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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15491/2026 del 29/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza riguarda un giudizio di rinvio conseguente ad annullamento parziale disposto dalla Corte di cassazione. La Corte d'appello di Roma, con decisione del 7 maggio 2025, aveva rideterminato in senso favorevole ma comunque sfavorevole all'imputato il trattamento sanzionatorio per il reato di detenzione e cessione di stupefacenti ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, commesso a Roma il 23 novembre 2018, fissando la pena in anni 2, mesi 8 di reclusione ed euro 20.000 di multa. Il ricorrente ha censurato soltanto la rideterminazione della pena, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, sul presupposto che la Corte territoriale avrebbe applicato criteri eccessivamente rigorosi nella quantificazione del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: ha osservato che la Corte d'appello aveva escluso la recidiva e applicato sulla pena base di anni 6 di reclusione ed euro 45.000 di multa prima la riduzione massima di un terzo per le attenuanti generiche e poi l'ulteriore riduzione per la scelta del rito. Da ciò ha tratto la conclusione che la rideterminazione non fosse affatto ispirata da criteri di rigore. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; ne è conseguito l'obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e di versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990

    norma incriminatrice richiamata come titolo del reato di stupefacenti oggetto di condanna e di rideterminazione della pena

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue l'obbligo di pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 35834/2021

    non è una norma ma il precedente di annullamento parziale richiamato nel testo, che ha dato origine al giudizio di rinvio

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio, la censura sulla sola dosimetria della pena è manifestamente infondata quando la Corte territoriale dia conto di avere escluso la recidiva e di avere già applicato le principali riduzioni consentite, senza evidenti criteri di rigore.
  • La rideterminazione del trattamento sanzionatorio non è censurabile in cassazione per violazione di legge o vizio di motivazione se risulta sorretta da un percorso argomentativo coerente e favorevole all'imputato nei passaggi decisivi (esclusione della recidiva, riconoscimento delle attenuanti generiche, riduzione per il rito).
  • L'inammissibilità del ricorso comporta, oltre al pagamento delle spese del procedimento, la condanna al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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