazione certifica la provenienza e la ricezione dell'atto in modo chiaro.
  • Le doglianze sulla inutilizzabilità di atti per superamento dei termini delle indagini preliminari richiedono una puntuale ricostruzione cronologica delle iscrizioni e delle eventuali proroghe; l'aggiornamento grafico dell'iscrizione non equivale automaticamente a nuova iscrizione utile a far decorrere nuovi termini.
  • L'omessa o lacunosa motivazione su punti essenziali delle esigenze cautelari può portare all'annullamento senza rinvio quando la carenza è incolmabile e impedisce la ricostruzione logica del giudizio.
  • Le eccezioni relative alla prescrizione devono essere affrontate con motivazioni chiare e documentate: un rigetto apodittico può essere censurato in sede di legittimità se incide sulla legittimità della misura cautelare.

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