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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12291/2025 del 09/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una socia di una società di capitali a ristretta base proprietaria, con cui l’Ufficio, assumendo la distribuzione ai soci di utili extracontabili accertati in capo alla società per l’anno 1996, imputava alla contribuente un maggior reddito di capitale ai fini IRPEF in proporzione alla quota del 48%. La contribuente impugnava l’atto e otteneva l’annullamento in primo grado; in appello, però, la Commissione tributaria regionale dichiarava estinto il giudizio per mancata riassunzione dopo l’interruzione determinata dal decesso del difensore della parte appellata. L’Agenzia proponeva quindi revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. e art. 64 d.lgs. 546/1992, deducendo errore di fatto perché la riassunzione del processo interrotto era stata tempestivamente chiesta con istanza depositata il 28 marzo 2017. La CTR dichiarava inammissibile la revocazione ritenendo, in sostanza, che l’errore fosse ascrivibile alla stessa Agenzia per una successiva nota poco chiara. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 395 n. 4 e 398 c.p.c. e dell’art. 64 d.lgs. 546/1992, sostenendo che per l’ammissibilità della revocazione fosse sufficiente l’esistenza dell’errore di fatto e non rilevasse la sua eventuale imputabilità alla parte ricorrente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, nel sistema della revocazione per errore di fatto, l’ammissibilità del rimedio non è subordinata alla non imputabilità dell’errore alla parte che lo propone: ciò che conta è l’esistenza di un errore percettivo, risultante dagli atti, decisivo e non vertente su un punto controverso. Poiché la CTR aveva accertato che l’Agenzia aveva depositato tempestiva istanza di trattazione del processo dopo l’interruzione e tuttavia aveva negato la revocazione per la ritenuta riferibilità dell’errore alla stessa Agenzia, la Corte ha censurato tale impostazione come violativa degli artt. 395 n. 4 e 398 c.p.c. e dell’art. 64 d.lgs. 546/1992. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, che dovrà esaminare nel merito il ricorso per revocazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    La revocazione è esperibile quando la decisione sia l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa; non è richiesta, ai fini dell’ammissibilità, la non imputabilità dell’errore alla parte che propone il rimedio.

  • art. 398 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 395 n. 4 c.p.c. come norma processuale applicabile al rimedio revocatorio.

  • art. 64, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    Le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado dalle commissioni tributarie sono impugnabili per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., con integrale rinvio alla disciplina codicistica.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro formale del motivo di ricorso per cassazione, denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto richiede un errore di percezione o una svista materiale, emergente immediatamente dagli atti, decisivo e non relativo a un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato.
  • Ai fini dell’ammissibilità della revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c. non è necessario che l’errore revocatorio sia estraneo o non imputabile alla parte che propone l’impugnazione.
  • Nel processo tributario, il rinvio dell’art. 64 d.lgs. 546/1992 all’art. 395 c.p.c. consente di proporre revocazione anche avverso le sentenze d’appello quando ricorra un errore di fatto nei termini codicistici.
  • Se il giudice di merito subordina l’accesso alla revocazione a un requisito non previsto dalla legge, la decisione è censurabile per violazione delle norme processuali applicabili.
  • Quando dagli atti risulti la tempestiva richiesta di riassunzione del giudizio interrotto, non può essere negata la revocazione per una lettura non corretta di successive produzioni documentali che non smentiscano tale circostanza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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