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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14997/2023 del 29/05/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale richiedeva a un'impresa individuale il pagamento di contributi previdenziali per euro 18.874,00, riferiti al periodo settembre 2010-dicembre 2012, sostenendo l'assoggettabilità a contribuzione delle somme corrisposte ai dipendenti a titolo di indennità di trasferta e rimborso spese. In primo grado l'opposizione dell'impresa era stata accolta perché era stata ritenuta provata l'effettuazione di lavori fuori sede e, quindi, la spettanza del regime di trasferta previsto dal contratto collettivo, con conseguente esclusione dalla base contributiva degli esborsi relativi. La Corte d'appello aveva confermato, valorizzando prove testimoniali, dichiarazioni scritte dei lavoratori, fatturazione dei lavori e un accordo aziendale ritenuto idoneo a giustificare anche l'assenza di note spese e foglio di viaggio; quanto alle trasferte intracomunali, aveva rilevato che l'ente non aveva fornito un'elencazione delle località e il relativo conteggio. Con il ricorso per cassazione l'INPS ha dedotto violazione di legge, in particolare dell'art. 12 della L. n. 53 del 1969, delle norme di coordinamento richiamate e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, anche quando trovi applicazione la disciplina della trasferta, grava sul datore di lavoro l'onere di provare il mancato superamento dei limiti di esenzione delle somme erogate a titolo di indennità e rimborso spese; inoltre contestava che l'ente fosse tenuto a indicare le località delle trasferte intracomunali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS. Ha osservato che, a fronte della censura di violazione di legge relativa al possibile superamento del massimale di esenzione dell'indennità di trasferta, la Corte territoriale aveva esaminato soltanto l'effettività delle trasferte, senza affrontare il profilo decisivo dell'eventuale eccedenza rispetto ai limiti di non imponibilità. Ha inoltre affermato che la prova dei fatti eccettuativi, cioè del rispetto dei limiti per l'esenzione contributiva, incombe sul datore di lavoro e non sull'INPS; parimenti, per le trasferte all'interno del comune, non spettava all'Istituto indicare le località svolte, poiché tali indennità sono in linea generale soggette a contribuzione, salvo documentazione comprovata delle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, affinché riesamini il merito alla luce dei principi affermati.

Norme richiamate

  • art. 12 L. n. 53 del 1969

    norma richiamata quale base del regime contributivo delle indennità di trasferta e dei limiti di esenzione

  • artt. 1 e 2 D.L. n. 692/1945

    richiamati come disposizioni sostituite dalla normativa successiva sul trattamento contributivo delle trasferte

  • artt. 27 e 28 D.P.R. n. 797/1955

    richiamati come testo unico previdenziale poi modificato dalle successive leggi e decreti

  • art. 1, comma 4, D.L. n. 44/1985 conv. in L. n. 155/1985

    richiamato nel quadro delle modifiche alla disciplina previdenziale delle indennità

  • art. 1, comma 1, L. n. 876/1986

    richiamato nel quadro delle modifiche alla disciplina previdenziale delle indennità

  • art. 4, comma 2-bis, D.L. n. 173/1988 conv. in L. n. 291/1988

    richiamato nel quadro delle modifiche alla disciplina previdenziale delle indennità

  • art. 2, comma 15, L. n. 335/1995

    richiamato nel quadro delle modifiche alla disciplina previdenziale delle indennità

  • art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 314/1997

    richiamato come ulteriore fonte di sostituzione della disciplina previgente

  • art. 51, comma 5, D.P.R. n. 816/1987

    richiamato come disposizione fiscale/contributiva rilevante per il regime delle trasferte

  • D.Lgs. n. 344/2003

    richiamato quale intervento modificativo della disciplina applicabile

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per affermare che l'onere della prova dei fatti eccettuativi e del rispetto dei limiti di esenzione grava sul datore di lavoro

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    indicato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

Massime di principio

  • Quando l'Amministrazione previdenziale contesta l'assoggettabilità a contributi di somme erogate come indennità di trasferta, il giudice deve verificare non solo l'effettività della trasferta, ma anche se l'importo corrisposto rientri nei limiti di esenzione previsti dalla disciplina applicabile.
  • La prova dei fatti che giustificano l'esenzione contributiva, in quanto fatti eccettuativi rispetto alla regola generale di imponibilità, incombe sul datore di lavoro.
  • In tema di trasferte intracomunali, l'ente previdenziale non è tenuto a dimostrare le località specifiche in cui si è svolta la trasferta, poiché la questione decisiva resta la prova documentale delle spese e del rispetto dei presupposti di esenzione da parte del datore di lavoro.
  • Se il giudice di merito omette di esaminare il profilo decisivo del superamento o meno del massimale di non imponibilità, la sentenza incorre in errore di diritto e va cassata con rinvio per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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