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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00340/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

Le società ricorrenti avevano stipulato nel 1994 un contratto preliminare per la vendita di un appartamento in edilizia agevolata a favore del resistente, con prezzo determinato e quota da accollarsi tramite mutuo agevolato. Il definitivo non era però stato stipulato; successivamente una delle società aveva rivenduto il medesimo immobile a una terza società, che era subentrata nelle posizioni processuali. Nel giudizio di merito era stata riconosciuta l'intervenuta proprietà in capo all'acquirente originario e, in appello, era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere sulla questione del prezzo in ragione dell'offerta reale effettuata dal resistente e accettata dalla controparte, oltre al rigetto della domanda risarcitoria. Con il ricorso per cassazione le società deducevano: 1) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente qualificato l'offerta reale e il ritiro della somma come transazione, mentre la somma era stata versata solo per dare esecuzione alla sentenza di primo grado; 2) violazione delle regole sulla cessazione della materia del contendere, perché essa era stata dichiarata d'ufficio e senza una concorde richiesta delle parti; 3) violazione dell'obbligo di motivazione e dei principi in tema di quantificazione del residuo prezzo, poiché non era stato integralmente corrisposto quanto ancora dovuto e non era stata considerata l'attualizzazione della somma.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati tutti i motivi, trattandoli congiuntamente perché diretti a censurare l'errore della Corte d'appello nel dichiarare cessata la materia del contendere. Ha affermato che, per essere idonea a costituire in mora il creditore e a chiudere la controversia sul saldo prezzo, l'offerta del debitore deve comprendere l'intera somma dovuta, comprensiva di interessi e spese liquide. Ha rilevato che la sentenza impugnata non aveva adeguatamente considerato gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio disposta in appello né la persistenza del contrasto tra le parti sull'importo effettivamente residuo, sicché non poteva ritenersi cessata la materia del contendere per avvenuta transazione o rinuncia alla pretesa. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia attenendosi al principio di diritto indicato e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per il regime della produzione documentale in appello nel testo anteriore alla riforma del 2009, con ammissione dei documenti ritenuti indispensabili ai fini della decisione

  • art. 342 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla declaratoria di inammissibilità, per genericità, della censura sulla domanda risarcitoria

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    base normativa dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    base normativa dei motivi di ricorso per vizio di motivazione nei limiti dedotti

  • art. 1208 c.c.

    l'offerta del debitore è idonea a costituire in mora il creditore solo se comprende la totalità della somma dovuta, oltre interessi e spese liquide

  • art. 1220 c.c.

    il rifiuto del creditore di un'offerta incompleta non viola la norma, se l'offerta non copre integralmente il credito

  • art. 385 c.p.c.

    richiamato per la regolazione delle spese del giudizio di rinvio

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    invocati dai ricorrenti per censurare l'interpretazione dell'offerta reale come transazione

Massime di principio

  • L'offerta del debitore può produrre gli effetti di costituzione in mora del creditore solo se è integrale, cioè comprensiva del capitale dovuto, degli interessi e delle spese liquide; un'offerta parziale non impedisce al creditore di rifiutarla legittimamente.
  • La cessazione della materia del contendere non può essere dichiarata quando permane un effettivo contrasto tra le parti sull'entità del credito residuo e non risulta una chiara rinuncia o transazione sull'intera pretesa.
  • Nel valutare se una controversia sul saldo prezzo sia stata definita, il giudice deve considerare non solo l'avvenuta messa a disposizione di una somma, ma anche gli esiti della consulenza tecnica e ogni ulteriore contestazione sulle somme ancora dovute.
  • La qualificazione di un pagamento come transazione o come mera esecuzione di una sentenza deve essere desunta dall'effettiva volontà delle parti e dal contenuto complessivo della condotta processuale, non dalla sola circostanza del ritiro della somma.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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