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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38167/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente proponeva due motivi: 1) travisamento della prova e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto che il bloccaruote n.52 rinvenuto sul selciato fosse stato apposto all'autovettura riconducibile al ricorrente, nonostante il teste Ardito avesse riferito che l'associazione era avvenuta tramite un verbale di affidamento della vettura da parte della polizia municipale e che nel verbale non era indicato il numero del bloccaruote; 2) vizio di motivazione in relazione al diniego della sospensione condizionale della pena, censurando la Corte di appello per avere negato il beneficio limitandosi a rilevare che una precedente condanna aveva già riconosciuto in passato tale beneficio, senza spiegare in che modo abbia applicato l'art. 164 c.p. (comma 4 e commi correlati).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la doglianza chiedeva una rivalutazione del materiale probatorio e non ha specificato la decisività dell'elemento richiamato; la Corte d'appello aveva fondato il convincimento sulle dichiarazioni del teste Ardito, che aveva indicato di aver personalmente apposto il bloccaruote n.52 sull'autovettura dell'imputato. Sul secondo motivo la Cassazione ha considerato legittimo il diniego della sospensione condizionale in presenza di una precedente pronuncia che aveva già riconosciuto o escluso il beneficio ai sensi dell'art.164 c.p.; non sussiste l'obbligo di motivare dettagliatamente il diniego quando il beneficio non è concedibile per le cause previste dalla norma. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria ritenuta equa ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 1 c.p.; art. 349 c.p.; art. 635, comma 2 c.p.

    Norme sostanziali che individuano i reati per i quali il ricorrente è stato dichiarato responsabile e condannato in primo grado e confermati in appello.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Consente di dedurre nei motivi di cassazione il cosiddetto travisamento della prova: è ammessa la censura per utilizzazione di un'informazione inesistente o per omissione della valutazione di una prova, ma richiede requisiti stringenti (atto specifico, elemento probatorio incompatibile, prova della corrispondenza al vero e decisività dell'elemento).

  • L. n. 46/2006 (modifica art. 606 c.p.p.)

    Ha introdotto la fattispecie del travisamento della prova come possibile vizio della motivazione sindacabile in Cassazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 164 c.p.

    Regola la sospensione condizionale della pena: il comma secondo n.1 esclude il beneficio per chi ha riportato precedente condanna a pena detentiva; l'ultimo comma introduce eccezioni ma, ove il beneficio non sia concedibile per i presupposti di legge, il giudice non è tenuto a motivare dettagliatamente il diniego, essendo implicito il giudizio negativo sulla prospettata futura astensione dal reato.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. in l. n.176/2020

    Norma formale richiamata per la richiesta di trattazione orale del ricorso da parte della difesa.

  • art. 616 c.p.p.

    Dispositivo procedurale usato per fondare la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Corte Cost. sent. n.186 del 13/6/2000

    Richiamata per affermare che non è stata ravvisata assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando così l'applicazione della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • Per ottenere l'annullamento per "travisamento della prova" occorre specificare l'atto processuale contenente il dato probatorio omesso o travisato, dimostrarne la verità e la decisività tale da disarticolare l'intero impianto motivazionale; mere affermazioni alternative non sono sufficienti.
  • La Corte di Cassazione non rivede il merito della valutazione probatoria: interviene solo se è dimostrabile che il giudice ha fatto uso di informazioni inesistenti o ha omesso di valutare un elemento decisivo per la motivazione.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena non richiede sempre una motivazione approfondita: quando la legge esclude il beneficio (es. per precedente condanna a pena detentiva ai sensi dell'art.164 c.p.) il giudice può limitarsi a constatare il difetto dei presupposti senza ulteriori specificazioni.
  • Chi impugna in Cassazione deve collegare strettamente il vizio denunciato alla capacità di incidere sulla tenuta logica della decisione impugnata; la dimostrazione del carattere decisivo dell'elemento probatorio è essenziale.
  • Ricorsi ritenuti inammissibili possono comportare condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie salvo che non sia dimostrabile l'assenza di colpa nella proposizione del gravame; è dunque prudente valutare la fondatezza formale e sostanziale del ricorso prima di proporlo.

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